TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-07, n. 201400701
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N. 00701/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2012 REG.RIC.
N. 00044/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2012, proposto da:
M L, rappresentato e difeso dall'avv. M T, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2013, proposto da:
M L, rappresentato e difeso dall'avv. M T, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 349 del 2012:
del provvedimento in data 16.11.2011 con cui il Questore della Provincia di Pesaro e Urbino revocava il permesso di soggiorno CE rilasciato al ricorrente in data 27.2.2003.
quanto al ricorso n. 44 del 2013:
del provvedimento confermativo 31.10.2012 Cat. A 12/492/2012/Imm/mr recante revoca del permesso di soggiorno CE.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori M T;Lorenza Di Bartolomeo per l'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 349/2012 viene impugnato il provvedimento in data 16.11.2011 con cui il Questore della Provincia di Pesaro e Urbino revocava il permesso di soggiorno CE rilasciato al ricorrente in data 27.2.2003.
Detta revoca trae origine dai fatti per i quali il ricorrente veniva condannato dal Tribunale di Pesaro con sentenza divenuta irrevocabile in data 3.7.2010;fatti ritenuti gravi, violenti e lesivi di altre persone, con particolare riferimento alla relativa compagna ritenuta oggetto di ripetuti atti di violenza, minacce di morte, aggressioni fisiche e ingiurie, provocandone malattia e sofferenza.
Al riguardo viene dedotta un’unica ed articolata censura di violazione di legge e di eccesso di potere poiché basata su una sola condanna senza considerare ulteriori elementi favorevoli.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
In accoglimento dell’istanza cautelare, questo Tribunale adottava l’ordinanza 27.7.2012 n. 379 sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“- che la revoca della carta di soggiorno sembra essere stata disposta sulla base di un mero automatismo a seguito della condanna emessa dal Tribunale di Pesaro in data 16.3.2010, senza alcuna valutazione delle ulteriori ed effettive circostanze di cui all’art. 9 comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998 (durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero);
- che, peraltro, i fatti penalmente rilevanti riguardano il periodo 2000-2005, per cui il giudizio di pericolosità sociale avrebbe dovuto reggersi anche sulla valutazione del comportamento successivamente tenuto dal ricorrente, atteso il significativo periodo di riferimento (oltre 6 anni) trascorso prima dell’intervenuta revoca”.
Di conseguenza disponeva la sospensione degli effetti dell’impugnato provvedimento affinché l’Amministrazione completasse l’istruttoria valutando tutte le sopra indicate circostanze.