TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2019-06-13, n. 201901587
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Pubblicato il 13/06/2019
N. 01587/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2019, proposto da G R, P I, V G, C G, S C, P D B, S G, E M, S C, P P, R G, V G, D D G, Angelo Dell'Ali, M C, S C, G M, G M, rappresentati e difesi dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai Registri del Ministero della Giustizia;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 516 del 12-12-2018, avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2018-2020”, con la quale la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2018-2020, nella parte in cui viene stabilito che nei confronti dei ricorrenti, tutti dipendenti a tempo determinato della Amministrazione Regionale con qualifica professionale e trattamento economico equiparato ai Dirigenti Regionale di terza fascia, la procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro nel tipo a tempo indeterminato sarebbe stata attivata esclusivamente con le procedure e le modalità previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 75-2017 (cosiddetta Legge Madia);
– del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9189 del 20-12-2018, con il quale, sulla scorta della delibera di Giunta Regionale n. 516-2018 in parte qua impugnata, viene adottato il PTFP anni 2018-2020, e viene dato mandato al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale a procedere alle assunzioni programmate nel PTFP stesso, finalizzate alla stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs.n.75-2017 del personale con qualifica non dirigenziale appartenete al precariato storico dell’Amministrazione Regionale Siciliana;
– della nota n. 132404 del 3-12-2018 del Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale dell’Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana avente ad oggetto “Proposta Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2018-2020”, nella parte in cui viene stabilito che nei confronti dei ricorrenti, tutti dipendenti a tempo determinato della Amministrazione Regionale con qualifica professionale e trattamento economico equiparato ai Dirigenti Regionali di terza fascia, la procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro nel tipo a tempo indeterminato sarebbe stata attivata con le procedure e le modalità previste dall’art. 20 comma del D.Lgs. n. 75-2017 (cosiddetta Legge Madia);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque sconosciuto e pregiudizievole per i ricorrenti tra i quali, nelle parti d’interesse, delle sconosciute deliberazioni della Giunta Regionale n. 375 del 12-10-2018 e n. 486 del 29-10-2018, nonché della nota n. 134453 del 06-12-2018 dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica e dei relativi allegati, e della sconosciuta nota n. 99385 del 12-09-2018 del medesimo Assessorato e dei relativi allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la D.ssa A P;
Uditi, alla camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale, ai quali è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, c.p.a;
CONSIDERATO che:
- gli odierni istanti in qualità di dipendenti a tempo determinato della Regione Siciliana in servizio presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, assunti circa vent’anni fa in base all’art. 23 quater del d.l. n. 6/1998, convertito dalla l. n. 61/1998, hanno impugnato, al fine dell’annullamento, il piano triennale del fabbisogno di personale, con il quale l’Amministrazione regionale ha programmato di procedere alla stabilizzazione di n. 587 unità di personale precario (tra cui gli odierni ricorrenti) in servizio presso le strutture dipartimentali della Regione Siciliana, distribuendo il personale da stabilizzare nelle categorie professionali del personale non dirigenziale (A-B-C-D);e differenziando dette unità, in base all’art. 20 del d. lgs. n. 75/2017, tra quelle destinatarie della stabilizzazione diretta (senza procedura concorsuale, art. 20, co. 1), e quelle destinatarie della stabilizzazione previa procedura concorsuale (art. 20, co. 2);
- muovendo dalla premessa circa il loro diritto a transitare nella terza fascia dirigenziale - rispetto alla quale percepiscono già il trattamento economico per la parte tabellare - si dolgono di non potere essere stabilizzati come personale equiparato ai Dirigenti regionali di terza fascia, deducendo i motivi di “ violazione dell’art. 3 comma 7 della legge regionale n. 27 del 29-12-2016 – violazione dell’art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 75-2017 (legge madia) - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità– istruttoria carente ed inadeguata – violazione della circolare del ministero della pubblica amministrazione e del ministero delle finanze n. 2-2018 ”, in quanto l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto applicare l’art. 20 della l. n. 448/2001 e, quindi, trasformare in contratto a tempo indeterminato i contratti già stipulati da loro ricorrenti, i quali, in quanto equiparati al personale dirigenziale di terza fascia, non potrebbero d’altro canto partecipare alla procedura di stabilizzazione in contestazione;e, in ogni caso, la gravata procedura avrebbe riflessi negativi sul trattamento economico in godimento;
- per resistere al ricorso, si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana, il Dipartimento della Protezione Civile, e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
– a seguito del rinvio su istanza di parte ricorrente, alla camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019, al fine di dedurre sulla questione, indicata dal Collegio, relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, la predetta ha depositato documenti e memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
– alla camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e il ricorso è stato posto in decisione;
RITENUTO che, così come indicato ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 63, co. 1, del d. lgs. n. 165/2001, “ 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. ”.
