TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-03-13, n. 202405135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-03-13, n. 202405135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405135
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 05135/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06029/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6029 del 2018, proposto da
M A, M A, S B, F B, L B, G B, R C, E C, E C, V C, Ida D'Ambrosio, Sirio D'Amici, D D D, F D G, F D N, C D P, A D, Simone D'Orazi Porchetti, D D, S F, R F, C F, I F, S F, G F, G F, M T G, L G, D G, A I, M I I, E I, G I, M L, M L, S L, A L, E Mni, Lucia Masella, Michela Massetti, Stefano Mastrostefano, Anna Matteocci, Annalisa Mierla, Nausicaa Elena Milani, Valentina Nardi, Elisa Negri, Simona Nicolini, Andrea Pacifici, Fernanda Palma, Raffaella Pappalardo, Serena Pasquini, Rino Persiani, Manuel Piccinini, Simone Poddighe, Caterina Porto, Cinzia Pulcini, Alessia Rapuano, Michela Reggi, Marco Rocchi, Roberto Rosati, Antonia Ruspolini, Lucia Russo, Alessandra Sabia, Elisa Scanu, Carminella Scarfiello, Pasqualino Solomita, Ilaria Tamburini, Michele Tittarelli, Manuela Tolve, Roberta Tolve, Susanna Tomasetti, Andrea Ventura, Stefania Vincenzi, Giuseppe Zafarone, Giulio Zarro, rappresentati e difesi dall'avvocato Romeo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Armellini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell' art. 3 del D.D.G 1° febbraio 2018, n. 85 del MIUR concernente “Concorso di cui all'articolo 17, comma 3°, 4°;
5° e 6°, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado
”, pubblicato nella G.U. n. 14 del 16.2.2018, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione conseguito entro il 31 maggio 2017 escludendo per l'effetto i candidati, come gli odierni ricorrenti, in possesso del titolo di dottore di ricerca;

- nonché dell'art. 4, comma 3° del bando, nella parte in cui dispone che non sono prese in considerazione le domande di partecipazione alla procedura presentate con modalità diverse dall'istanza telematica tramite il portale POLIS e che pertanto le istanze presentate in formato cartaceo non saranno prese in considerazione.

- nonché di ogni altro atto, con il quale è stata negata l'equipollenza del dottorato di ricerca – titolo accademico di terzo livello - alla abilitazione all'insegnamento;

nonché per l'annullamento di ogni altro atto, antecedente, presupposto, connesso e consequenziale.

- per l'accertamento e la declaratoria della efficacia abilitante del dottorato di ricerca, siccome titolo accademico di terzo livello e, per l'effetto del diritto dei ricorrenti all'ammissione con riserva alla procedura concorsuale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso collettivo i ricorrenti - esponendo di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca -hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui non consentono loro la partecipazione al concorso per titoli ed esami, a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno nella scuola secondaria di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico del 1° febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 16 febbraio 2018.

2.Il Ministero resistente si è costituito con mero atto formale.

3.All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 2 febbraio 2024, dopo aver dato avviso ex art. 73 c.p.a. sulla rilevata improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, non avendo i ricorrenti impugnato le successive graduatorie concorsuali, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.Come rilevato d’ufficio nel corso dell’odierna udienza, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse considerato che “il partecipante ad un concorso, che ha impugnato l’atto determinante la propria esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti ” (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786;
v. anche: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148).

Nel caso di specie invece le successive graduatorie conclusive del concorso cui i ricorrenti aspiravano di poter partecipare non risultano gravate.

5. Ad ogni modo il ricorso sarebbe infondato come statuito con molteplici pronunce di questo Tribunale Amministrativo, confermate anche in appello ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 868;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 febbraio 2022, n. 1759) e sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2019, che, da un lato, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui al D.Lgs. n. 59/2017 che, nel prevedere una procedura concorsuale straordinaria per la copertura dei posti di docente nelle scuole secondarie, ne ha riservato l’accesso ai soli docenti che siano già in possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria, o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, ovvero agli insegnanti tecnico-pratici già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
dall’altro ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione della possibilità di partecipazione alla procedura stessa di coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una materia coerente con la classe di concorso.

Con particolare riferimento a tale categoria, la Corte ne ha ritenuto non irragionevole l’esclusione dalla partecipazione al concorso, in quanto “ La censura si fonda sull'assunto della equipollenza tra questo titolo accademico e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Tuttavia, le due situazioni poste a raffronto risultano oggettivamente disomogenee. Come costantemente rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, abilitazione all'insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 16 aprile 2018, n. 2264 e n. 2254, che, sul punto, valorizzano la «diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca»;
nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanze 22 marzo 2019, n. 1507 e n. 1504;
TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, ordinanza 12 giugno 2018, n. 3478;
TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, 3 maggio 2018, n. 4961;
TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, sentenza 17 aprile 2018, n. 4255).

I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono, infatti, una preparazione avanzata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento, valutabile nell'ambito della ricerca scientifica. Essi sono volti all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. È pur vero che ai dottorandi è consentito l'affidamento di una limitata attività didattica. Tuttavia, anche a prescindere dalle profonde diversità della platea dei discenti, ciò è consentito solo in via sussidiaria o integrativa, non potendo in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca (art. 4, comma 8, della legge n. 210 del 1998).

Viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali rilevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato.

Va pertanto esclusa, in considerazione delle finalità della selezione concorsuale, l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca, quale titolo per l'ammissione al concorso di cui alla disposizione censurata”.

Inoltre la giurisprudenza amministrativa in materia ha chiarito come “ la limitazione, ai fini della partecipazione, del possesso del titolo di abilitazione conseguito entro il 31 maggio 2017, escludendo i titoli rilasciati successivamente, trova ragionevole giustificazione nella circostanza che trattasi di una procedura straordinaria relativa al periodo transitorio della riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli della docenza della scuola secondaria, ove è pressante l’esigenza di stabilizzazione dei precari, attraverso l’individuazione di categorie meritevoli di fruire del beneficio anche in relazione al profilo cronologico del titolo di abilitazione, il cui conseguimento entro una determinata data esprime una condizione di precariato qualificato più antico, da preferirsi rispetto a coloro i quali, pur precari, abbiano conseguito il titolo solo successivamente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2019, n. 2861 del 2019;
da ultimo, v. TAR Lazio, sez. III, 11 dicembre 2023, n. 18680).

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

7. Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.

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