TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-08-30, n. 202400557

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-08-30, n. 202400557
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400557
Data del deposito : 30 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2024

N. 00557/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00353/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Latina, alla via dello Statuto n. 24/B, presso lo studio dell’avv. A S che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

contro

Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia del difensore, avv. L V, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

-del provvedimento di diniego prot. -OMISSIS- all’accesso della ricorrente alla concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS-, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti amministrativi richiesti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. ritualmente notificato, la ricorrente ha impugnato il diniego all’accesso opposto dal Comune di Terracina sulla propria istanza presentata via pec in data -OMISSIS-, con la quale aveva richiesto specificamente l’ostensione di “ copia della concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS- con tutta la documentazione ed allegati presentati dal richiedente la concessione citata e/o per suo conto dal tecnico, architetto, geometra e/o ingegnere a ciò eventualmente incaricato ”, rappresentando di avervi interesse in qualità di confinante e frontista del fondo interessato.

Ha lamentato in particolare che, definita l’istruttoria procedimentale, il Comune di Terracina, esprimeva detto diniego - contenuto nella nota prot. -OMISSIS- - rappresentando, in breve, che il requisito della “ vicinitas ” non era di per sé solo presupposto sufficiente a giustificare l’accesso documentale.

Diversamente la ricorrente, a sostegno della richiesta di accesso, ha rappresentato di nutrire specifico interesse alla pratica oggetto di istanza in quanto necessaria a verificare l’effettivo rapporto di connessione tra l’opera realizzata ex novo dal controinteressato -OMISSIS- con SCIA -OMISSIS- ubicato in -OMISSIS- (già oggetto di istanza di accesso presentata con pec del -OMISSIS- ed accolta dal Comune resistente) e l’immobile commerciale sito anch’esso nel territorio comunale alla -OMISSIS-, ove il medesimo controinteressato abita ed esercita attività di bevande ed alimenti (immobile anch’esso ubicato innanzi alla proprietà della ricorrente e di cui la variante del PRG per l’ambito territoriale zona “C 2”, approvata con delibera della Giunta Regionale del Lazio -OMISSIS- prevede la demolizione).

Indi la ricorrente, secondo la propria prospettazione, non solo vanterebbe un’evidente vicinitas con le proprietà del controinteressato, ma ha inteso tutelare il proprio diritto dominicale verificando complessivamente l’eventuale violazione di norme edilizie/urbanistiche perpetrate con l’intervento edilizio realizzato sul fondo finitimo.

La ricorrente ha dunque lamentato la violazione degli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove è previsto che debba comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri diritti o interessi giuridicamente rilevanti, nonché dei principi costituzionali di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell’azione amministrativa.

2 - Si è costituito il Comune resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

3 - Il controinteressato, pur ritualmente evocato in giudizio, ha optato per la contumacia.

4 - Alla camera di consiglio del 17 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

5 – Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del deposito documentale effettuato dalla parte pubblica in data 27 giugno 2024 in quanto tardivo.

6 – Ciò premesso, reputa il Collegio che il ricorso vada accolto per le ragioni di seguito espresse.

Invero, in virtù dell’interesse all’accertamento pieno della legittimità delle opere realizzate sul fondo finitimo e vigendo un generale interesse alla massima trasparenza in materia edilizia, appaiono manifeste le esigenze di difesa che la ricorrente prospetta, tenuto conto che l’istanza rigettata ha ad oggetto una pratica edilizia diversa da quella richiesta con l’istanza del -OMISSIS- – precedentemente accolta dal Comune – ma che risulterebbe completare il quadro dei titoli edilizi connessi alle opere realizzate dal controinteressato e che si assumono ledere il diritto di proprietà della ricorrente.

Del resto il Comune non pare sostenere ulteriori argomenti – al netto di quello relativo alla insufficienza del requisito della vicinitas pacificamente sussistente nel caso di specie – idonei a sconfessare le ragioni della ricorrente né ha chiarito ove la stessa avrebbe alternativamente potuto reperire la documentazione di interesse.

Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato e condanna del Comune a provvedere a mostrare e fornire alla ricorrente copia integrale della documentazione da lei richiesta nella istanza del -OMISSIS-.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

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