TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2017-08-09, n. 201700400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2017-08-09, n. 201700400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700400
Data del deposito : 9 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2017

N. 00290/2017 REG.RIC.

N. 00400/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00290/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2017, proposto da:


ERICA PASINETTI, rappresentata e difesa dall'avv. A N, con domicilio ex art. 25 cpa presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;


contro

UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA, COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’ordinanza del responsabile del Settore Territorio n. 7 del 27 dicembre 2016, con la quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere abusive realizzate nel Comune di Vigano S. Martino, in località Plasso (mappale n. 498);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2017 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

1. L’Unione Media Val Cavallina, con ordinanza del responsabile del Settore Territorio n. 7 del 27 dicembre 2016, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di alcune opere abusive realizzate nel Comune di Vigano S. Martino, in località Plasso (mappale n. 498). Tali opere consistono (i) nell’aggiunta di un portico di circa 46 mq, in ampliamento del fabbricato esistente;
(ii) nella realizzazione di un capanno in legno di circa 36 mq.

2. Questo TAR, con ordinanza n. 231 del 15 maggio 2017, ha disposto istruttoria a carico del suddetto dirigente, per chiarire alcuni profili circa la situazione di fatto e la qualificazione delle opere abusive.

3. Il termine di deposito della relazione istruttoria era fissato al 15 luglio 2017, ma non è stato rispettato.

4. Si ritiene quindi necessario reiterare l’ordine istruttorio, fissando un nuovo termine di deposito al 15 settembre 2017, con la precisazione che questo TAR valuterà un’eventuale ulteriore inottemperanza ai sensi dell’art. 64 comma 4 cpa, anche ai fini della decisione di merito.

5. La trattazione in sede cautelare proseguirà nella camera di consiglio del 20 settembre 2017. Nel frattempo, l’ordinanza impugnata rimane sospesa.

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