TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-02-20, n. 201801960
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2018
N. 01960/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09901/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9901 del 2004, proposto da:
Soc Rai Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Prefetti, 17, come da procura in atti;
contro
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Appl Codice Autoregolamentazione Tv e Minori non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione art. 15 co. 10 l. n.223/90 - (trasmissione telefilm Seven days del 29 luglo 2003).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 2 ottobre 2004 e depositato il successivo giorno 18, la RAI – Radiotelevisione Italiana ha impugnato la delibera dell’Agcom n. 82\04\CSP, adottata su impulso del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori del 24 settembre 2003, recante l’irrogazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro per violazione dell’art. 15 comma X della legge n. 223 del 1990, in relazione a scene ritenute particolarmente violente, e dunque dannose per l’equilibrio psicofisico dei minori, mandate in onda il 29 luglio 2003 alle ore 18,20 sul canale RAIDUE, nel corso del telefilm “Seven Days”.
2. – In particolare, la trasmissione in questione conteneva sequenze in cui alcuni personaggi venivano “sottoposti, per intenzionali manipolazioni, alla pratica dell’elettroshock”.
3. – Dopo avere dato conto delle fasi in cui si è articolato il procedimento sanzionatorio, l’emittente ricorrente svolge i seguenti motivi di ricorso:
1) Il provvedimento sarebbe, innanzitutto, viziato da incompetenza, in quanto l’avvio del procedimento sanzionatorio non è stato disposto dall’Autorità (come imporrebbe l’art. 1 della legge n. 249 del 1997), bensì da uno dei suoi uffici, ovvero dal Dipartimento delle garanzie del contenzioso.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, in quanto il provvedimento gravato non identificherebbe con certezza i fatti oggetto di contestazione e, quindi, di sanzione; inoltre, la contestazione sarebbe stata sollevata solo il 26 gennaio 2004 per un fatto avvenuto il 29 luglio 2003, e, pertanto, sarebbe stato violato anche il principio dell’immediatezza della contestazione, che, anzi, sarebbe avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 citato; mentre non rileverebbe il dies a quo come individuato dall’Agcom ai sensi dell’art. 4 del Regolamento delle procedure sanzionatorie vigente ratione temporis (“accertamento formale”), che, in tesi, sarebbe applicabile solo qualora la procedura non sia prevista dalla legge (mentre qui sarebbe disciplinata dal citato art. 14 della legge n. 689 del 1981); in ogni caso, varrebbe il termine di 30 giorni allora vigente ai sensi dell’art. 2 comma terzo della legge n. 241 del 1990.
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