TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-04-02, n. 202406360

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-04-02, n. 202406360
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406360
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 06360/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03910/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3910 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati U M, F P, A B, B M, V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67, come da procura in atti;



contro

I - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N G, P R, S S, M M, S C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Banca D'Italia, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento sanzionatorio dell'IVASS prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al Cav. -OMISSIS-il 6 gennaio 2023, comprensivo di tutti i suoi allegati;

- della nota prot. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, con la quale il Servizio Sanzioni e Liquidazioni dell'IVASS ha trasmesso al ricorrente la proposta di sanzione;

- della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comprensiva degli allegati 1 e 2, con cui il Servizio Sanzioni e Liquidazioni dell'IVASS ha proposto al Direttorio integrato l'applicazione nei confronti del ricorrente della sanzione amministrativa pecuniaria, allegata al Provvedimento Sanzionatorio;

- dell'atto di contestazione del Servizio Ispettorato dell'IVASS prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-, comprensivo del Rapporto Ispettivo ad esso allegato;

- per quanto occorrer possa, dell'art. 8, comma 4, del Regolamento IVASS n.-OMISSIS-del -OMISSIS-;

- di ogni altro atto o provvedimento relativo presupposto e/o connesso e/o consequenziale in relazione al procedimento sanzionatorio condotto dall'IVASS nei confronti del ricorrente anche se non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, Presidente del Consiglio di amministrazione della Compagnia-OMISSIS- di Assicurazione - Soc. Coop. (oggi Compagnia-OMISSIS- di Assicurazione S.p.A., ha impugnato la sanzione pecuniaria di 32.030,70 euro irrogatagli dall’IVASS nella dedotta qualità.

2. – Il ricorso è affidato ai motivi seguenti, raggruppati dal ricorrente come si evidenzierà in sintesi.

Fattispecie A) - Asserito mancato esercizio da parte del CdA delle proprie prerogative finalizzate al perseguimento degli obiettivi del sistema di governo societario. Norme asseritamente violate: combinato disposto degli articoli 30 e 30- quater del d.lgs. n. 209/2005 (“CAP”) e degli articoli 4; 5, commi 2, e 10; 9 e 10, comma 1, del Regolamento IVASS n. -OMISSIS-.

1) Violazione dell’art. 311-septies del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 8 e 12 del regolamento ivass n. -OMISSIS-. Violazione dell’art. 14 della l. 689/1981. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento.

In particolare, sarebbe stato violato l’art. 12, comma 2, del Regolamento IVASS n. -OMISSIS- dispone che “L’atto di contestazione è notificato ai soggetti destinatari entro il termine di 120 giorni dall’accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia […]”. Il predetto termine di 120 giorni è pacificamente posto a pena di decadenza. La sua violazione comporta, perciò, l’illegittimità del procedimento che da esso trae origine.

Nel caso di specie, come emergerebbe dal contenuto dell’Atto di Contestazione, esso sarebbe stato notificato il -OMISSIS-, all’esito di un accertamento ispettivo durato oltre 7 mesi.

2) SULLE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA FATTISPECIE SUB A).

Violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e 30-quater, 311-bis, 311-sexies e 311-septies del d.lgs. n. 209/2005. Violazione e falsa applicazione degli articoli 4; 5, commi 2, 8, 9 e 10; 9 e 10, comma 1, del regolamento I n. -OMISSIS-. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, e 11 del regolamento I n. -OMISSIS-. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981 e dei principi di legalità, tipicità, determinatezza, prevedibilità e tassatività della sanzione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 Cedu, dell'art. 3 della l. N. 241/1990 e dell’art. 1 della l. N. 689/1981, per contrasto della contestazione con i principi di determinatezza e tipicità. Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, falsa causa, illogicità manifesta, sviamento.

2.1 Sulla indeterminatezza della contestazione.

Sotto il primo profilo, la “correlazione” stabilita nell’Atto di Contestazione tra condotte e parametri normativi/regolamentari asseritamente violati sarebbe insufficiente e indeterminata, perché non consentirebbe di comprendere quali siano i precetti violati dalle singole condotte prese in considerazione.

2.2 Sull’esercizio da parte di IVASS di una funzione sostanzialmente regolatoria.

Nel caso in esame, le condotte contestate, avrebbero ben poco a che vedere con l’implementazione delle procedure e strutture organizzative prescritte dalle norme invocate dall’IVASS, consistendo, piuttosto, in singoli, puntuali atti di gestione.

