TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-09-16, n. 201017425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-09-16, n. 201017425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201017425
Data del deposito : 16 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13269/2001 REG.RIC.

N. 17425/2010 REG.SEN.

N. 13269/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 13269 del 2001, proposto da:
Societa' Solemare S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., A T, rappresentata e difesa dagli avv. A C e R M, con domicilio eletto in Napoli, via R. De Cesare 7;

contro

il Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto in Napoli, via Andrea D'Isernia 16;

per il risarcimento del danno

“del Comune di Torre del Greco al pagamento di £. 1.510.000.000 (unmiliardocinquecentodiecimilioni), oltre interessi e rivalutazione, o di quella maggiore o minore somma che l’Ecc.mo Tribunale adito vorrà individuare, per il risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente a causa del mancato adempimento del Comune agli obblighi assunti con la Convenzione di lottizzazione stipulata tra le parti, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 461 del 16.3.84 e successivamente aggiornata (deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 10.4.1985)”.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza n. 1811/07 del 12 marzo 2007, con la quale la Sezione ha declinato la giurisdizione del Giudice amministrativo;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2010, n. 214, con la quale è stata annullata con rinvio la predetta sentenza di questa Sezione n. 1811/2007;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 14 dicembre 2001 e depositato in segreteria il 28 dicembre 2001, la società Solemare s.r.l. ha domandato la condanna del Comune di Torre del Greco al risarcimento dei danni – quantificati in Lit. 1.510.000.000 – cagionati per l’inadempimento degli obblighi assunti dal Comune intimato con la convenzione di lottizzazione stipulata tra le parti, approvata con deliberazione del consiglio comunale 16 marzo 1984, n. 461, successivamente aggiornata con deliberazione 10 aprile 1985, n. 175.

Più in particolare, la società ricorrente ha esposto che, con delibera 7 dicembre 1982, n. 2907, il consiglio comunale di Torre del Greco aveva adottato il piano particolareggiato per la località S. Maria La Bruna, comprendente, tra l’altro, la realizzazione di alcuni interventi di edilizia abitativa convenzionata, tra cui i lotti D e F, ciascuno dei quali composto di quattro fabbricati;
che per la realizzazione del lotto D, veniva stipulata una convenzione di lottizzazione (approvata con delibera C.C. n. 461/1984), con successivo rilascio di concessione edilizia, con la quale la soc. Solemare si era impegnata a costruire il lotto D secondo una tipologia di intervento individuata dal Piano, a realizzare le opere di urbanizzazione nei limiti dell’area di proprietà dell’amministratore di essa società Solemare, e quindi a cedere e locare gli alloggi realizzati al prezzo prefissato in base alla convenzione tipo;
che, per parte sua, il Comune di Torre del Greco si era impegnato a realizzare le restanti opere di urbanizzazione primaria, che avrebbero dovuto collegare il lotto D con le altre zone del Comune;
che, tuttavia, già nel 1986, mentre la società aveva realizzato quanto di competenza, invece “il Comune non ha mai realizzato le opere di urbanizzazione primaria cui era onerato”;
che, inoltre, quanto alla realizzazione del lotto F, veniva stipulata una ulteriore convenzione di lottizzazione in data 21 novembre 1991;
che, infine, “il Comune non ha mai realizzato un’arteria stradale che avrebbe dovuto congiungere la via S. Maria La Bruna con la via Nazionale”, di modo che i fabbricati D4 del lotto D e F1 del lotto F “non risultano a tutt’oggi attraversati dalla strada comunale, così come invece previsto dal Piano particolareggiato”.

