TAR Catania, sez. II, sentenza breve 2019-05-30, n. 201901351
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Pubblicato il 30/05/2019
N. 01351/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2019, proposto da
B V, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri Leone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P Srano in Catania, via Napoli 61;
nei confronti
A F P, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia
- della Determinazione Sindacale n° 2 dell'11.01.2019 con la quale il Sindaco ha individuato, nella persona dell'ing. P Fabrizio Antonio, il professionista cui stipulare un contratto a tempo determinato per la copertura del posto vacante in dotazione organica di istruttore Direttivo Cat. D con attribuzione di posizione organizzativa per tutta la durata del mandato del sindaco.
- dell'Avviso Pubblico del 14/16 agosto 2018 con il quale è stata indetta la procedura di selezione comparativa finalizzata all'assunzione di un istruttore direttivo nell'area tecnica del Comune, nella parte in cui all'art. 4 non ha previsto, oltre alle cause di incompatibilità, le cause di inconferibilità degli incarichi di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013, ed ha limitato l'incompatibilità ai soli soci di società che hanno svolto incarichi remunerati dal Comune e non anche ai professionisti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capri Leone e del controinteressato A F P;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’avviso della selezione comparativa indetta, ai sensi dell’art. 100 TUEL dal Comune di Capri Leone per la copertura con contratto a tempo determinato di una posizione di istruttore direttivo nell’area tecnica manutentiva (categoria D – pos. economica D1, nella parte in cui all’art. 4 non ha previsto, oltre alle cause di incompatibilità, le cause di inconferibilità degli incarichi di cui all’art. 4 del D.lgs. 39/2013, con conseguente illegittimità del conferimento dell’incarico di istruttore direttivo all’ing. P che nei due anni precedenti, avrebbe ricoperto l’incarico di esperto del Sindaco in qualità di professionista esterno.
Il Comune di Caprileone e il controinteressato si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 maggio 2019, dato l'avviso ex art. 73 c.p.a. sulla sussistenza di una causa di inammissibilità non rilevata dalle parti resistenti (difetto di giurisdizione) e avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La giurisprudenza amministrativa, dai cui approdi questo Collegio non intende discostarsi, ha da tempo precisato che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, spettando di contro al giudice ordinario la relativa cognizione, le controversie relative alle procedure per la copertura, ex articolo 110 TUEL, dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, in quanto le dette procedure non possiedono le caratteristiche proprie del “concorso pubblico” per le assunzioni ai pubblici impieghi, le cui controversie sono invece riservate, ex art. 63 D.lgs. n. 165 del 2001, alla cognizione del giudice amministrativo (cfr, tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 29 maggio 2017, n. 2526 e 4 aprile 2017, n. 2519;T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 27 febbraio 2019 n. 338;T.A.R. Toscana, Sez. I, 9 novembre 2018, n. 1452;T.A.R. Calabria - Catanzaro Sez. II, 17 ottobre 2018, n. 1756;T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II, 6 novembre 2017, n. 2519;T.A.R. Campania - Napoli Sez. V, 6 luglio 2017, n. 3642).
Al riguardo, devono essere richiamati i princìpi espressi in materia dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall'impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale, laddove per concorso si intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, mentre al di fuori di questo schema l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico invece costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord. 4 settembre 2018, n. 21600;20 ottobre 2017 n. 24877 e 8 giugno 2016).
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
In considerazione della specificità della materia devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.