TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-08-31, n. 202313492

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-08-31, n. 202313492
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313492
Data del deposito : 31 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2023

N. 13492/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09272/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9272 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da Soc Azienda Agricola-OMISSIS-e -OMISSIS- Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C, P C, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, via Panama, 12;

contro

Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Provincia di Modena, non costituiti in giudizio;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Facinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Bava in Roma, via Flaminia, 213;

per l’accertamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del diritto della s.s. «Azienda Agricola-OMISSIS-e -OMISSIS-» al trasferimento in proprio favore del quantitativo di riferimento (quote-latte) già di spettanza dell’«Azienda Agricola -OMISSIS- e -OMISSIS-» pari a Kg. 311.600 per quota A, a far data dal 16/6/1994 e sino al 31/10/2004 e successivamente sino alla data odierna in virtù del contratto di affitto di azienda e delle relative quote latte stipulato dalle parti in data 16/6/1994 e registrato in data 20/6/1994 di cui in atto, nonché in virtù dei successivi rinnovi dello stesso per i motivi tutti di cui in narrativa;

- del diritto della s.s. «Azienda Agricola-OMISSIS-e -OMISSIS-» alla titolarità di un quantitativo di riferimento pari a complessivi Kg. 652.226 per quota A per il periodo dal 16/6/1994 al 31/10/2004, e successivamente sino alla data odierna in virtù del trasferimento di quote latte di cui sopra e di autonoma titolarità di quote latte, per i motivi tutti di cui in narrativa;

- del diritto della ss. «Azienda Agricola-OMISSIS-e -OMISSIS-» alla titolarità di un quantitativo di riferimento pari a complessivi Kg. 652.226 per quota A per il periodo dal 16/6/1994 al 31/10/2004, e successivamente sino alla data odierna in virtù del trasferimento di quote latte di cui sopra e di autonoma titolarità di quote latte, per tutti i motivi di cui in narrativa;

- del diritto della società attrice a che l’«Azienda di Stato per gli interventi del Mercato Agricolo – AIMA» (ora AGEA), il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena utilizzino, per il calcolo della compensazione nazionale e dei prelievi supplementari per le campagne 1995/1996 e successive, i quantitativi di riferimento spettanti alla società attrice di cui sopra, per i motivi di cui in narrativa;

- che non sussistono legittimi presupposti, per i motivi tutti di cui in narrativa, perché possa essere effettuato e versato, da parte degli acquirenti di latte vaccino convenuti e a carico della società attrice, il prelievo supplementare per la campagna di produzione 95/96 e successive campagne, sino al limite di produzione di Kg 652.226 di latte vaccino;

- del diritto della società attrice a non subire, sul corrispettivo dovutole dagli acquirenti convenuti per la vendita del latte prodotto, una decurtazione in misura pari al prelievo supplementare trattenuto da parte dei medesimi acquirenti sulla base degli elenchi comunicati dall’AIMA per la campagna 95/96 e per le campagna successive e comunque sulla base di un qualsivoglia elenco che non si fondi, per la quantificazione dell’eventuale prelievo dovuto, sui quantitativi di riferimento spettanti agli attori di cui sopra, per i motivi tutti di cui in narrativa;

- per la condanna dell’Amministrazione competente a restituire alla società attrice le somme che dovesse avere ricevuto a titolo di prelievo supplementare per la campagna 95 -96 e per le campagne successive, con gli interessi di legge e congrua rivalutazione delle somme dalla data dell’indebita percezione al saldo;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 18.02.2011:

- per l’annullamento del decreto -OMISSIS- prot. CS. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data 23.11.2010, mediante il quale il Commissario Straordinario di AGEA ha revocato all’Azienda-OMISSIS-e -OMISSIS- l’assegnazione di quote latte attribuita ai sensi dell’art. 10 bis del decreto legge 28 maggio 2003 n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, con decorrenza dal periodo 2010/2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e della Regione Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 giugno 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’Azienda Agricola-OMISSIS-e -OMISSIS- s.s. ha adito l’intestato Tribunale chiedendo che venga accertato il proprio diritto a vedersi riconosciuto il quantitativo di riferimento (quote-latte) già di spettanza dell’Azienda Agricola -OMISSIS- e -OMISSIS-, in forza dei contratti di affitto d’azienda stipulati con quest’ultima.

