TAR Catania, sez. I, decreto collegiale 2019-12-19, n. 201903030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, decreto collegiale 2019-12-19, n. 201903030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201903030
Data del deposito : 19 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2019

N. 00316/2013 REG.RIC.

N. 03030/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00316/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2013, proposto da Flaminia Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti S A, F V, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Catania, via V. Giuffrida n.37;


contro

- il Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura delle medesima Amministrazione sita in Catania, via Oberdan, n. 141, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la liquidazione del compenso

- al commissario ad acta nominato con sentenza n. 160/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le sentenze n. 160/2014 e n. 682/2019;

Vista l’istanza di liquidazione compenso depositata dal Commissario ad acta nominato con sentenza n.160/2014;

Vista la memoria del Comune di Catania;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Nessuno presente per le parti nell’udienza camerale del 21 novembre 2019;


Ritenuto che l’importo indicato nell’istanza di liquidazione compenso indicato in € 1509,48 sia congruo rispetto all’attività posta in essere;

- di dover, pertanto, procedere, in accoglimento dell’istanza del commissario ad acta, alla liquidazione dello stesso compenso per il predetto importo;

- che a tale attività non osta la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Catania trattandosi unicamente di quantificazione dell’importo spettante.

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