TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-06-01, n. 202000664

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-06-01, n. 202000664
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000664
Data del deposito : 1 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2020

N. 00664/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01077/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2016, proposto da
Toscana Aeroporti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da P.E.C. risultante da Pubblici Registri e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli, 2;

contro

A s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da P.E.C. risultante da Pubblici Registri;

per il risarcimento

del danno ( ex art. 30 c.p.a.) derivante dalla mancata stipula contratto d'appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 il consigliere Luigi Viola e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, 5° comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei s.p.a. (successivamente trasformatasi in Toscana Aeroporti s.p.a.) indiceva una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di collegamento navetta dall’aerostazione dell’aeroporto di Pisa fino al parcheggio degli autonoleggi e al parcheggio di sosta lunga P4;
alla gara partecipavano l’impresa A s.r.l. ed il gestore uscente Galileo s.r.l, e la prima risultava aggiudicataria, con provvedimento di aggiudicazione definitiva del 13 ottobre 2014.

Con provvedimento del 13 febbraio 2015, la Stazione appaltante provvedeva però ad annullare l’aggiudicazione ed escludeva la vincitrice poiché non aveva completato la consegna della documentazione amministrativa necessaria per la stipulazione del contratto (in particolare, presentando documentazione per due mezzi diversi da quelli dichiarati in gara, mentre il terzo mezzo, da utilizzare nei momenti di maggior richiesta del servizio, risultava già impiegato nel servizio navetta all’ospedale di Cisanello);
con successivo provvedimento del 30 aprile 2015, la procedura era quindi aggiudicata alla Galileo s.r.l., a condizioni economiche più onerose di quelle offerte dalla prima aggiudicataria e sulla fase di un’offerta tecnica che aveva ottenuto un punteggio nettamente inferiore (in particolare, 17,7 punti in luogo dei 30 della prima aggiudicataria del servizio).

I due provvedimenti erano impugnati dalla A s.r.l. con il ricorso R.G. n. 333/2015 e con i relativi motivi aggiunti che erano respinti dalla Sezione con la sentenza 27 luglio 2015, n. 1119 (successivamente passata in giudicato).

Con il presente ricorso, la Toscana Aeroporti s.p.a. chiede la condanna della A s.r.l. al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipula del contratto d’appalto, quantificati nella capital somma di € 158.247,00 o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudicante, oltre a rivalutazione ed interessi dal giorno dell’annullamento dell’aggiudicazione (13 febbraio 2015) al saldo;
in particolare, chiede l’importo della cauzione non escussa (€ 6.240), il danno derivante dall’aver dovuto aggiudicare la gara ad un prezzo maggiore (€ 51.300, ovvero la differenza tra gli € 604.262 offerti dalla Galileo s.r.l. e gli € 552.962 offerti dalla resistente) ed il danno derivante dal minore contenuto tecnico della prestazione (quantificato in € 106.947, sulla base di un criterio di calcolo basato su un <<valore monetario di punto>>
desunto dalla differenza tra le due offerte economiche).

Si è costituita in giudizio la A s.r.l. controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. e tardività dell’azione risarcitoria ex art. 30, 3° e 5° comma c.p.a.

2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come la fattispecie dedotta in giudizio debba essere riportata alla attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo e come non possa pertanto trovare accoglimento l’eccezione di difetto di giurisdizione articolata dalla difesa della resistente.

Già con la sentenza 27 luglio 2015, n. 1119 emessa tra le parti, la Sezione ha, infatti, affermato la necessità di riportare la fattispecie alla giurisdizione esclusiva di cui all’ art. 133, 1° comma, lett. e), n. 1 c.p.a., secondo un percorso argomentativo che può essere agevolmente richiamato anche ai fini che ci occupano: <<la Sezione ritiene opportuno, in via preliminare, precisare che in tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione di aggiudicazione dell'appalto non segua la stipula del contratto tra le parti ma intervenga la decadenza della stessa aggiudicazione, la controversia introdotta dall'aggiudicatario decaduto appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l'originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta (Cass. civ. SS.UU., 23 luglio 2013 n. 17858;
13 marzo 2009, n. 6068;
12 maggio 2008, n. 1165;
C.d.S. V, 23 febbraio 2015 n. 844). Nelle procedure ad evidenza pubblica, invero, la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti nella fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre relativamente a ciò che accade nella fase di esecuzione del rapporto la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario.

