TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-07-29, n. 201002016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-07-29, n. 201002016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201002016
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01203/2009 REG.RIC.

N. 02016/2010 REG.SEN.

N. 01203/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2009, proposto da:
M D C, rappresentata e difesa dall'avv. P A, con domicilio eletto presso Rosa Maria Laria in Catanzaro, Vico 3° Gelso Bianco;

contro

Ministero dell'Interno Direzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, presso la quale è domiciliato per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34;

per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2010 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la odierna ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, richiede l’annullamento del decreto n. 1658/03N adottato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno in data 22 aprile 2009 nella parte in cui non riconosce come dipendenti da causa di servizio le patologie di “ernia cervicale” e di “retticolite ulcerosa”. In sede di ricorso avanza pure domanda di accertamento della detta dipendenza con conseguente condanna del Ministero al pagamento del richiesto equo indennizzo. Deduce, a sostegno del proposto ricorso, incompetenza e falsa applicazione degli art. 68 del d.p.r. n. 3 del 1957 e 48 del d.p.r. n. 686 del 1957;
eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta, contraddittorietà, motivazione carente ed errata, travisamento dei fatti e dei presupposti, irragionevolezza;
violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. 12.12.2005 e dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Giova preliminarmente considerare che, come nel precedente sistema, in cui il compito di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti era svolto dalle c.m.o. e, in caso di richiesta di equo indennizzo, dal c.p.p.o., - ai sensi dell'art. 5 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987 n. 472 che aveva esplicitamente abrogato l'art. 63 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092 - anche nell'attuale sistema delineato dall'art. 10 d.P.R. n. 461 del 2001, in cui tale compito è stato riconosciuto nei confronti del Comitato di Verifica, gli accertamenti svolti rientrano nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché il sindacato di merito sulle stesse resta precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 31 marzo 2009 , n. 1889).

Ciò premesso, in punto di diritto il Collegio ritiene di dover innanzitutto chiarire che con l'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008).

Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007).

Il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV n. 2243/2008), dal quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che non sussiste un obbligo dell’amministrazione che ritenga di conformarsi al parere del Comitato - che per la sua struttura e le sue funzioni è competente ad esprimere un parere completo ed esauriente - di chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo;
di conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all’amministrazione è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato (T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 2377/2008 e Sezione III, n. 1652/2009).

La giurisprudenza amministrativa è altresì dell’avviso che il Comitato di verifica per le cause di servizio disconosce legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio dell'infermità del pubblico dipendente accertato dalla Commissione medico-ospedaliera, in deroga al generale principio di non contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10389/2007).

Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti per il consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche questo T.A.R. si è uniformato, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.

Si tratta di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l’ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale(Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 2377/2008).

In ragione di quanto innanzi considerato, deve rilevarsi la legittimità dell’avversato decreto ministeriale poiché a sua volta conforme al parere reso dal Comitato di verifica le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte e che, a loro volta, non appaiono inficiate da quei vizi logici – di cui sopra – il cui riscontro consentirebbe al giudice amministrativo di operarne il relativo sindacato. L’atto avversato, quindi, non può dirsi carente di motivazione né, invero, adottato in difetto dei presupposti ovvero ancora segnato da istruttoria carente, per restare a quegli ipotizzabili profili di illegittimità che in astratto possono segnare le valutazioni tecniche che sorreggono il decisum dell’amministrazione di appartenenza della ricorrente.

Quanto alla censura con cui la ricorrente lamenta l’omissione del preavviso di rigetto dell’istanza dalla stessa formulata, opina il Collegio – sulla scorta peraltro di proprio precedente in termini - che nella fattispecie il provvedimento del Ministero non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il giudizio medico-legale reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all’amministrazione la quale, per sovvertirne le conclusioni, deve disporre di elementi di carattere tecnico-amministrativo ulteriori e/o diversi da quelli vagliati dal Comitato (cfr. T.A.R. Catanzaro, I Sezione, 2 febbraio 2010 n. 70). In altri termini, atteso che per espressa previsione dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001, il parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Autorità ministeriale, il contenuto dispositivo del decreto, anche a considerare l’eventuale partecipazione dell’interessato indotta dalla comunicazione ex art. art. 10 bis, non avrebbe potuto essere diverso. Recentemente, il giudice amministrativo ha, al riguardo, richiamato “decisivamente la lettera dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, il quale non permette l’annullamento del provvedimento vincolato per un vizio procedimentale (tale è la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990), se risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso” osservando che “tale norma è certamente applicabile al caso di specie, ove la natura vincolante del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rendeva il contenuto del decreto ministeriale affatto predeterminato e toglieva ogni possibilità di diverso apprezzamento all’Autorità competente per l’adozione dell’atto finale del procedimento” (così, T.A.R. Lazio, Sezione II Ter n. 3895 del 2008).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

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