Recita, quindi, il comma 4 della stessa disposizione, che “ 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.
Restano, inoltre, devolute al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (di cui all’art. 3 dello stesso d. lgs. n. 165/2001).
Deve quindi rilevarsi che, al di fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, nel caso di specie non ricorrente, il riparto di giurisdizione va necessariamente operato in base al criterio del petitum sostanziale, ovvero della natura della posizione giuridica fatta valere.
E’ stato, in particolare, rilevato che “… in base alla consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite il criterio per individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al "petitum sostanziale" dedotto in giudizio, da identificare soprattutto in funzione della "causa petendi" (vedi: Cass. SU 15 dicembre 2016, n. 25836 e Cass. SU 9 febbraio 2015, n. 2360), muovendo dalla premessa secondo cui nell'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma senza rigidi formalismi deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire… ” (Cass. Civ. Sez. Un., 4 luglio 2018, n. 17535);
RITENUTO, invero, che i ricorrenti si dolgono non già della stabilizzazione in sé come programmata, quanto piuttosto del prodromico inquadramento della loro qualifica al fine di partecipare alla procedura prevista negli atti impugnati: in altre parole, assumono che l’errato inquadramento della loro posizione professionale da parte dell’amministrazione resistente impedirebbe loro di partecipare alla procedura prevista negli atti impugnati.
Tale prospettazione, però, mira ad ottenere, tramite l’impugnazione degli atti in oggetto, un riconoscimento del proprio inquadramento professionale al fine della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
In sostanza, quindi, i ricorrenti propongono la presente azione non per lamentare vizi della procedura o degli atti di macro-organizzazione, ma per ottenere, di riflesso, tramite l’annullamento degli atti impugnati, un riconoscimento vincolante per la P.A. della loro qualifica nell’ambito di pubblico impiego intercorrente con la stessa, questione, invece, sicuramente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ( ex multis Cass. Civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21671).
Rafforzano tale assunto le stesse argomentazioni spese dalla parte ricorrente, la quale, infatti, invoca l’applicazione del procedimento di stabilizzazione ex art. 20 della l. n. 448/2001, il quale - a suo dire - consentirebbe la trasformazione dei contratti stipulati dai ricorrenti in contratti a tempo indeterminato, con inquadramento come dirigenti, e con conservazione del trattamento economico finora loro attribuito (trattamento tabellare del personale dirigenziale di terza fascia).
Viene, pertanto, in rilievo, quale petitum sostanziale, l’accertamento del diritto all’assunzione secondo un determinato schema e, in particolare, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con il mantenimento dell’attuale status giuridico e economico, quale prospettato dai ricorrenti (inquadramento nella terza fascia dirigenziale), senza alcuna riduzione della retribuzione in atto percepita. Né, d’altro canto, i predetti hanno chiesto una diversa configurazione dell’assetto macro-organizzativo dell’Amministrazione di appartenenza.
Non depone in senso diverso il precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa di parte ricorrente nella memoria depositata il 19 marzo 2019 (T.A.R. Lazio n. 6327/2018), in quanto nel caso esaminato dal T.A.R. capitolino l’ente locale aveva scelto di indire un concorso, anziché coprire il fabbisogno di personale scolastico con la stabilizzazione prevista dal d. lgs. n. 75/2017, venendo, pertanto, in contestazione la scelta discrezionale dell’Amministrazione, come tale rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Avendo, per contro, i ricorrenti lamentato che l’Amministrazione regionale non ha attivato la procedura di trasformazione dei loro contratti a tempo determinato - dolendosi, in sostanza, anche dell’ipotetica compromissione del trattamento economico in godimento - è indubbio che il petitum sostanziale ha per oggetto il diritto dei predetti all’assunzione a tempo indeterminato con inquadramento come dirigenti;
RITENUTO, perciò, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 11, co. 2, cod. proc. amm.;
RITENUTO, infine, che in ragione della materia oggetto del contendere e della definizione della causa per un profilo in rito, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, nozione implicante la reciproca negazione del diritto alla refusione delle spese sostenute da dette parti con il definitivo consolidamento in capo ad esse delle anticipazioni sostenute nel corso del giudizio ex art. 8 del d.P.R. n. 115/2002 (già art. 90 c.p.c.);