TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2016-02-01, n. 201600128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2016-02-01, n. 201600128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600128
Data del deposito : 1 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05911/2014 REG.RIC.

N. 00128/2016 REG.PROV.PRES.

N. 05911/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5911 del 2014, proposto da:
Md H S, rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Roma, viale delle Provincie N. 21;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Dello Stato Avv. Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
U.T.G. - Prefettura di Latina;

per l'annullamento

per la declaratoria dell’inadempimentodell’obbligo di provvedere sulla richiesta di primo ingresso per lavoro subordinato stagionale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Vista la sentenza n. 13546/15, con la quale il ricorso in esame è stato dichiarato improcedibile con compensazione delle spese;

Vista l’istanza, depositata in data 21 gennaio 2016, con la quale l’avv. E S chiede la liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta in favore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decisione dell’apposita Commissione;

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

Visto il D.M. 8 aprile 2004, n.127;

Visto l’art.2 D.L. 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248);

Visto l’art.9, comma 1;
D.L. 24 gennaio 2012, n.1 (convertito, con modificazioni, dalla L.24 marzo 2012, n.27);

Visto il D.M. 20 luglio 2012, n.140;

Tenuto conto dei parametri di riferimento di cui alla tabella A – Avvocati del suddetto D.M. 20 luglio 2012, n.140;

Considerato che, in base all’art.9 del citato D.M. n.140/2012, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, gli importi sono di regola ridotti della metà;

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art.11 dello stesso D.M. n. 140/2012, il giudice può sempre diminuire ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete e della serialità del ricorso;

Valutata l’opera complessiva prestata dal difensore nella presente fattispecie, nonché la natura ed il grado di complessità della causa anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti;

Ritenuto congruo, per tutto quanto sopra liquidare in favore dell’avv. E S il compenso indicato in dispositivo, pari ai 2/3 di quello ordinariamente liquidato, nella materia de qua , per sentenze di merito.


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