TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-13, n. 202301033
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2023
N. 01033/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P M R S, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento del Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- del 27 marzo 2023, notificato in pari data, di rigetto della domanda di sanatoria ex art. 103, comma 1 del d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020, presentata il 5 agosto 2020 dal Sig. -OMISSIS-, con cui quest'ultimo dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con il Sig. -OMISSIS- al fine di fare ottenere a quest'ultimo un permesso di soggiorno temporaneo e così regolarizzare la sua posizione lavorativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il datore di lavoro dell’odierno ricorrente in data 5 agosto 2020 ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- istanza ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, conv. con l. n. 77/2020, per regolarizzare il rapporto di lavoro.
In data 18 novembre 2022, l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, al richiedente e all’odierno ricorrente, i quali, in data 24 novembre 2022, hanno presentato le proprie osservazioni.
Lo straniero ricorrente, quindi, con ricorso depositato in data ha impugnato l’atto di rigetto depositato in giudizio e indicato in epigrafe per i seguenti motivi:
1. la P.a. avrebbe violato l’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, non avendo adeguatamente motivato in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti interessati; la P.a., peraltro, avrebbe dovuto in maniera molto più puntuale indicare le ragioni a sostegno del rigetto della domanda, precisando gli elementi dai quali desumere la pericolosità attuale del ricorrente, tenendo conto del fatto che, dal momento della -OMISSIS- subita, lo stesso non è stato coinvolto in alcun illecito, non ha ricevuto un decreto di espulsione e non gli è più stata contestata alcuna infrazione;
2. il provvedimento violerebbe le norme ed i principi vigenti in materia, in particolare l’art. 103, comma 10, lett. c), perché la P.a. avrebbe dovuto svolgere un’attenta attività istruttoria e un’accorta valutazione e ponderazione degli interessi in gioco, che consistono, da un lato, nella sicurezza e nell’ordine pubblico dello Stato e, dall’altro lato, nell’interesse della persona a permanere sul territorio italiano; l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione più approfondita sulla situazione personale del richiedente, in modo tale da constatare che la -OMISSIS- a cui allude la motivazione del provvedimento era isolata e risalente nel tempo (-OMISSIS-) e relativa ad una pena irrogata “bassa” (-OMISSIS-con concessione delle attenuanti generiche e con beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.); la Prefettura avrebbe omesso di valutare l’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente successivo alla suddetta -OMISSIS-, che ulteriormente denoterebbe la mancanza di pericolosità sociale; infine, il ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti per ottenere la riabilitazione ai sensi dell’art. 179 c.p., in relazione alla quale è stata presentata istanza al Tribunale di Sorveglianza -OMISSIS- in data 11 maggio 2023.
Si è costituita l’Amministrazione resistente contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 12 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, previo avviso come da verbale di causa.
1. In via preliminare.
L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere l’atto impugnato asseritamente inefficace, “ancorché validamente adottato”, in quanto non è stato comunicato al destinatario ex art. 21 bis , l. n. 241 del 1990; peraltro, parte resistente sottolinea che l’atto in questione “è altresì privo della sottoscrizione del dirigente e, dunque, è evidente come lo stesso non sia stato ancora formalmente adottato dall’Amministrazione patrocinata”.
Parte ricorrente, ha contestato l’eccezione che precede, sotto entrambi i profili – peraltro in parte contraddittori, avendo parte resistente prima affermato la validità del provvedimento e poi sottolineato la mancanza di firma dello stesso – valorizzando, per quanto riguarda l’aspetto della mancata comunicazione individuale, che il risultato cui mira l’art. 21 bis , l. n. 241 del 1990, sarebbe stato raggiunto in conseguenza dell’avvenuto “caricamento” del provvedimento sul portale della P.a. e del fatto che il ricorrente ne è venuto a conoscenza; per quanto riguarda la mancata sottoscrizione, ha sottolineato che, trattandosi di un provvedimento completo per tutti gli altri aspetti e chiaramente riferibile allo Sportello Unico dell’Immigrazione, si tratterebbe non di un vizio di nullità, ma di una irregolarità mera del provvedimento.
L’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente non risulta fondata.
In primo luogo, infatti, per quanto riguarda la mancanza di sottoscrizione, va rammentato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ‹‹”sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisca lo strumento per la sua concreta attribuibilità psichica e giuridica, all'agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino, che non solo la non leggibilità della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, che permettono di individuare la sua sicura provenienza; in conclusione l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la