TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400324
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2024
N. 00324/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C. TE - GMT S.r.l. e CSM S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Giuliano Berruti, Alberto Torrazza e Carmine Morrone, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;
nei confronti
Superba S.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2/11;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Attilio Carmagnani AC S.p.a., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 15 dicembre 2021 prot. n. 89/2/2021, comunicata in data 21 febbraio 2022, recante adozione della proposta di adeguamento tecnico funzionale del Piano regolatore del porto di Genova finalizzato alla “ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale e conseguenti procedure urbanistiche”;
nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusi la determinazione del Comune di Genova 19 novembre 2021 n. prot. 2021-118.0.0-168; l’eventuale parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici ex art. 5, comma 5, della legge 84 del 1994; l’eventuale deliberazione di adozione definitiva del predetto adeguamento tecnico funzionale;
della deliberazione del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 30 dicembre 2021 prot. n. 104/5/2021, trasmessa in data 16 febbraio 2022, recante rigetto dell’istanza congiunta di concessione demaniale presentata dalle società C. TE - GMT S.r.l. e CSM S.r.l. in data 15 dicembre 2021 e contestuale “autorizzazione alla procedura di accordo sostitutivo per la ricollocazione su Ponte Somalia dei depositi Superba/Carmagnani”;
nonché degli atti connessi, presupposti e conseguenti, anche di estremi non conosciuti;
di ogni altro atto a quelli suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;
in particolare, se necessario ed in parte qua , del Programma di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di Genova, approvato ex art. 9- bis della legge 130 del 2018 dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 con decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, successivamente modificato e aggiornato con decreti n. 1 del 28 febbraio 2020 e n. 5 del 15 luglio 2021;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 47/2022 reso nell’adunanza dell’8 settembre 2022 ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge 84 del 1994 e recante “Porto di Genova - Adeguamento tecnico-funzionale relativo agli ambiti S2 e S3 del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova”;
nonché di ogni altro atto ad esso connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, del Comune di Genova e di Superba S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 13 marzo 2024 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in data 15 settembre 2021 e successiva integrazione del 12 ottobre 2021, Superba S.r.l., odierna controinteressata, chiedeva l’assegnazione tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994, di un’area portuale presso ponte Somalia, avente superficie di circa 77.000 mq, nella quale rilocalizzare i propri depositi di prodotti chimici attualmente ubicati in ambito urbano, precisamente nel quartiere di Genova-Multedo.
La richiedente allegava una proposta di adeguamento tecnico funzionale (ATF) ex art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, comportante l’inserimento della funzione “C5” (movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide) negli ambiti S2 e S3 in cui è compreso il sito di ponte Somalia, ove il vigente piano regolatore portuale ammette soltanto le funzioni “C1” (movimentazione e stoccaggio contenitori) e “C2” (movimentazione e stoccaggio merci convenzionali).
La rilocalizzazione dei depositi chimici in ambito portuale (compresi quelli della Attilio Carmagnani