TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-10-11, n. 201701213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2017-10-11, n. 201701213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201701213
Data del deposito : 11 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2017

N. 01213/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00146/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2013, proposto da:
MA ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Patete, con domicilio eletto presso lo studio RE OS in Firenze, via di Novoli N. 7;



contro

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

del provvedimento datato 26 novembre 2012 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione, notificato in data 28/11/2012, nella parte in cui ha disposto il trasferimento dalla Casa Circondariale di Bologna alla Casa Reclusione di Massa con conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore di quest’ultimo Istituto Penitenziario, senza oneri per il Bilancio dello Stato e, quindi, da considerare a domanda anziché d’autorità o d’ufficio;

nonché per l’accertamento del trasferimento d’autorità e del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 richiamato dall’art. 1 comma 1 lettera g) della legge 27 luglio 2005, n. 154 ed applicabile in base alla norma transitoria dell’art. 4 comma 3 della stessa legge;

nonché per la condanna del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al pagamento a favore del ricorrente della speciale indennità mensile di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, richiamato dall’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, dall’art. 1 comma 1 lettera g) della legge 27 luglio 2005, n. 154 e dall’art. 12 del D. Lgs. 63/2006, oltre alle spese ed onorari di giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente. Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria dal 2006, con il presente ricorso impugna il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, notificato in data 28/11/2012, nella parte in cui ha disposto il trasferimento dalla Casa Circondariale di Bologna alla Casa Reclusione di Massa - Carrara con conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore di quest’ultimo Istituto Penitenziario, senza oneri per il Bilancio dello Stato, da considerare – a dire dell’amministrazione – come trasferimento a domanda, invece che d’autorità.

Avverso il citato provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1) Violazione della legge 27.07.2005, n. 154 e del Decreto Legislativo 15.02.2006, n. 63. Eccesso di potere per illogicità – Difetto ed incongruità della motivazione.

2) Violazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 30-9-2005. Eccesso di potere per contraddittorietà motivazione.

3) Violazione dell’art. 1 della legge 29.03.2001, n. 86.

4) Violazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo 63/2006. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

In sintesi, parte ricorrente assume che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non vuole riconoscere il trattamento giuridico ed economico del personale della Polizia di Stato spettante anche ai Dirigenti dell’amministrazione penitenziaria per effetto delle norme riportate sub 1), negando il diritto all’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29.03.2001, n. 86 disposto non per esigenze del dipendente ma per esigenze indifferibili ed urgenti di servizio: tant’è che nel provvedimento del Direttore Generale è specificato: che la casadi reclusione di Massa risulta priva di Direttore titolare; che per il

perseguimento dei fini istituzionali è necessario assegnare l’incarico di

direttore del medesimo istituto carcerario, assicurando così adeguata azione

di governo della struttura.

A nulla rileverebbe, dunque, che nel medesimo provvedimento si fa altresì riferimento alla dichiarazione di disponibilità della ricorrente ad assumere l’incarico di Direttore della casa di reclusione toscana ed il fatto che la stessa era stata già inviata in missione e svolgeva in via provvisoria l’incarico di direttore del predetto istituto penitenziario. Invero – assume ancora la ricorrente - la dichiarazione di disponibilità all’incarico provvisorio in missione senza oneri a carico dell’Amministrazione riguardava solo un breve periodo, sicché quella dichiarazione di rinuncia ad ogni emolumento aggiuntivo/compenativo non poteva assumere rilievo per i l diverso provvedimento di trasferimento definitivo.

Aggiunge, poi, l’interessata che la giurisprudenza dominante del Consiglio di Stato sarebbe, infatti, orientata a considerare trasferimento d’autorità anche quello disposto in presenza della dichiarata disponibilità del lavoratore ad essere trasferito ed assumere nuovo incarico.

Parte ricorrente lamenta altresì un difetto di lealtà nello svolgimento della

procedura da parte dell’Amministrazione, la quale prima avrebbe acquisito la disponibilità per un incarico provvisorio in missione e successivamente avrebbe emanato un provvedimento definitivo di trasferimento d’autorità senza oneri a carico del bilancio statale.

D’altra

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