TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-11-15, n. 202101627

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-11-15, n. 202101627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101627
Data del deposito : 15 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2021

N. 01627/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00573/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2021, proposto da
Società Cooperativa Sociale Spazi Nuovi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L A C, A D G e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Cooperativa Sociale Nuova Luce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P B e L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Seriana 2000 Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

1. della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto del 24.2.2021, n. 433, concernente la “ procedura aperta per l'affidamento della gestione di n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del Dipartimento di Salute Mentale - Gara n. 7187697 ”, notificata in data 25.2.2021, in particolare, nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n. 1 per la gestione della C.R.A.P. (Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica) di Taranto-Lama (CIG - 7613180A71) e del Lotto n. 2 per la gestione della C.R.A.P. di Taranto-Tamburi (CIG-7613484DBD), a favore della Società Cooperativa Sociale Nuova Luce;

2. nei limiti di interesse della ricorrente, della determinazione dirigenziale dell'Area Gestione e Patrimonio della A.S.L. di Taranto del 6.2.2019 n. 125, ad oggetto “ procedura aperta per l'affidamento della gestione di n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del Dipartimento di Salute Mentale - Gara n. 7187697. Provvedimento di ammissione delle ditte partecipanti. Art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 ”.

3. delle determinazioni contenute in tutti i verbali di gara dei Lotti n. 1 e n. 2, nei limiti dell'interesse della ricorrente: in particolare, delle determinazioni assunte con il verbale della seduta del 5.12.2018, n. 1, con il verbale della seduta riservata del 6.12.2018 n. 2, con il verbale della seduta pubblica del 13.2.2019, n. 2 infine, con il verbale della seduta del 3.12.2020, n. 3, nella parte in cui è stata ammessa la Società Cooperativa Sociale Nuova Luce alla procedura di gara, pur in assenza del requisito di capacità economico-finanziaria prescritto dal Disciplinare di gara (p. A.9) per la partecipazione al Lotto n. 1 e al Lotto n. 2;

4. delle determinazioni contenute in tutti i verbali della seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche, nei limiti dell'interesse della ricorrente;

5. di ogni altro provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato ovvero conseguente e, ove occorra, delle risposte ai chiarimenti formulati dagli aspiranti concorrenti;
specificatamente, delle risposte contrassegnate con il n. P1222531-18 e PI223020.

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la A.S.L. di Taranto e la Società Cooperativa Sociale Nuova Luce, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a., inoltre per la condanna della A.S.L. di Taranto affinché disponga il subentro della Cooperativa ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: A.S.L. di Taranto e Società Cooperativa Sociale Nuova Luce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv.to L C, avv.to A C in sostituzione dell'avv.to G Z, avv.to M N in sostituzione degli avv.ti L N e F B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La A.S.L. di Taranto ha indetto una procedura di gara “aperta” – suddivisa in Lotti – per l’affidamento della gestione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne dislocate sul proprio territorio (in particolare, sette “Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche”- C.R.A.P., due “Comunità Alloggio” e sette “Centri Diurni del Dipartimento di salute mentale dell’A.S.L. TA”).

Con il ricorso in esame, la Società Cooperativa Sociale ricorrente - attuale gestore dei servizi in proroga e classificata al secondo e al terzo posto delle contese procedure di appalto, contesta l’aggiudicazione del Lotto n. 1 (CIG -7613180A71) e del Lotto n. 2 (CIG-7613484DBD) disposta dalla A.S.L. di Taranto in favore della Società Cooperativa Sociale Nuova Luce, sostenendo - in primo luogo - che, con riferimento ai Lotti n. 1 e n. 2, la A.S.L. di Taranto avrebbe dovuto escludere la Società Cooperativa Sociale Nuova Luce anziché aggiudicare ad essa due C.R.A.P., stante “l’assenza di una adeguata esperienza, anche “analoga”, per gestire strutture rivolte a favore di pazienti assai fragili che necessitano di prestazioni specifiche da parte di personale altamente qualificato”.

I.I.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.

1.Violazione e falsa applicazione dell’art.

1.A.9 del Disciplinare di gara e degli arti. 1 e 4 del R.R. Pugliese n. 7/2002. Violazione dell’Art. 97 Costituzione e del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per omessa ovvero travisata considerazione dei presupposti in diritto, difetto di istruttoria, perplessità ed ingiustizia manifesta.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art.

1.A.9 del Disciplinare di gara e del R.R. n. 7/2002, artt. 1 e 4). Violazione dell’Art. 97 Costituzione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per omessa ovvero travisata considerazione dei presupposti, difetto di istruttoria, perplessità ed ingiustizia manifesta.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt.

1.A.9 e 5 del Disciplinare di gara e degli arti. 1 e 4 del R.R. n 7/2002. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento della P.A. Eccesso di potere per omessa ovvero travisata considerazione dei presupposti in diritto, difetto di istruttoria, perplessità ed ingiustizia manifesta.

