TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-28, n. 202300959
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 00959/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2022, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria - Provveditorato Regionale Piemonte Liguria e Valle D’Aosta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS- a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria recante data 17.01.2022, notificato il 20.01.2022, con cui al ricorrente, Assistente Capo del Corpo di Polizia penitenziaria -ricorrente-, in servizio presso la Casa Circondariale di Vercelli, è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 449/1992;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria - Provveditorato Regionale Piemonte Liguria e Valle D’Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la segreteria del T.A.R. Piemonte -ricorrente-, assistente capo del corpo di Polizia Penitenziaria, impugnava gli atti con i quali gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio. ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 449 del 1992 per condotte di consumo di sostanze stupefacenti.
Esponeva, in particolare, il ricorrente che:
- nell’anno 2019 veniva aperto a carico del -ricorrente-, all’epoca in servizio presso la Casa Circondariale di Torino, e di altri, il procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Torino per l’accertamento di ipotesi di reato (risalenti all’anno 2018) relative a reati in materia di stupefacenti commessi, nell’ipotesi accusatoria, all’interno dell’istituto penitenziario ove prestava servizio;
- in conseguenza dell’apertura del procedimento nei suoi confronti, il ricorrente veniva allontanato in via precauzione dal reparto di appartenenza e assegnato all’espletamento di servizi esterni ai reparti detentivi, senza instaurazione di alcun procedimento disciplinare;
- successivamente, nell’ambito di un controllo eseguito in data 26.03.2019 da parte degli operanti del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, il -ricorrente- veniva trovato a bordo del proprio veicolo in possesso di sostanza stupefacente;
- per tale motivo l’Amministrazione avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare per l’uso ingiustificato di sostanze psicotrope che si risolveva nell’adozione del Decreto n. -OMISSIS- emesso in data 1.10.2019, con cui veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi sei;
- medio tempore si concludevano le indagini preliminari avviate per l’accertamento delle condotte di reato relative alle sopra citate presunte cessioni di stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario di Torino, i cui esiti inducevano la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, riconosciuta l’insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio ipotizzata a carico dell’indagato -ricorrente-, a richiedere in data 15.10.2019 l’archiviazione del procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R., archiviazione che veniva disposta con Decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Torino in data 6.03.2020;
- preso atto del contenuto dei richiamati atti, ricevuti dalla Direzione della Casa Circondariale di Torino in data 26.03.2021, l’Amministrazione reputava comunque sussistere a carico del dipendente condotte suscettibili di rilievo disciplinare, motivo per cui avviava nei suoi confronti il procedimento disciplinare n. -OMISSIS-, culminato nell’adozione del provvedimento di destituzione impugnato.
Il summenzionato provvedimento veniva impugnato dal ricorrente per i seguenti motivi:
1. illegittimità per violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 449/1992 artt. 1, 6, 11, e 17; violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a.; illegittimità per eccesso di potere, per illogicità ed