2.3 Sulla insussistenza, e comunque non sanzionabilità, delle condotte contestate.

I Rilievi forniscono la più ampia “esplicazione” degli illeciti sanzionati.

Il provvedimento conclusivo, infatti, non farebbe altro che respingere acriticamente le obiezioni rivolte dal ricorrente all’indirizzo dei Rilievi contenuti nel “Rapporto Ispettivo”, del quale confermerebbe apoditticamente la fondatezza.

2.3.4 Sul Rilievo n. 2.

2.3.4.1 Il Rilievo contesta anomalie nella gestione dei lavori del CdA:

- ricorso a delibere asseritamente assunte sulla base di informative sommarie rese dal Presidente seduta stante e in assenza di specifici ordini del giorno;

- scarso presidio sulle attività dei Comitati consultivi endoconsiliari, i cui verbali non venivano mai acquisiti dal Consiglio e le cui attività venivano veicolate direttamente dal Presidente e accettate acriticamente senza un’indagine sulle motivazioni sottostanti;

- acquiescenza da parte degli altri consiglieri sulle pratiche adottate;

- inattività da parte del Consiglio rispetto ai giudizi espressi da alcuni consiglieri in sede di autovalutazione;

- eccessivo spazio lasciato a consulenti.

2.3.2 Sul Rilievo n. 4C

Il Rilievo contesta, in sintesi, che “il Comitato Remunerazioni abbia formulato proposte che hanno di fatto reso inefficace la determinazione del monte stipendiale stabilito dall’assemblea”. In particolare, IVASS censura l’importo degli emolumenti aggiuntivi proposti dal Comitato per il 2019 pari a complessivi 1,7 milioni di euro.

“Fattispecie B) - Asserito insufficiente presidio da parte del CdA al fine di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale e l’adeguatezza anche prospettica dei fondi propri. Norme asseritamente violate: combinato disposto degli articoli 30-bis e 30- ter CAP, degli articoli 4; 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del Regolamento IVASS n. 32/2016 e degli articoli 5, commi 1 e 2; 17, commi 1 e 2; 18 e 19 del Regolamento IVASS n. -OMISSIS- (cfr. rilievi n.ri 1A, 1B, 1C, 7 e 8 del Rapporto Ispettivo).”

3.1 Sulla indeterminatezza della contestazione e sul superamento dei limiti del sindacato dell’Autorità circa la convenienza di determinate scelte gestorie dell’organo amministrativo.

3.2 Sulla insussistenza, e comunque irrilevanza, delle condotte sanzionate.

3.2.1 Sul Rilievo n. 1A.

Il provvedimento sanzionatorio disattende le controdeduzioni svolte dal Cav. -OMISSIS-in sede procedimentale, affermando che la condotta del CdA avrebbe mostrato un elevato livello di “deresponsabilizzazione”.

3.2.2 Sul Rilievo n. 1B.

La contestazione fa riferimento ai profili di redditività del canale di vendita con specifico riferimento alla partnership con il -OMISSIS- nella quale, pure a fronte del rilevante esborso finanziato in parte attraverso la emissione di un prestito subordinato, “l’organo non ha acquisito efficaci garanzie contrattuali, idonee a tutelare l’investimento … e le informative periodiche non avrebbero comunque spinto l’organo ad “approfondire le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi e ad individuare le misure correttive da adottare per conservare il valore dell’investimento.”

3.2.3 Sul Rilievo n. 7.

Il provvedimento sanzionatorio disattende le controdeduzioni svolte dal Cav. -OMISSIS-in sede procedimentale, affermando che la condotta del CdA avrebbe mostrato un elevato livello di “deresponsabilizzazione”.

3.2.4 Sul Rilievo n. 8

3.2.4.1 Il Rilievo mette in discussione l’opportunità degli investimenti nella società-OMISSIS- e nel Fondo -OMISSIS-, negando che essi siano stati oggetto di esame da parte del CdA.

3.2.5 Sul Rilievo n. 1C.

Le condotte sottese al Rilievo n. 1C si sovrappongono a quelle di cui ai Rilievi n.ri 7 e 8.

3.2.6 Sulla specifica posizione dell’odierno ricorrente, sarebbe errata la contestazione al Cav.

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