I.II. In data 12.4.2021 e 16.4.2021 si sono costituite in giudizio, rispettivamente, la Società Cooperativa Sociale Nuova Luce e la A.S.L. di Taranto eccependo l’irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Con apposito atto notificato alle controparti e depositato in data 16.4.2021 la Società Cooperativa Sociale ricorrente ha espresso rinuncia parziale al ricorso “ limitatamente alla parte in cui, con esso, sono stati impugnati:

1.1 supra AA, punto 1) - l’aggiudicazione del Lotto 2 per la gestione della CRAP di Taranto-Tamburi (CIG-7613484DBD), a favore della Società Cooperativa Sociale Nuova Luce;

2.2 supra AA, punto 3) - le determinazioni assunte con il verbale della seduta del 3.12.2020, n. 3, limitatamente al riferimento al Lotto 2”.

All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 27 aprile 2021, questa Sezione - con ordinanza n. 236/2021 - ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, rilevando che “ in disparte la problematica relativa alla dubbia ammissibilità del ricorso cumulativo ex art. 120 comma 11 bis c.p.a. (avendo la ricorrente impugnato gli atti di gara inerenti il Lotto n.1 e Lotto n.2 con motivi di gravame non del tutto coincidenti e non risultando che la rinuncia espressa, ex art. 84 c.p.a., all’impugnazione inerente il Lotto n. 2 per la gestione della C.R.A.P. di Taranto -Tamburi - CIG-7613484DBD sia stata accettata dalle parti resistenti costituite), non appaiono comunque fondate le censure con cui la Società ricorrente deduce che l’aggiudicataria - Nuova Luce Società Cooperativa Sociale - del Lotto 1 non avrebbe potuto partecipare alla gara d’appalto (e quindi risultare aggiudicataria), in ragione la mancata dimostrazione del possesso del requisito economico - finanziario, nel triennio considerato dagli atti della procedura, in quanto i servizi dalla stessa indicati - ai fini del calcolo degli importi - non sarebbero “analoghi” a quelli oggetto della gara controversa;
in particolare, i requisiti contestati alla Cooperativa Sociale aggiudicataria attengono alla dimostrazione della capacità economico-finanziaria e non già alla capacità di natura tecnica, sicchè il concetto di “analogia” e di somiglianza rilevante dei settori imprenditoriali può essere inteso con minor rigore non venendo in luogo questioni inerenti la dimostrazione di specifiche qualificazioni professionali;
peraltro, l’interpretazione fornita dalla Stazione appaltante, (secondo cui “nei servizi analoghi” rientrano tutti i servizi disciplinati dal Regolamento Regionale n.4/2007 che disciplina l’erogazione di prestazioni in favore di soggetti affetti da una generica disabilità psichica), appare scevra dai vizi denunciati avuto riguardo, sia alla natura economico-finanziaria (e non già tecnica) del requisito richiesto, sia all’assenza - nella lex specialis di gara con riferimento al suindicato requisito - di riferimenti specifici alla tipologia dei pazienti, al grado di intensità o all’origine delle patologie psichiatriche;
non appare neppure irragionevole la scelta della S.A. di ritenere valutabili, e quindi analoghi, anche i servizi svolti dai concorrenti ai sensi del R.R. n. 4/2007, dato che tali servizi che, a dire della ricorrente non sarebbero valutabili in quanto rivolti a soggetti con una «generica disabilità psichica», appaiono presentare aspetti di obiettiva somiglianza rilevante con i servizi di cui al R.R. n.7/2002, svolti nelle C.R.A.M. (Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche, ovvero strutture residenziali terapeutiche riabilitative), trattandosi comunque di analoghi settori imprenditoriali rivolti a soggetti con deficit psico-fisici, più o meno gravi, più o meno stabilizzati, necessitanti di momenti terapeutici, riabilitativi, assistenziali e di soggiorno, vieppiù considerando che il concetto di “servizio analogo” non comporta l’integrale identità delle prestazioni”
.

Con ordinanza n. 3760/2021, resa in esito della Camera di Consiglio dell’8 luglio 2021, il Consiglio di Stato ha accolto, in sede cautelare, l’appello proposto dalla Società Cooperativa Sociale Spazi Nuovi avverso l’ordinanza cautelare n. 236/2021 pronunciata in primo grado da questo Tribunale “ ritenuto che le tematiche concernenti la natura del requisito del fatturato specifico (da valutarsi nel quadro delle rimanenti previsioni della legge di gara concernenti la qualificazione tecnica dei concorrenti) e della idoneità dei servizi allegati dall’aggiudicataria ai fini della sua integrazione appaiono meritevoli di una più approfondita disamina nel merito;

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