TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-01, n. 202001353
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2020
N. 01353/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
dell'atto avente protocollo M_D GMIL REG2019 n. -OMISSIS- datato 9 dicembre 2019 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare e notificato al ricorrente in data 16 dicembre 2019, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 1 ai sensi dell'articolo 1357, lettera a) D. Lgs. 66/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il ricorrente è stato componente, unitamente ad altri 7 militari e al Capo EA (quest’ultimo non ricorrente in questa sede), del Nucleo Militare di Protezione (NMP) a bordo della Nave mercantile “-OMISSIS-” dal 6 dicembre 2012 al 10 dicembre 2012, per svolgere attività di contrasto alla pirateria.
2) Durante tale servizio si è verificato un episodio per il quale è stata poi attivata un’azione penale militare nei confronti dei componenti di quel NMP, per il reato di “ violata consegna pluriaggravata in concorso ” (art. 110 c.p. nonché art. 47 nn. 2, 3, 4 e 5 e art. 120 co. 1 e 2 c.p.m.p.).
3) Il processo penale militare traeva origine dal fatto che i componenti del NMP posavano per svariate fotografie, unitamente ad alcuni membri dell’equipaggio della predetta nave mercantile, consentendo a questi ultimi di maneggiare le armi in dotazione.
4) Il processo penale militare si concludeva in senso assolutorio, “ per non aver commesso il fatto ”, per il ricorrente e gli altri 7 coimputati – mentre sorte diversa riceveva il Capo EA – con sentenza della Corte Militare di Appello n. -OMISSIS- del 23-30 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 9 aprile 2019, nella quale si afferma che:
- a) “ non risulta sufficientemente provato il requisito soggettivo dell’essere stati i militari oggi imputati di servizio o di guardia. Dalla complessa ed articolata istruttoria dibattimentale non emerge con certezza l’organizzazione dei turni con cui si doveva svolgere il servizio di vigilanza e controllo della Nave mercantile <<-OMISSIS->> e quindi quali fossero i soggetti chiamati a svolgere la vigilanza sulla sicurezza della nave […]. Il Capo [EA] era responsabile del citato servizio che doveva modularsi con intensità diversa a seconda del tipo di acque attraversate nel corso della navigazione […]. Naturalmente questo compito spettava al [Capo EA]” (pag. 15 sentenza);
- b) “[…] le modalità di svolgimento del servizio armato di vigilanza, così come previste dal [Capo EA] erano il risultato di decisioni discrezionali che sicuramente gli competevano anche da un punto di vista regolamentare, non essendo in atto alcuna criticità ” (pag. 16 sentenza);
- c) “ Nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è stato appurato né quali componenti del EA fossero incaricati della sorveglianza dei tre radar presenti in plancia, né a chi appartenessero le armi lunghe raffigurate nelle fotografie. In altri termini, non si è potuto accertare, con riferimento a quest’ultima notazione, se le armi di cui era stato consentito il maneggio a terzi erano in dotazione ai due militari di guardia ovvero ad altri fucilieri. A giudizio della Corte, la semplice presenza di tutti i marò al momento conviviale di saluto organizzato dal loro Capo [EA] e dal Comandante [della nave mercantile] e l’essere stati ripresi nelle fotografie acquisite agli atti processuali non può, al di là di ogni ragionevole dubbio, costituire una prova piena di una responsabilità penale in capo a tutti gli imputati . Infatti, le violazioni contestate potevano essere ragionevolmente imputate solo ai due militari che in quell’arco di tempo erano specificatamente preposti alla vigilanza. Non appare corretto, infatti, attribuire un significato troppo ampio alla nozione di “servizio”, che non può essere inteso in modo generico. Non sarebbe realistico pensare ad una attività lavorativa svolta professionalmente e con l’uso di armi senza limiti spazio-temporali predeterminati . L’organizzazione di turni prestabiliti del personale è quindi una modalità indispensabile per assicurare un servizio efficiente nel tempo. Proprio per tale motivo gli odierni imputati non operavano mai congiuntamente, ma operavano in dispositivi formati da due uomini in base ad una turnazione, salvo situazioni di emergenza che potevano necessitare l’intervento anche di tutti gli uomini del team ” (pag. 17 sentenza);
- d) “ Da nessun documento acquisito emerge una turnazione scritta, né la stessa era inserita nei report giornalieri che il [Capo EA] redigeva ed inviava ai suoi superiori ” (pag. 18 sentenza);
- e) “ Alla luce delle considerazioni sopra esposte non può che giungersi ad un giudizio assolutorio nei riguardi di tutti gli odierni prevenuti, non essendo stata raggiunta piena prova in ordine alla commissione da parte loro del fatto criminoso addebitato ” (pag. 18 sentenza).
5) Conclusosi il procedimento penale nei suddetti termini, la Marina Militare avviava, nei confronti dei suddetti militari, il procedimento disciplinare per i fatti sopra esposti e irrogava loro la sanzione disciplinare