TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-29, n. 202415993
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Testo completo
Pubblicato il 29/08/2024
N. 15993/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11777/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11777 del 2019, proposto dall’Az. Agr. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Carlo Zima 5;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della cartella di pagamento n.-OMISSIS- AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, trasmessa alla ricorrente tramite notifica del messo comunale in data 01/03/2019
e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’azienda agricola ricorrente svolge attività di coltivazione dei terreni e allevamento del bestiame e, in particolare di vacche da latte per la produzione di latte vaccino, per cui era sottoposta, fino al 31 marzo 2015, al regime del prelievo supplementare.
Con l’odierno ricorso impugna la cartella di pagamento, con la quale AGEA ha richiesto il pagamento, entro 60 giorni, della somma di €.150.255,08 per Prelievo Latte sulle Consegne, Anno 1998, tramite Caseificio Strambini Srl racc. 600402587386 del 28.06.2000, intimaz. L. 33/09 del 11.06.2012, di cui €. 100.632,26 per capitale ed €.49.622,82 per interessi.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura, individuati a seguito della riformulazione, di cui alla memoria del 16 aprile 2024, dei motivi del ricorso introduttivo condotta in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali evocato dall’Ordinanza collegiale di questo Tribunale, sez. III ter, n. 299/2024:
1. Illegittimità per inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, la notifica a mezzo del servizio postale eseguita direttamente dall’agente della riscossione, secondo la tesi ricorsuale, sarebbe nulla e priva di efficacia giuridica, dal momento che il ricorso al servizio postale resta affidato all’organo della notifica posto all’interno della struttura operativa del concessionario che abilita messi notificatori nelle forme di legge ovvero all'esterno della struttura operativa avvalendosi di messi comunali o agenti della polizia municipale o degli ufficiali della riscossione. Il primo periodo dell'articolo 26 del DPR numero 602/1973, infatti, elencherebbe in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale e altri soggetti espressamente autorizzati;
2. Eccesso di potere, Illegittimità per mancato accertamento delle somme già corrisposte dalla ricorrente - Violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241/90. Nullità della cartella di pagamento per mancato accertamento dei presupposti Violazione dell’articolo 8-quinquies legge 33/2009
La parte lamenta che la cartella esattoriale, oggetto dell’odierna impugnazione, non è stata preceduta da nessuna comunicazione individuale al ricorrente produttore (con funzione di avviso di pagamento) dell’importo del prelievo supplementare, essendo stata inviata solo al primo acquirente la missiva dei risultati della compensazione nazionale relativi all’annata lattiero-casearia oggetto di riscossione;
3. Illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e la carenza di motivazione negli atti impugnati; Violazione del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119 del 2003 , secondo cui per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002 il versamento di quanto complessivamente dovuto era da effettuare senza interessi;
4. Illegittimità e eccesso di potere per assenza di verifica circa la debenza degli importi al capitale e gli interessi da parte dei primi acquirenti : le somme oggetto delle pretese creditorie di Agea sono sempre state nella disponibilità della stessa attraverso i primi acquirenti e quindi non vi è alcun motivo per chiedere la corresponsione dei medesimi importi alla ricorrente, sia per il capitale ma soprattutto per gli interessi;
5. Incompatibilità comunitaria modalità di redistribuzione;
6. Mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione di legge articoli 83 Cpc, 84 Cpc, 306 Cpc;
7. Illegittimità per eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione – Insussistenza e palese illegittimità del prelievo supplementare addebitato;
8. Illegittima intimazione degli interessi –