TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-07-12, n. 202300266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-07-12, n. 202300266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300266
Data del deposito : 12 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2023

N. 00266/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D L F, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, A M M, P N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di San Vito Chietino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Bologna, Strada Maggiore, 47;



nei confronti

G S, Magica S.r.l.S., rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Sotera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per l'annullamento, previa sospensione della loro esecutività

- degli atti relativi alla procedura di gara, indetta con bando approvato con determinazione dirigenziale n. 28 del 26.2.2020, per l'assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, site sul litorale del Comune di San Vito Chietino e individuate nell'art. 5 bis del bando di gara e segnatamente:

1. della determinazione n. 29 dell'08.11.2021 (n. 326 del Registro Generale), pubblicata sull'albo pretorio in pari data sino al 22.11.2021, comunicata al ricorrente in data 21.11.2021, con cui il Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica – Ufficio Demanio Marittimo del Comune di San Vito Chietino ha approvato, in uno ai verbali di gara, la proposta di aggiudicazione e la graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione giudicatrice per l'area demaniale marittima di intervento «A2» in favore del controinteressato e, contestualmente, disposto l'avvio della procedura di verifica del possesso dei requisiti per l'affidamento in concessione dell'area demaniale;

2. della determinazione n. 3 del 31.01.2022 (n. 24 del Registro Generale), pubblicata sull'albo pretorio dal 01.02.2022 al 15.02.2022, con cui lo stesso Responsabile ha dichiarato, a norma dell'art. 32, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, definitiva ed efficace l'aggiudicazione dell'area di intervento «A2» disposta in favore del controinteressato;

3. di tutti i verbali di gara e in particolare,

- del verbale datato 18.01.2021, nella parte in cui il RUP (ing. Corrado Veri), all'esito della verifica della consegna dei plichi e della presenza al loro interno della busta «A» (documentazione amministrativa) e busta «B» (offerta tecnica) ha provveduto ad ammettere alla gara il controinteressato S G, anziché disporne l'esclusione;

- del verbale n. 1 della seduta del 17.03.2021, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, dopo aver preso in esame la documentazione in atti ed esaminate le domande, ha stabilito di aggiornarsi alla data del 24.03.2021 per l'apertura delle buste «B» contenente l'offerta tecnica, per verificarne la conformità del contenuto alle prescrizioni del bando;

- del verbale n. 2 della seduta del 24.03.2021, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, all'esito della apertura delle buste B contenenti l'offerta tecnica e della verifica del loro contenuto alle prescrizioni del bando di gara, ha ammesso il controinteressato S G alle successive fasi di gara, anziché decretarne l'esclusione;

- per quanto possa occorrere del verbale n. 3 della seduta del 31.03.2021, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha disposto un approfondimento sulle tematiche del PDMR, del PDMC, del bando di gara nonché un sopralluogo sulle aree «A1» e «A2» oggetto del bando per meglio comprendere lo stato dei luoghi e dato corso alla prosecuzione delle operazioni di gara;

- del verbale n. 4 della seduta del 07.04.2021 nella parte in cui la Commissione giudicatrice, all'esito della valutazione delle proposte pervenute per l'area demaniale di intervento «A2», ha ritenuto l'offerta presentata dal controinteressato S G conforme alle prescrizioni del bando di gara e valutata positivamente la stessa, benché condizionata e non conforme alle prescrizioni della legge di gara e, per di più, incidente su altre aree demaniali in gara, attribuito il punteggio complessivo di 71 punti, collocandolo quindi al primo posto della graduatoria;

4. di ogni altro atto antecedente e/o successivo e/o presupposto e/o connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, ancorché non conosciuto dalla medesima.


Nonché per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia


della concessione eventualmente rilasciata nelle more in favore dell'odierno controinteressato e di qualsiasi eventuale convenzione accessoria ripassata inter partes .


E per il riconoscimento


del diritto del ricorrente all'assegnazione dell'area demaniale «A2» per cui è causa e al rilascio della concessione demaniale.


Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Farinelli Daniele Luciano il 11/5/2023:

Avverso e per l'annullamento, in uno agli atti impugnati con il ricorso introduttivo:

1. della concessione demaniale marittima reg. n. 110 del 16/03/2023, registrata in data 21/03/2023 al n. 648 serie 3T, rilasciata dal Settore Programmazione Urbanistica – Ufficio Beni Demaniali del Comune di San Vito Chietino in favore della Società MAGICA Srls;

2. della nota prot. n. 13950 del 12/10/2022, avente ad oggetto «Pratica SUAP 193365. Realizzazione chiosco e servizi – Loto A2 località Cintioni. Precisazioni e chiarimenti», emessa dal Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica – Ufficio Beni Demaniali del Comune di San Vito Chietino, arch. A R, con cui si riteneva la Società MAGICA Srls legittimata a richiedere pareri, autorizzazioni e/o nulla osta prodromici al rilascio della concessione demaniale marittima;

3. del provvedimento conclusivo n. 25 del 24/03/2023 emesso dal SUAP Sangro-Aventino, con cui si autorizzava la Società MAGICA Srls ad eseguire i lavori di realizzazione del chiosco-bar e dei servizi sul lotto “A2”;

4. del presupposto parere urbanistico n. 685 del 13/01/2023 reso dal Responsabile del Settore Programmazione Urbanistica del Comune di San Vito Chietino, arch. A R, favorevole alla realizzazione del chiosco-bar e dei servizi sul lotto “A2”;

5. di ogni altro atto antecedente e/o successivo e/o presupposto e/o connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, ancorché non conosciuto dal medesimo.


Nonché sempre per la declaratoria del diritto del ricorrente all'assegnazione del lotto in parola e al rilascio in proprio favore della concessione demaniale marittima .


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vito Chietino, di G S e della società Magica S.r.l.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2023 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente FARINELLI Daniele Luciano ha partecipato alla procedura di gara, indetta dal COMUNE DI SAN VITO CHIETINO, con bando approvato con determinazione dirigenziale n. 28 del 26.2.2020, per l’assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, site sul litorale del Comune di San Vito Chietino e individuate nell’art. 5 bis del medesimo bando.

Con il predetto bando l’ente civico resistente ha individuato varie aree demaniali marittime da assegnare in concessione, ivi inclusa l’aera di intervento A2 oggetto di causa, situata a nord del litorale comunale, segnatamente in località Cintioni, da destinare a «spiaggia libera attrezzata», con la previsione cioè di garantire l’uso libero e gratuito dell’arenile e di dotare l’area dei servizi minimi (chiosco-bar, servizi igienici, docce, ecc.) da mettere a gara.

Nella graduatoria per la concessione dell’area demaniale A2, il ricorrente è risultato classificato secondo con il punteggio complessivo di 70 punti, immediatamente dopo S G, classificatosi primo con il punteggio complessivo di 71 punti.

Con l’odierno atto di costituzione in giudizio ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e 48 C.P.A., depositato a seguito di istanza di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, il ricorrente impugna, previa sospensione della loro esecutività, gli atti relativi alla predetta procedura di gara in epigrafe indicati, tra cui, in particolare la determinazione n. 3 del 31.01.2022 di aggiudicazione dell’area demaniale marittima di intervento «A2» in favore del controinteressato S G e tutti i verbali di gara.

Insta, inoltre, per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia della concessione eventualmente rilasciata nelle more in favore dell’odierno controinteressato e di qualsiasi eventuale convenzione accessoria ripassata inter partes , nonché per il riconoscimento del suo diritto all’assegnazione dell’area demaniale «A2» per cui è causa e al rilascio della concessione demaniale.

2. Il gravame introduttivo è affidato alla denuncia di cinque distinte articolate doglianze così rubricate:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI GARA E, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL BANDO PER LA NON AMMISSIBILITÀ E NON VALUTABILITÀ DELLA OFFERTA PRESENTATA DAL CONTROINTERESSATO - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM E DEI PRINCIPI GENERALI DI

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