TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2014-04-09, n. 201400200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2014-04-09, n. 201400200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201400200
Data del deposito : 9 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00255/2014 REG.RIC.

N. 00200/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00255/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2014, proposto da:

H J, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

contro

Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Cat.A12/IMM/2°SEZ/Contenz./Fd/13, emesso il 15 novembre 2013 e notificato il 18 febbraio 2014, di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno;

- di ogni provvedimento preordinato, connesso e consequenziale ed in particolare il decreto del Questore Cat.A12/IMM/2013/2°SEZ/LG del 13 febbraio 2014, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Precisato:

- che è ultronea la valutazione dei redditi percepiti fino al 2009, i quali hanno formato oggetto di esame in sede di rilascio del permesso di soggiorno scaduto nel 2011;

- che appare anacronistico ed illogico, nel 2013, il rigetto di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno che avrebbe dovuto coprire il periodo 2011-2013, con riferimento a dati del 2012 quando la realtà dei fatti dimostra la permanenza dell’attività della ditta ed anzi, la sua espansione, nonché la sopravvenienza di un esercizio ampiamente positivo;

- che, a fronte di un’attività imprenditoriale, tanto più con dipendenti, il risultato della gestione non corrisponde necessariamente ed automaticamente alle risorse a disposizione dell’imprenditore per garantire ad esso il sostentamento;

Ritenuto, pertanto, che il rigetto del rinnovo emesso il 15 novembre 2013 sia viziato a causa della illogicità della sua adozione a distanza di un anno dal ricevimento dell’integrazione della documentazione richiesta nel 2012, senza procedere ad alcuna ulteriore istruttoria;

Dato atto che, il 28 dicembre 2013, il ricorrente risulta aver prodotto documentazione idonea ad evidenziare la necessità di una rivalutazione dell’istanza dello stesso;

Premesso che il comma 5 dell’art. 5 del d. lgs. 286/98 necessita di puntuale applicazione, in specie laddove l’istanza abbia ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo. In tal caso, infatti, il reddito percepito può essere soggetto a fluttuazioni collegate al mercato e all’andamento dell’attività in generale, che necessitano di valutazione in tempo reale. Ciò in particolare nel caso in cui il procedimento si protragga negli anni e l’interessato produca comunque documentazione atta, se non a dimostrare, a instillare il dubbio del mutamento delle condizioni;

Ravvisata, dunque, anche in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della seconda istanza di rinnovo, la sussistenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris circa la fondatezza del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che l’esigenza cautelare di parte ricorrente possa essere pienamente soddisfatta rimettendo all’Amministrazione il riesame di entrambe le istanze alla luce di quanto più sopra evidenziato e delle deduzioni di cui al ricorso, contestualmente disponendo, nelle more, la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;

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