La causa in esame verte su una controversia insorta nel lasso temporale intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva ed efficace e la stipulazione del contratto. Oggetto del contendere è proprio il rifiuto della stazione appaltante di addivenire alla stipulazione, che si è espresso mediante l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della ricorrente. In questa fase è esaurita la concorrenzialità e le posizioni della stazione appaltante da un lato, e dell’aggiudicataria dall’altro, possono essere ricondotte alla categoria del diritto soggettivo. Nell’ambito della contrattualistica pubblica, infatti, sussistono posizioni di interesse legittimo in capo ai concorrenti partecipanti alle gare di appalto poiché in tale fase l’azione della stazione appaltante è diretta alla tutela degli interessi pubblici all’imparzialità, trasparenza e concorrenzialità nelle procedure di evidenza pubblica. L’individuazione del contraente avviene infatti non solo nell’interesse della stazione appaltante a fruire delle migliori prestazioni disponibili sul mercato, ma anche in vista dello sviluppo della libera concorrenza, coerentemente con le finalità dell’Unione Europea di costruire un mercato libero, aperto e concorrenziale. Una volta che si è addivenuti all’aggiudicazione, nella fase intercorrente tra quest’ultima e la stipulazione del contratto vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo poiché l’interesse tutelato, a questo punto della procedura, è solo quello alla corretta esecuzione del contratto aggiudicato. Ciò che rileva in questa fase è dunque l’affidabilità dell’aggiudicatario sotto tale profilo e l’annullamento dell’aggiudicazione può conseguire a un difetto di essa. La giurisdizione, tuttavia, appartiene egualmente al giudice amministrativo in sede esclusiva, poiché questa, come detto sopra, perdura ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.a., fino alla conclusione della procedura di affidamento che non può dirsi perfezionata se non con la stipulazione del contratto>>
(T.A.R. Toscana, sez. I, 27 luglio 2015, n. 1119).

Del resto, si tratta di una soluzione tesa a riportare alla giurisdizione amministrativa l’interezza delle controversie relative alla fase anteriore alla stipula del contratto (compresa quindi anche la cd. fase <<intermedia, ove prevista, fra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto>>) che trova solide radici nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. civ. sez. un. 13 marzo 2020, n. 7219;
9 aprile 2018, n. 8721;
6 maggio 2005, n. 9391) e che è stata affermata dalla III Sezione del Consiglio di Stato in una sentenza emessa in fattispecie sostanzialmente analoga che la Sezione condivide e decide di fare propria: <<va premesso che per la consolidata giurisprudenza amministrativa in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva l'Amministrazione pubblica ben può agire con un ricorso, a tutela di un proprio diritto soggettivo (per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2012, n. 28;
Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4107, sulla proponibilità dell'azione ex art. 2932 c.c.).

Sul punto, si è poi pronunciata la Corte Costituzionale, che ha affermato principi aventi un rilievo generale sui casi nei quali il ricorso al giudice amministrativo può essere proposto nei confronti di un soggetto privato.

Con la sentenza n. 179 del 2016 (§ 3.1.), la Corte Costituzionale ha evidenziato che, "sebbene gli artt. 103 e 113 Cost. siano formulati con riferimento alla tutela riconosciuta al privato nelle diverse giurisdizioni, da ciò non deriva affatto che tali giurisdizioni siano esclusivamente attivabili dallo stesso privato, né che la giustizia amministrativa non possa essere attivata dalla pubblica amministrazione;
tanto più che essa storicamente e istituzionalmente è finalizzata non solo alla tutela degli interessi legittimi (ed in caso di giurisdizione esclusiva degli stessi diritti), ma anche alla tutela dell'interesse pubblico, così come definito dalla legge": ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla giurisdizione esclusiva, rileva il fatto "che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse".

Risulta dunque infondata la tesi dell'appellante incidentale, secondo la quale non potrebbe sussistere la giurisdizione esclusiva, quando il ricorso sia proposto al TAR da una Amministrazione pubblica (o da un soggetto ad essa equiparato, come l'organismo di diritto pubblico, nel settore dei contratti pubblici).