A causa di tale inadempimento, secondo quanto prospettato in ricorso, essa società ricorrente sarebbe stata costretta “a trasformare in strada parte di un altro suolo acquistato all’uopo”, ma, nonostante ciò, “i 2 depositi ed i 4 negozi dei fabbricati D4 e F1 sono comunque rimasti privi di valore commerciale e sostanzialmente inalienabili”. Da qui il danno lamentato, per cui è giudizio, legato alla “impossibilità di locare e comunque di usufruire dei suddetti locali e l’impossibilità di utilizzare in modo più congruo il fondo destinato a strada di accesso al lotto D”, per un ammontare stimato, alla data del ricorso, in un miliardocinquecentodieci milioni di lire, come risultante da consulenza tecnica allegata, ammontare già richiesto al Comune in via stragiudiziale con un atto di messa in mora notificato il 10 maggio 2001, rimasto senza effetto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Torre del Greco, con memoria di stile, concludendo per l’inammissibilità, l’improcedibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito del ricorso. Con successive note difensive depositate il 14 aprile 2006, il Comune di Torre del Greco ha contestato più articolatamente nel merito la domanda di controparte, sostenendo che nessuna obbligazione di realizzare la supposta strada di collegamento sarebbe stata assunta da essa amministrazione comunale, deducendo l’inadempimento di controparte, per la mancata consegna dei progetti, posti a suo carico in sede di convenzione, ed eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio, relativo a un danno risalente a 15 anni prima.

Con sentenza n. 1811/07 del 12 marzo 2007 la Sezione ha declinato la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Sennonché il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 22 gennaio 2010, n. 214, ha annullato con rinvio la predetta sentenza di questa Sezione n. 1811/2007, affermando che il fondamento della giurisdizione amministrativa nella fattispecie in esame va ricercata nella legge sul procedimento, poiché la convenzione di lottizzazione rientra tra gli accordi procedimentali di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990, di talché è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo sia la domanda avente ad oggetto la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento della p.a., sia quella concernente la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno (Cass. civ. sez. un., sent., 25 maggio 2007, n. 12186).

Ai sensi dell’art. 35, quarto comma, della legge n. 1034 del 1971, la segreteria ha dunque provveduto alla reiscrizione della causa sul ruolo delle udienze pubbliche.

Parte ricorrente ha depositato una nuova perizia estimativa del danno (che stavolta ammonterebbe ad euro 851.610,65), nonché una memoria di replica e conclusionale, in data 5 luglio 2010.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2010, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

Occorre in primo luogo soffermarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune resistente.

Sostiene parte ricorrente che il credito risarcitorio, di natura contrattuale e non aquiliana, soggetto al termine prescrizionale decennale, si sarebbe prescritto solo il 16 marzo 1994, ossia allo spirare del decimo anno computato a partire dal termine ultimo di efficacia (decennale) del piano di lottizzazione, approvato, come detto, con delibera consiliare del 16 marzo 1984.

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione comunale di prescrizione, anche se a tale conclusione deve pervenirsi per altra via ricostruttiva della fattispecie. La corretta ricostruzione giuridica della fattispecie in esame giova, peraltro, oltre che ai fini della decisione sull’eccezione di prescrizione, anche, più in generale, ai fini della soluzione complessiva della vertenza.

Il termine iniziale a partire dal quale occorre computare il decennio prescrizionale, infatti, non può identificarsi, come ritiene parte ricorrente, nell’ultimo giorno dell’efficacia decennale del piano di lottizzazione, bensì nella data di perfezione e di efficacia del titolo convenzionale che costituisce l’atto genetico fondativo dei pretesi diritti scaturenti dalla convenzione di lottizzazione e dei correlativi obblighi delle parti, ovvero dal diverso termine di durata del rapporto convenzionale eventualmente stabilito pattiziamente. Impostazione, questa, da ritenersi senz’altro preferibile e più coerente con l’inquadramento dogmatico della convenzione di lottizzazione, indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra riportata n. 214 del 2010, nell’ambito degli accordi amministrativi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990. Se parte ricorrente invoca quel “contratto”, quale fonte delle obbligazioni inadempiute del Comune, è a quell’atto genetico che occorre far riferimento per determinare la durata di efficacia del rapporto e delle relative obbligazioni, fino alla prescrizione dei diritti da esso scaturenti. Diversamente, se fosse da accogliersi la tesi di parte ricorrente, per cui la realizzazione della strada oggetto di contestazione si porrebbe come esecuzione amministrativa di un dovere funzionale attuativo dello strumento urbanistico particolareggiato, allora il rimedio sarebbe consistito non già in un’azione di adempimento o risarcitoria contrattuale per equivalente (ex art. 1218 c.c.), bensì in un’azione ex art. 21- bis della legge “Tar” avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, con conseguente azione per danno da ritardo.

