TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-19, n. 201900262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-19, n. 201900262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900262
Data del deposito : 19 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2019

N. 00262/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00580/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2018, proposto da
G.B., rappresentata e difesa dagli avvocati A M, F C e M C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio delle prime due, in -OMISSIS-, Viale della Vittoria, 2;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in -OMISSIS-, piazza Cavour, 29;

per l'ottemperanza

della sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello di -OMISSIS-, depositata in cancelleria in data -OMISSIS- e passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la sig.ra B. agisce per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, depositata in cancelleria in data -OMISSIS- (avverso la quale non è stata proposta impugnazione, come risulta dall’attestazione datata -OMISSIS-, allegata al ricorso).

Con la prefata decisione, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento in favore della sig.ra B. della somma di € 118.093,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni con sangue infetto (somma da devalutare al 29 settembre 1979 e da rivalutare progressivamente secondo gli indici ISTAT applicabili ratione temporis ), oltre a interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché al pagamento di due terzi delle spese dei due gradi di giudizio (liquidate in complessivi € 8.500,00, oltre accessori, per il primo grado e in complessivi € 8.030,00, oltre accessori, per il secondo grado).



2. La sentenza è stata notificata al Ministero della Salute in data 11 aprile 2017, ma a ciò non ha fatto seguito alcun pagamento.

Pertanto, con atto notificato in data 23 novembre 2018 e depositato il successivo 7 dicembre 2018, la sig.ra B. ha proposto il presente ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, nonché al rimborso delle spese del presente giudizio.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di stile.

Con ordinanza n. 94/2019 il Tribunale ha disposto istruttoria, al fine di conoscere lo stato di avanzamento della procedura di pagamento delle somme per cui è causa.

Il Ministero non ha dato alcun riscontro all’ordinanza istruttoria.

La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 3 aprile 2019.

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