Risulta altresì infondata l'altra tesi dell'appellante incidentale, secondo cui il TAR avrebbe incongruamente richiamato il principio di concentrazione delle tutele: la medesima sentenza n. 179 del 2016 della Corte Costituzionale, al § 3.2., ha evidenziato che "l'ordinamento non conosce materie 'a giurisdizione frazionata', in funzione della differente soggettività dei contendenti. Elementari ragioni di coerenza e di parità di trattamento esigono, infatti, che l'amministrazione possa avvalersi della concentrazione delle tutele che è propria della giurisdizione esclusiva e che quindi le sia riconosciuta la legittimazione attiva per convenire la parte privata avanti il giudice amministrativo">>
(Cons. Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755).

Risulta pertanto del tutto isolata e non condivisibile Cass. civ. sez. un. 5 ottobre 2018, n. 24411, da ultimo citata dalla resistente che ha affermato la necessità di riportare le controversie relative ai provvedimenti di <<decadenza dall'aggiudicazione adottat(i) dalla p.a. dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto>>
alla giurisdizione dell’A.G.O., secondo un modello ricostruttivo che non appare in linea con l’ormai stabilizzato criterio di riparto riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione anche in recentissime sentenze (Cass. civ. sez. un. 13 marzo 2020, n. 7219).

3. Del pari inaccoglibile risulta poi l’eccezione di tardività ex art. 30, 3° e 5° comma c.p.a. dell’azione risarcitoria articolata dalla difesa della resistente.

Già con la sentenza 27 luglio 2015, n. 1119 la Sezione ha, infatti, rilevato come il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione/decadenza avesse inciso su una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo dell’aggiudicataria rientrante nella giurisdizione esclusiva di cui all’ art. 133, 1° comma, lett. e), n. 1 c.p.a. e la rilevazione risulta ancora più vera in un contesto caratterizzato dalla proposizione, da parte della Stazione appaltante, dell’azione risarcitoria conseguente, sostanzialmente, alla violazione da parte dell’aggiudicatario del dovere di correttezza nella fase precontrattuale.

La fattispecie deve pertanto essere riportata alla previsione dell’art. 30, 2° comma c.p.a. relativa al risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi nei casi di giurisdizione esclusiva (e, quindi, all’ordinario termine di prescrizione dell’azione risarcitoria) e non al danno da lesione di interessi di cui al 3° e 5° comma della disposizione;
del resto, si tratta di un meccanismo strettamente tarato sulla lesione dell’interesse legittimo del privato e che risulterebbe praticamente di impossibile applicazione alla fattispecie che ci occupa.

4. Nel merito, il ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.

Per quello che riguarda gli elementi costitutivi dell’azione risarcitoria appare del tutto sufficiente l’accurata analisi delle vicende che hanno preceduto l’emissione del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione (in realtà, qualificabile in termini di vera e propria decadenza) che è stata già effettuata con la precedente sentenza 27 luglio 2015, n. 1119 e che ha portato la Sezione a così concludere: <<l’esame complessivo dello svolgimento dei fatti induce conclusivamente a ritenere che la ricorrente, al momento in cui le è stato chiesto di stipulare il contratto e di avviare il servizio, non fosse pronta come invece avrebbe dovuto. La stazione appaltante, con la nota del 16 gennaio 2015, le aveva assegnato un termine perentorio al 22 gennaio 2015 per sottoscrivere il contratto, da intendersi come termine essenziale, ed anche in tale circostanza la ricorrente non ha fornito tutta la documentazione necessaria. Legittimamente dunque SAT ha ritenuto di annullare l’aggiudicazione intervenuta>>
(T.A.R. Toscana, sez. I, 27 luglio 2015, n. 1119).

La precedente sentenza della Sezione ha poi del pari già affrontato e respinto l’eccezione (oggi riproposta, senza ulteriori approfondimenti) relativa alla presunta scadenza della validità dell’offerta, secondo un percorso argomentativo che deve essere (anche in considerazione della formazione del giudicato sul punto) riproposto anche in questa sede: <<deve dirsi anzitutto che la stazione appaltante ha rispettato il termine di vincolatività dell’offerta per il concorrente, stabilito (in assenza di specifiche previsioni nella legge di gara) in centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’aggiudicazione definitiva è infatti intervenuta il 13 ottobre 2014 e SAT ha inviato una prima richiesta di convocazione alla ricorrente il 20 novembre 2014, invitandola per il successivo 25 novembre al fine della stipulazione del contratto. Sono quindi infondate le doglianze circa le eccessive lungaggini della stazione appaltante e per quanto riguarda la scadenza dell’opzione per l’acquisto dei mezzi finalizzati ad eseguire l’appalto, la ricorrente doveva sapere di essere vincolata alla propria offerta e avrebbe dovuto provvedere di conseguenza>>
(T.A.R. Toscana, sez. I, 27 luglio 2015, n. 1119).

