TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-01-17, n. 202300809
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00809/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da P P, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
N C, N M, P G V, L G, non costituiti in giudizio;
Per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento, nei confronti del Contrammiraglio (CP) r.n. in spe P P, in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado superiore per l'anno 2018;
b) della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell'art.1064 D.lgs. n. 66/2010;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
atti tutti che si ricavano dalla comunicazione del Ministero della Difesa- PERSOMIL- II Reparto - 4^ Divisione prot. n. M_D GMIL REG2018 0516565/4 datata 30.08.2018, notificata il 15.11.2018.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PELLIZZARI PIERO il 11\11\2019:
a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento, nei confronti del Contrammiraglio (CP) r.n. in spe P P, in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2018;
b) della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell’art.1064 D.lgs. n. 66/2010; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; atti tutti che si ricavano dalla comunicazione del Ministero della Difesa- PERSOMIL- II Reparto - 4^ Divisione prot. n. M_D GMIL REG2018 0516565/4 datata 30.08.2018, notificata il 15.11.2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, contrammiraglio della Marina, impugna il giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento, in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2018 (si è posizionato al 5° posto con punti 28,84) e della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del predetto giudizio valutativo.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure di diritto:
A) Violazione di legge: d.lgs. n.66/2010 artt. 1032 1057 1058 1060 1093; D.p.r. n. 90/2010 artt. 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710.
B) Eccesso di potere sotto diversi profili: incoerenza, inadeguatezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Vizio della funzione