TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2022-09-09, n. 202200613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2022-09-09, n. 202200613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200613
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2022

N. 00659/2022 REG.RIC.

N. 00613/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00659/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2022, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Brescia, via Aldo Moro 54;


contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del provvedimento, prot. -OMISSIS-/DDA/AREAI^bis del 3 giugno 2022, con il quale il Prefetto competente ha rigettato l’istanza del ricorrente volta alla revoca del divieto di detenzione di armi e materiale esplodente emesso in data 11 settembre 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 7 settembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il 9 dicembre 2021 il ricorrente ha chiesto il riesame del provvedimento di diniego di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente emesso a suo carico in data in data 11 settembre 2013 evidenziando, tra l’altro, che tutti i procedimenti penali che avevano giustificato il giudizio di inaffidabilità si erano positivamente conclusi;

- che l’istanza è stata rigettata il successivo 3 giungo 2022 con un provvedimento in cui l’amministrazione procedente ha fatto proprie le laconiche considerazioni del locale comando dei carabinieri che, a sua volta, si era limitato ad elencare i precedenti penali del ricorrente;

- che il ricorrente censura, tra l’altro, l’omessa instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 10- bis della l. 241/90;

- che l'introduzione nell'ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluto “ anticipare ” l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, al fine di assicurare al privato la possibilità di comunicare quelle ragioni, fattuali e giuridiche, che potrebbero contribuire a far assumere all’amministrazione una diversa determinazione finale ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n. 834);

- che, a seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i) del d.l. 16.7.2020 n. 76, convertito con Legge 11.9.2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10- bis della l. 7 n. 241/1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “ sanatoria ” di cui all'art. 21- octies della l. n. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743);

- che la Prefettura si è costituita in giudizio con una mera comparsa di stile e, nella documentazione depositata, non compare la copia del preavviso di rigetto debitamente notificata né l’effettuazione di tale adempimento è stata indicata nel provvedimento impugnato o nella relazione dell’amministrazione procedente sui fatti di causa.

- che appare pertanto verosimile che l’amministrazione abbia omesso di comunicare all’interessato il preavviso di rigetto di cui al citato art.10- bis , impedendogli, così, di fornire utili elementi per un’esaustiva valutazione della propria posizione;

Ritenuto, pertanto:

- di ordinare all’Amministrazione di riaprire il procedimento mediante la comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10- bis l. 241/90, di riesaminare conseguentemente l’istanza alla luce di eventuali nuove osservazioni presentate dall’interessato e di concludere il procedimento nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l’adozione di un nuovo provvedimento espresso congruamente motivato;

- di rinviare la causa all’udienza camerale del 6 dicembre 2022 per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare e la verifica dell’esito del riesame.

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