Del pari, insuscettibile di accoglimento risulta poi l’ulteriore argomentazione proposta da parte ricorrente relativa alla possibilità, per la Stazione appaltante, di utilizzare lo “scorrimento” della graduatoria, all’epoca, previsto dall’art. 140 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in caso di <<fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252>>, con conseguenziale impossibilità di riconoscere il risarcimento <<per … danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza>>
(art. 1227, 2° comma c.c.);
;
la giurisprudenza ormai stabilizzata (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 76;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 16 ottobre 2017, n. 4830;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 19 marzo 2013, n. 829) ha, infatti, affermato la natura eccezionale della previsione e l’impossibilità di interpretare estensivamente le ipotesi di ricorso allo “scorrimento” ivi previste, con conseguenziale impossibilità di estendere la previsione all’annullamento/decadenza dall’aggiudicazione che ci occupa, ovvero ad istituto non espressamente richiamato dalla detta previsione.

Ovviamente, non può poi essere considerata in violazione della previsione dell’art. 1227, 2° comma c.c. la scelta della Stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione alla seconda classificata e non di indire una nuova gara;
a prescindere da ogni considerazione relativa alla natura meramente eventuale del (presunto) risparmio derivante dal ricorso ad una nuova gara, appare del tutto sufficiente rilevare come non sussistesse alcun obbligo in proposito e come pertanto non sussista alcuna possibilità di sindacare oggi in questa sede la scelta (certo rispondente a criteri di celerità ed alla finalità di assicurare il servizio in tempi brevi) di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato.

5. Per quello che riguarda la quantificazione del danno, la Sezione condivide pienamente e decide di fare proprio l’orientamento giurisprudenziale (espresso dalla già citata Cons. Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755) che, anche in ipotesi di omessa escussione della cauzione, ha ammesso il risarcimento del danno emergente derivante dall’aver dovuto aggiudicare il servizio a condizioni più onerose del previsto: <<mentre nel diritto privato il codice civile del 1942 ha previsto regole per i casi di responsabilità precontrattuale, nel diritto pubblico la normativa sulla contabilità di Stato ed i codici sui contratti pubblici hanno posto regole specifiche sullo specifico caso in cui l'aggiudicatario violi i principi di buona fede e di correttezza. Il principio sopra rilevato - sulla risarcibilità del danno cagionato - rende irrilevante in questa sede la questione della natura della responsabilità dell'aggiudicatario (che si porrebbe, ad es., in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria).

16.4. Anche in considerazione di tale normativa di settore, in giurisprudenza si è infatti consolidato il principio per il quale la stazione appaltante può ottenere il risarcimento del danno effettivo per il caso di mancata stipula dell'aggiudicatario, pur se esso ecceda l'importo della cauzione provvisoria (v. anche Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2009, n. 2634;
Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6302;
citate dall'appellante principale).

17. Nel caso di specie, il bando … non ha previsto - ai fini della partecipazione alla gara - né il versamento di una cauzione provvisoria, né la presentazione di una "garanzia a prima richiesta".

Tuttavia, malgrado tale mancata previsione del bando, la .. (ricorrente) ha ben potuto chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario: il principio generale sulla risarcibilità del danno si applica pur se il bando non abbia richiesto il versamento della cauzione provvisoria o la presentazione della polizza fideiussoria.

Se una tale previsione vi fosse stata, non ci sarebbe stato bisogno verosimilmente della domanda di liquidazione in sede giurisdizionale, se non per la quantificazione del danno effettivo, ma anche in sua assenza la stazione appaltante può agire per ottenere dal giudice l'accertamento della responsabilità e la liquidazione del danno risarcibile.

18. Contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza appellata, risulta dunque fondata la pretesa della ..(ricorrente) ad ottenere il risarcimento del danno, conseguente ai maggiori oneri da essa sopportati ….

Tali maggiori oneri risultano anche qualificabili come 'perdita' in termini di danno emergente, come è stato dedotto dall'appellante principale>>
(Cons. Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755 che ha peraltro riformato T.A.R. Emilia Romagna, Bologna n. 617 del 2007, citata da parte ricorrente).