Con successivo atto di moti aggiunti depositato in data 18.02.2011, l’Azienda ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del -OMISSIS-, con il quale il Commissario Straordinario di AGEA ha revocato a detta Azienda l’assegnazione di quote latte attribuita ai sensi dell’art. 10 bis del decreto legge 28 maggio 2003 n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, con decorrenza dal periodo 2010/2011, per non aver pagato il prelievo latte di riferimento ovvero per non aver presentato richiesta di rateizzazione.

Avverso tale determina, l’Azienda ricorrente lamenta l’illegittimità derivata in conseguenza delle censure esposte nel ricorso principale, dal cui accoglimento discende il venir meno del prelievo e la sua esigibilità, con conseguente venir meno dei presupposti su cui si fonda la revoca dell’assegnazione di quote.

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

Si è altresì costituita in giudizio la Regione Emilia Romagna, eccependo la prescrizione dei diritti di cui al ricorso principale e la il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al decreto AGEA impugnato per motivi aggiunti.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 giugno 2023 la causa è passata in decisione.

Tanto premesso, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione delle pretese di cui al ricorso principale, avendo l’azienda ricorrente annualmente inibito ad AGEA, sin dal 1997, di provvedere alla riscossione del prelievo supplementare sul latte bovino di anno in anno maturato.

Va invece accolta l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna rispetto al provvedimento impugnato per motivi aggiunti, trattandosi di determina assunta dal Commissario Straordinario di AGEA in forza di attribuzioni proprie di quest’ultimo.

Nel merito della controversia, sia il ricorso principale che l’atto di motivi aggiunti appaiono suscettibili di accoglimento.

Osserva infatti il Collegio come nonostante la stipulazione dei contratti d’affitto d’azienda depositati in atti, l’AIMA (ora AGEA) non provveduto a riconoscere il trasferimento all’Azienda Agricola ricorrente il quantitativo di riferimento già spettante all’Azienda Agricola Gatti-Rossetti;
e ciò nonostante il disposto cancellamento di quest’ultima dagli elenchi produttori titolari di quota.

Depone del resto per il trasferimento in questione l’art. 7, comma 1, del Regolamento CEE n. 3950/92, che conformemente a quanto previsto dai precedenti regolamenti comunitari, ha stabilito che “il quantitativo di riferimento disponibile in una azienda viene trasferito con l’Azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l’azienda viene aggiunta alla riserva nazionale” .

Nei medesimi termini si è parimenti espressa la normativa nazionale di riferimento di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 569/1993 ( “Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario” ), la quale ha avuto cura di specificare che “ In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell’azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all’AIMA che, verificatane la regolarità, provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini…” .

Orbene, dalla documentazione in atti è provato che l’Azienda ricorrente ha iniziato a condurre l’Azienda Gatti-Rossetti già dall’anno 1989 ed ha proseguito per i periodi successivi fino al 2004, con la conseguenza che il quantitativo di riferimento spettante a quest’ultima azienda deve essere trasferito in virtù di quanto appunto disposto dall’art. 7, comma 1, del Reg. CEE n. 3950/92 e dall’art. 21 del d.P.R. n. 569/93.

Ciò comporta il riconoscimento in capo all’Azienda ricorrente del diritto di fruire per le campagne successive all’entrata in vigore della legge n. 468/1992, del quantitativo di riferimento suddetto, unitamente a quello di cui la stessa ricorrente è proprietaria per diverso titolo.

Deve, infine, essere accolta la domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell’assegnazione di quota latte gravato per motivi aggiunti, alla luce del riconosciuto diritto dell’Azienda ricorrente al quantitativo di riferimento di cui al ricorso principale, da cui discende il venir meno dei presupposti della revoca dell’assegnazione di quote.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

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