TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-03-05, n. 202404406

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-03-05, n. 202404406
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404406
Data del deposito : 5 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2024

N. 04406/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01218/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2024, proposto da:
Bagao di D d C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare:

- della determinazione dirigenziale numero rep. QH/1409/2023 del 30/11/202 numero protocollo QH/85512/2023 del 30/11/2023;
con oggetto “procedimento di revoca delle D.D. di autorizzazione n. 389/2022 rep. n. QH/424/2022 prot. n. QH/66653/2022 del 18/10/2022 per l'installazione di n. 1 impianto pubblicitario tipologia cartello MF led di dimensioni mt 3.00. x2.00 ID 0753/CF300/P su area privata di Via di Val tellina altezza civici 9 11 13”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec a Roma Capitale il 2.2.2024 e ritualmente depositato in data 5.2.2024, la ditta ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- della determinazione dirigenziale numero rep. QH/1409/2023 del 30/11/202 numero protocollo QH/85512/2023 del 30/11/2023, con oggetto “procedimento di revoca delle D.D. di autorizzazione n. 389/2022 rep. n. QH/424/2022 prot. n. QH/66653/2022 del 18/10/2022”.

2. Con la presente iniziativa processuale la ditta individuale ricorrente avversa la determinazione con la quale l’Amministrazione resistente ha disposto la revoca del provvedimento di autorizzazione all’installazione, in area privata, di un impianto pubblicitario a led, rilasciata con determinazione del 18.10.2022.

Secondo quanto emerge dagli atti di causa, il provvedimento impugnato scaturisce dalla circostanza per cui, a seguito di accertamenti compiuti dagli uffici preposti di Roma Capitale, detto impianto non rispetterebbe i dettami di cui all’art.23, c.1-6-11 del Codice della Strada (cfr. nota istruttoria prot.n.130818 del 29.5.2023), “perché installato in area privata vista pubblica via in corrispondenza di intersezione semaforizzata e di attraversamento pedonale con scivolo per persone diversamente abili”.

3. Il gravame veniva affidato ai motivi di seguito esposti in sintesi, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

- (primo motivo) difetto di motivazione, nella misura in cui non sarebbe dato comprendere la ragione per cui, a distanza di poco più di un anno dal rilascio del provvedimento autorizzatorio, l’Amministrazione abbia ritenuto, in assenza di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca del provvedimento. Al riguardo, infatti, l’art.7, co.5 del regolamento sulle affissioni pubblicitarie di Roma Capitale, di cui alla delibera consiliare n.100/2006 e s.m.i., contempla tale opzione solo al sopraggiungere di tali circostanze;

- (secondo motivo) inesistenza dell’atto presupposto, rappresentato dal verbale di accertamento della violazione, in quanto annullato con sentenza del Giudice di Pace di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla ditta ricorrente;

- (terzo motivo) eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, posto che si dispone la revoca dell’autorizzazione senza valutare la piena sussistenza delle tre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la valutazione di proporzionalità (necessità, adeguatezza, proporzionalità in senso stretto), e senza individuare possibili soluzioni o rimedi alternativi al ritiro del titolo autorizzatorio.

4. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 12.2.2024, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva successivamente versata in atti.

5. Alla camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo rituale avviso di adozione di sentenza in forma semplificata ex art.60 cpa.

6. Il ricorso è manifestamente fondato, ai sensi di seguito esplicati.

Ad avviso del Collegio è fondato il primo motivo di ricorso, teso ad affermare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Come rilevato dalla parte ricorrente, sebbene l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento di revoca della precedente autorizzazione rilasciata alla ditta per l’installazione dell’impianto pubblicitario, la gravata determinazione non dà minimamente conto della sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione dell’atto di ritiro.

In effetti, la revoca del provvedimento di autorizzazione dell’impianto pubblicitario è regolata dall’art.7, co.5 del Regolamento sulle affissioni, di cui alla delibera consiliare n.100/2006 e s.m.i. e tale disposizione, analogamente a quanto sancito in termini generali dall’art.21-quinquies L.n.241/90, postula la sopravvenienza (rispetto all’atto ritirato) di ragioni di pubblico interesse.

Nella circostanza in esame, non solo la p.a. non ha esternato la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, sopravvenute all’adozione dell’originario provvedimento autorizzatorio, ma, nella parte dispositiva del provvedimento, ha invece citato, a supporto della revoca, il disposto di cui all’art.7, co.3 del Regolamento, che invece ha ad oggetto la fattispecie della decadenza dall’autorizzazione. La decadenza tuttavia si fonda su un presupposto assolutamente diverso, ossia (fra l’altro) l’avvenuta installazione dell’impianto in modalità difforme dal titolo.

In definitiva, merita accoglimento la censura sul preteso difetto motivazionale dell’atto impugnato, nella misura in cui esso:

- pur definito in termini di “revoca”, non esterna in alcun modo le sopravvenute ragioni di pubblico interesse, limitandosi ad evidenziare il contrasto con le previsioni del Codice della Strada;

- in disparte l’assunto che precede, il tenore dell’atto non consente, au fond, di comprendere se l’Amministrazione, viceversa, abbia inteso contestare una difformità tra quanto autorizzato e quanto installato, individuando, in modo concreto e analiticamente circostanziato, i profili di tale supposta difformità, salvo (quale ulteriore ipotesi interpretativa della volontà della p.a. procedente) che, invero, non si intendesse rimuovere l’autorizzazione perché (fin dall’origine) viziata da una falsa o comunque erronea rappresentazione dei fatti e dei presupposti (sulla base delle dichiarazioni di parte a suo tempo allegate all’istanza), rientrandosi (in tale ipotesi) nell’annullamento d’ufficio ex art.21-nonies L.n.241/90 (ove ricorressero i relativi presupposti, anche in punto di prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento autorizzatorio).

7. Per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, occorre disporre l’annullamento della determinazione di Roma Capitale numero rep. QH/1409/2023 del 30/11/2023 (protocollo QH/85512/2023 del 30/11/2023).

L’accoglimento della doglianza relativa al deficit motivazionale dell’atto determina l’assorbimento delle ulteriori censure formulate da parte ricorrente, salvo l’eventuale ri-esercizio del potere a cura della p.a. procedente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione della particolarità della vicenda in esame.

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