Deve pertanto essere riconosciuto alla ricorrente il danno emergente derivante dall’aver dovuto aggiudicare la gara ad un prezzo maggiore e quantificabile (peraltro nella sostanziale assenza di contestazioni al proposito ad opera della resistente) nella somma di € 51.300, ovvero nella differenza tra gli € 604.262 offerti dalla Galileo s.r.l. e gli € 552.962 offerti dalla resistente.

Il riconoscimento dell’interezza di tale “posta” risarcitoria assorbe poi del tutto ed esclude ogni necessità di affrontare le questioni relative all’importo della cauzione non escussa (€ 6.240);
come già rilevato, la risarcibilità del danno emergente derivante dall’aver dovuto aggiudicare la gara ad un prezzo maggiore riconosciuta da Cons. Stato, sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755 prescinde del tutto dall’incameramento della cauzione e, del resto, la prospettazione di parte ricorrente si risolve nell’artificiosa sommatoria della cauzione al danno emergente, dimenticando che, la categoria stessa di maggior danno impone la necessità di sottrarre quanto eventualmente percepito a seguito dell’escussione della cauzione dall’importo del danno e non di sommare tale somma all’interezza dell’obbligazione risarcitoria (come se si trattasse di un forma di “pena privata”).

In linea di principio, deve poi essere riconosciuto alla ricorrente anche il danno derivante dal minore contenuto tecnico della prestazione della Galileo s.r.l. rispetto all’offerta della resistente, ovvero ad elemento che aveva portato, in sede di gara, ad attribuire un maggiore punteggio all’offerta della A s.r.l. (in particolare, 28 punti in luogo di 16,6, al netto della riparametrazione successivamente effettuata) sulla base anche di alcune migliorie ( display con gli orari delle corse;
portale internet ;
ecc.) proposte dalla stessa.

A questo proposito, parte ricorrente propone un criterio di quantificazione basato sul “valore monetario del punto” che divide la differenza economica tra le due offerte per i punti di differenza attribuiti con riferimento alla valutazione dell’offerta economica e poi moltiplica tale “valore di punto” per i punti di differenza tra le due offerte attribuiti con riferimento all’offerta tecnica.

La Sezione è però di diverso avviso.

Anche a prescindere dall’evidente mancata considerazione nella prospettazione di parte ricorrente del fatto che ambedue i punteggi (quello relativo all’offerta economica e quello relativo all’offerta tecnica) hanno costituito oggetto di riparametrazione (e che quindi la differenza reale di punteggio tra le offerte è minore), appare veramente molto semplice rilevare come si tratti di criterio che confonde e sovrappone elementi dell’offerta (che, non a caso, costituiscono oggetto di valutazione separata in sede di gara) e che porterebbe a risultati non condivisibili o francamente aberranti (si pensi all’ipotesi di due offerte con punteggio relativo all’elemento tecnico molto differenziato, ma che siano molto vicine o identiche per quello che riguarda l’elemento prezzo e al conseguenziale “schiacciamento” o neutralizzazione del divario tra le due offerte tecniche che ne deriverebbe).

In una fattispecie caratterizzata dalla natura ampiamente discrezionale della valutazione del “gradimento tecnico” delle due offerte da parte della Stazione appaltante e della mancata allegazione da parte della stessa di elementi idonei ad apprezzare il valore pecuniario della differenza tecnica tra le due prestazioni, la Sezione ritiene del tutto inutile procedere ad una C.T.U. e necessario procedere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno da minore contenuto tecnico della prestazione, utilizzando, al proposito, la tecnica (spesso emersa in giurisprudenza in presenza di danno di difficile qualificazione) della maggiorazione percentuale della somma dovuta per altra “posta” di danno di sicura liquidazione (in questo caso, il danno emergente derivante dall’aver dovuto aggiudicare la gara a condizioni più onerose).

La somma di € 51.300 dovuta a tale titolo deve pertanto essere maggiorata del 40% (ovvero del divario di punti che sussisteva tra le due offerte tecniche, prima della riparametrazione) in modo da considerare anche il danno da minor contenuto tecnico della prestazione e portata ad € 71.820,00;
la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno dovrà poi essere maggiorata di rivalutazione ed interessi dal giorno dell’annullamento dell’aggiudicazione (13 febbraio 2015) al deposito della presente sentenza e di interessi legali dall’intervento della sentenza al soddisfo.

In considerazione della parziale soccombenza, le spese di giudizio devono essere compensate per metà e liquidate, come da dispositivo.

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