TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-06-24, n. 201901708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-06-24, n. 201901708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201901708
Data del deposito : 24 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2019

N. 01708/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01144/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2018, proposto da Salvatore Casa', rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Sicilia - Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;



per la declaratoria

" di illegittimità del silenzio mantenuto dall'ASP di Agrigento sull'istanza presentata in data 26.01.2018, relativa alla richiesta di essere convocato per la stipula di un accordo contrattuale per le prestazioni sanitarie specialistiche nella Branca di Odontoiatria nell'ambito della Provincia di Agrigento, ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 s.m.i. e delle disposizioni di cui al D.A. n. 2227 del 22.12.2017, pubblicato in GURS n. 2 del 19.01.2018, come modificato con D.A. 743 del 26.04.2018, relativo alla «Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2017» ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e di Regione Sicilia - Assessorato della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2019 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Dott. Salvatore Casa', titolare di ambulatorio odontoiatrico, contestava il silenzio serbato dall'ASP di Agrigento sull’istanza dallo stesso presentata il 20.01.2018, relativa alla richiesta di convocazione per la stipula di un accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche nella Branca di Odontoiatria nell'ambito della Provincia di Agrigento.

Premetteva di avere impugnato nel 2016 il provvedimento regionale per la determinazione degli aggregati di spesa di detto anno ritenuto ostativo alla “ possibilità di concorrere concretamente per l’assegnazione del relativo budget individuale, prevedendo soluzioni del tutto generiche e non aderenti alle garanzie individuate dalle … giurisprudenza amministrativa” tesa a “… non ingessare il mercato delle prestazioni sanitarie e di non creare rendite di posizione in favore di soggetti da tempo accreditati e convenzionati, precludendo totalmente l’ingresso di nuovi soggetti”.

Chiedeva quindi che, in accoglimento del presente ricorso, questo TAR dichiarasse l'illegittimità del silenzio mantenuto dall'Azienda citata e conseguente declaratoria del “ dovere della medesima Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato ”.

Inoltre, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine per provvedere chiedeva volersi “ … nominare sin da subito un commissario ad acta, con facoltà di delega" onde provvedere "… in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti con onere della relativa spesa a carico dell'ASP di Agrigento. Con vittoria di spese oltre oneri e accessori previsti dalla legge ”.

2. L’Assessorato regionale della Salute si costituiva con atto depositato il 25.6.2018. Successivamente, in data 26.7.2018, depositava memoria difensiva nella quale:

- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva posto “ che l'atto di cui viene richiesta la pronuncia di illegittimità si ascrive alla responsabilità dell'ASP resistente nell'ambito dell'autonomia gestionale ed imprenditoriale di cui dispone ai sensi del DLgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della l.r. n. 5/2009 e s.m.i. … ”;

- assumeva che l'Assessorato regionale avrebbe assolto l’ “ … obbligo di legge di determinare gli aggregati di spesa, regionale e provinciali, suddivisi per branca, nonché i criteri per l'assegnazione dei budget alle singole strutture ” e “ per l'ASP di Agrigento l'aggregato della branca odontoiatria è stato quantificato per il 2017 in €. 4.937.000,00 ”;

- che, in relazione alla stipula del contratto per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche “ … a carico del S.S.R. a cui il ricorrente ritiene di potere accedere ”, l'art. 3 del D.A. n. 2777/2017 prevede, tra le finalità del c.d. fondo perequativo “ … le fattispecie dell'attuazione di sentenze esecutive, della risoluzione di contenziosi in atto o di potenziali contenziosi ”, riservandosi nella sostanza di provvedere nel corso del 2018 alla “ … introduzione di misure correttive al criterio della spesa storica ”.

3. L’Azienda sanitaria di Agrigento si costituiva in data 26.07.2018 ed affidava le proprie difese ad una memoria depositata il 4.01.2019 nella quale:

- eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., nonché per difetto di giurisdizione, osservando che “ tale rimedio non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l’adempimento di un obbligo convenzionale ” e

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