Ora, la stessa parte ricorrente indica che gli atti convenzionali, fonte dei rispettivi diritti e obbligazioni, sarebbero stati stipulati in data 3 giugno 1985 (lotto D) e 21 novembre 1991 (lotto F). Entrambe le convenzioni, però, contengono un’espressa clausola determinativa della “durata della convenzione” (cap. IV della convenzione in data 3 giugno 1985, e cap. 5 della convenzione in data 21 novembre 1991, che determinano entrambi in anni trenta la durata di validità della convenzione).

Alla luce delle esposte considerazioni l’eccezione di prescrizione si palesa dunque priva di fondamento e va respinta.

Sennonché, come già anticipato sopra, la più compiuta ricostruzione giuridica della fattispecie conduce il Collegio al convincimento dell’infondatezza nel merito della pretesa qui azionata.

Ed infatti, entrambe le convenzioni di lottizzazione, qui invocate come fonte genetica del rapporto, delle reciproche obbligazioni e, infine, dello stesso credito risarcitorio azionato, come scaturente ex artt. 1218 c.c. e 11 l. n. 241 del 1990 dall’asserito inadempimento comunale, non recano alcuna previsione di una siffatta obbligazione convenzionalmente assunta dal Comune intimato per la pretesa realizzazione delle “restanti opere di urbanizzazione primaria, ed in particolare un’arteria stradale che avrebbe dovuto collegare il lotto “D” con le altre zone di S. Maria La Bruna e del Comune di Torre del Greco”. A tal fine è sufficiente la lettura delle citate convenzioni, prodotte in atti nel fascicolo di parte ricorrente depositato il 28 dicembre 2001 (al quale per brevità si rinvia).

In realtà parte ricorrente fonda la sua pretesa – ossia la dedotta obbligazione di parte comunale, asseritamene rimasta ineseguita – non già sulla convenzione di lottizzazione, bensì sulle previsioni del piano particolareggiato approvato dal Comune con le citate delibere comunali di consiglio del 1984 e del 1985.

Ora, se questa è la corretta configurazione della fattispecie, allora la società ricorrente avrebbe dovuto reagire all’inerzia comunale non già mediante azione ex contractu , come invece ha fatto con il ricorso in trattazione, bensì mediante azione (se si vuole, in una prospettiva dinamica evolutiva del rimedio, prefigurata anche dal codice del processo amministrativo di prossima entrata in vigore) di “condanna” dell’amministrazione ad un facere funzionale, ossia mediante azione diretta contro il silenzio-inadempimento serbato su una specifica domanda (inoltrata, a quel che consta, soltanto con atto di messa in mora notificato il 10 maggio 2001), per poi domandare, se del caso, la nomina di un commissario ad acta e, contestualmente o successivamente, mediante azione di risarcimento del danno da ritardo amministrativo.

Vigente il principio dispositivo di parte – che informa anche il giudizio amministrativo, in specie quello di giurisdizione esclusiva in cui si facciano valere diritti soggettivi – con il corollario della rigida corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, l’azione risarcitoria, così come formulata, deve giudicarsi infondata e non meritevole di accoglimento, con conseguente rigetto del ricorso in esame.

La particolarità della vicenda, tenuto conto della parentesi sul riparto di giurisdizione, giustifica senz’altro l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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