TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-07-16, n. 202201050
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2022
N. 01050/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2017, proposto da Piemontese M, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo M Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo n. 132;
contro
Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola D'Autilia, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
Comune di Conversano - Area Urbanistica, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;
nei confronti
T F, controinteressato, rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
P P e Condominio Vico Oberdan n. 4 - Conversano, controinteressati, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) la comunicazione prot. n. 9303 datata 06.04.2017, ricevuta il 27.04.2017, a firma del Direttore Area Urbanistica del Comune di Conversano (Ba), a mezzo della quale è stato espresso diniego alla procedura di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 9 del 13.01.2004 e del successivo P.d.C. in variante n. 70 del 16.04.2004, ed è stato dichiarato non praticabile il ricorso a procedure demolitorie e ripristinatorie, senza ordine emesso da organi giudiziari;2) il P.d.C. n. 9 del 16.04.2004;3) il P.d.C. in variante n. 70 del 16.04.2004;5) il certificato di agibilità prot. n. 1664/2 del 18.5.2004 per il locale commerciale a piano terra (di cui al P.d.C. n. 9/2004 e successiva variante);6) la SCIA in sanatoria pratica n. 18998 del 27.12.2016 (riguardante due condotte provenienti dal locale a piano terra, di proprietà Ferretta-Panarosa, ovvero quella metallica ed altra atta all’areazione dei bagni sottostanti);7) il provvedimento di formalizzazione in sanatoria del titolo abilitativo edilizio mancante, i cui estremi non sono citati dal Comune nella nota prot. n. 9303 del 6.4.2017;in subordine per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Conversano di revocare-annullare in autotutela, per quanto di interesse della ricorrente, il P.d.C. n. 9 del 13.1.2004 rilasciato in favore della sig.ra M Francesca Piemontese (dante causa dei controinteressati Ferretta Tommasa e P P), per frazionamento, ristrutturazione e cambio d’uso da industriale a commerciale di alcuni locali a piano terra dell’immobile sito in Conversano, via Oberdan n. 4;dell’obbligo del Comune di Conversano di revocare-annullare, per quanto di interesse della ricorrente, il P.d.C. n. 9/2004, rilasciato a Piemontese M Francesca (dante causa dei controinteressati Ferretta Tommasa e P P) per trasformazione del ripostiglio assentito con P.d.C. n. 9/2004 in bagni e antibagni;dell’obbligo del Comune di Conversano di revocare-annullare, per quanto di interesse della ricorrente, il certificato di agibilità prot. n. 1664/2 del 18.5.2004 per il locale commerciale a piano terra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Conversano e di T F;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 luglio 2022 il dott. O C e uditi per le parti i difensori avv. Angelo M Romano, per la ricorrente, e l'avv. E G, per F T;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – In data 18.01.2017, l’Ufficio tecnico del Comune di Conversano (Ba) comunicava al Condominio di vico Oberdan n. 4, l’avvio di un procedimento per opere edili prive di titoli edilizi abilitativi (precisamente, per le modifiche di prospetto, dovute a una diversa dislocazione di porte, finestre e balconi, nonché per l’installazione, all’interno della canna di ventilazione, di tre condutture di cui due in probabile fibrocemento e la terza in acciaio, innalzantisi oltre il lastrico solare, con copertura in pannelli in plexiglas e putrelle in ferro).
La ricorrente, in effetti, aveva segnalato al Comune tali presunti abusi, oltre all’asserita trasformazione del cavedio condominiale a piano terra, in locali per bagni e antibagni a servizio di un locale commerciale (mappa 41, p.lla 16 del catasto urbano), di proprietà dei coniugi F T e P P.
All’esito di un fitto carteggio tra Comune e ricorrente, il dirigente dell’UTC con nota del 6.4.2017, indirizzata alla ricorrente, affermava di non poter adottare alcun provvedimento sanzionatorio né di autotutela, in assenza di ordini dell’A.G., sussistendo peraltro una DIA del 20.07.1998 che legittimerebbe la divisione dei locali a piano terra, nonché un P.d.C. n. 9 del 13.01.2004 (con variante del 16.04.2004) che legittimerebbe la copertura con soletta in cemento armato del vano sottostante il cavedio.
La ricorrente, non condividendo la decisione dell’U.T.C., insorge con il ricorso notificato il 26.06.2017 e depositato il 12.07.2017, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 3 lett. d), dell’art. 10 comma 1 lett. c) e dell’art. 27 D.P.R. n. 380/2001, violazione degli artt. 1102 e 1120 codice civile, eccesso di potere per sviamento, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria.
Si costituisce un controinteressato, per resistere nel giudizio. Chiedono il rigetto del ricorso.
Si costituisce anche il Comune intimato e chiede la reiezione del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 12 luglio 2022, tenutasi in modalità telematica, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è infondato.
III – È incontestato che sussiste una DIA del 20.07.1998 che legittima la divisione dei locali a piano terra, nonché un P.d.C. n. 9 del 13.01.2004 (con variante del 16.04.2004) che legittima la copertura con soletta in cemento armato del vano sottostante il cavedio.
La ricorrente ne chiede l’annullamento in autotutela, ma com’è noto l’autotutela può essere esercitata solo entro un ragionevole lasso di tempo (ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990). Nel caso di specie, il tempo trascorso dalla DIA del 1998 e dal P.d.C. del 2004 è decisamente eccessivo perché sia consentito un annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, inteso e non concesso che quei titoli siano davvero illegittimi.
La ricorrente, invero, ne afferma l’illegittimità ma non spiega in qual modo i presupposti titoli edilizi (pure impugnati ma tardivamente) siano in contrasto con la vigente normativa di settore.
La lunga e minuziosa ricostruzione delle risalenti vicende amministrative dei titoli edilizi, riguardanti il Condominio di vico Oberdan n. 4, nulla aggiunge alla comprensione del quadro descritto dalla ricorrente, la quale non spiega in che modo sarebbe stata violata la disciplina urbanistica e lascia solo intravvedere che potrebbe esserci stata un’illecita occupazione di piccole aree condominiali da parte di privati. Se così fosse, la vicenda dovrebbe essere sottoposta alla cognizione dell’A.G.O., piuttosto che a quella del Giudice amministrativo, trattandosi di rapporti di vicinato e di relazioni tra proprietà private.
IV – In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.