TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2011-07-26, n. 201100398
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Testo completo
N. 00398/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2006, proposto da:
C Luigi, rappresentato e difeso dagli avv. M B, M B, con domicilio eletto presso avv. Pierluigi Pezzopane in L'Aquila, via Strinella, N. 35 (N.I.);
contro
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dagli avv. V C I, P D S, S P, A F, C M, con domicilio eletto presso Regione Abruzzo Ufficio Legale in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci N.6 (N.I.);
nei confronti di
Consorzio Bonifica Sud, Pettinicchio Antonella, Ranalletta Gesualdo;
per l'annullamento
del DECRETO PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO N. 76 DEL 16.10.2005 RECANTE NUOVA COSTITUZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe individuato il dott. C Luigi ha impugnato gli atti meglio sopra indicati recanti designazione, sul presupposto dell’intervenuta sua decadenza ex lege, dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica SUD, con sede in Vasto, nelle persone degli odierni controinteressati.
Espone il ricorrente di essere stato nominato presidente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica “SUD”, con delibera commissariale, per la durata di un quinquennio scadente nel maggio 2008 e che, intervenuta la L.R. n.27 del 17.8.2005 in materia di c.d. “spoil system”, con decreto del presidente del Consiglio della regione Abruzzo in data 16.10.2005 (atto impugnato), si disponeva la contestata designazione, “ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10.3.1983, n.11 e successive modificazioni ed integrazioni”, di un membro effettivo con funzioni di presidente e di un membro supplente, in seno al collegio de revisori dei conti del consorzio nelle persone degli odierni controinteressati, con implicita revoca delle precedenti nomina e designazione del ricorrente.
Il ricorso deduce:
1) Violazione dell’art. 2458 del Cod.civ. nonché dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione; violazione ed erronea applicazione della Legge Regionale 12.8.2005, n.27: l’incarico del ricorrente ha durata quinquennale e non è stato revocato mediante contrarius actus dall’organo che lo ha nominato (commissario del Consorzio), in violazione delle norme del codice civile; la regione Abruzzo, pertanto, non ha alcun potere di revocare - di fatto - la nomina deliberata da altro soggetto giuridicamente legittimato; nella specie difetta, peraltro, la giusta causa che abiliti alla revoca; la legge regionale che consentirebbe la revoca non può