TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202304279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202304279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304279
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 04279/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14146/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14146 del 2022, proposto da:
M B, A B, G C, P R, D C, L D G, I D, D D R, P D R, Cesarina D'Inca', L F, J F, E L, G M, G M, N M, E M, L P, A P, V S, V S, Ennia Straga', A V T, B V T, R V T, E Z, A R, G B, M P B, P S, C F, P D V, B U, M D B, rappresentati e difesi dagli avvocati F R, Corrado Zasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle istanze di cui alle diffide inoltrate dai ricorrenti, tra il 30/03/2022 e il 10/05/2022, al fine di richiedere espressamente l'adozione dei provvedimenti di attuazione del fondo per le vittime delle truffe finanziarie ex art. 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di provvedere all'adozione dei provvedimenti di attuazione del fondo per le vittime delle truffe finanziarie ex art. 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, inoltrata dei ricorrenti tra il 30/03/2022 e il 10/05/2022;

nonché per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare i provvedimenti di attuazione del fondo per le vittime delle truffe finanziarie ex art. 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 22.11.2022 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, tempestivamente depositato il 23.11.2022, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale ex artt.31-117 cpa:

- per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle istanze di cui alle diffide inoltrate dai ricorrenti, tra il 30/03/2022 e il 10/05/2022, al fine di richiedere espressamente l’adozione dei provvedimenti di attuazione del fondo per le vittime delle truffe finanziarie ex art. 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- per l’accertamento dell’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di provvedere all’adozione dei provvedimenti di attuazione del fondo per le vittime delle truffe finanziarie ex art. 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, inoltrata dei ricorrenti tra il 30/03/2022 e il 10/05/2022;

- nonché per la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare i provvedimenti di attuazione del fondo per le vittime delle truffe finanziarie ex art. 1, comma 343, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Con l’odierna iniziativa processuale i ricorrenti, vittime di truffa finanziaria originata dalla medesima vicenda (come rappresentata nella narrativa del ricorso), intendono stigmatizzare l’inerzia delle Amministrazioni intimate ai fini della effettiva costituzione e attivazione del fondo previsto dall’art.1, co.343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in esito all’infruttuoso decorso del termine assegnato con diffide notificate, nell’interesse dei diversi ricorrenti, tra il 30.3.2022 e il 10.5.2022.

3. In data 7.12.2022 si costituiva in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse di entrambe le Amministrazioni intimate, per resistere al ricorso.

4. Con istanza depositata il 19.1.2023 l’Avvocatura Generale dello Stato faceva istanza di rinvio per la trattazione della camera di consiglio, fissata il 25.1.2023, assumendo di avere ricevuto l’avviso di fissazione d’udienza solo il 19.1.2023, e quindi asseritamente in violazione dei termini a difesa ex artt.73 e 87 cpa.

5. Successivamente, con memoria depositata il 21.1.2023, l’Avvocatura erariale, pur reiterando la richiesta di rinvio della trattazione, chiedeva (in via subordinata) la rimessione dei termini a difesa ex art.37 cpa, per l’effetto disponendo l’ammissione della memoria difensiva, nella quale controdeduceva quanto di seguito esposto in sintesi, e come meglio articolato nel relativo atto:

- in rito:

a) la richiesta di differimento della camera di consiglio per la trattazione del ricorso, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza è pervenuto dalla Segreteria del Tribunale il 19.1.2023, ossia in data incompatibile per l’esplicazione della rituale attività defensionale, in applicazione dei termini ex artt.73, 87 cpa. In via subordinata, si chiede disporsi la rimessione in termini ai fini dell’ammissione della memoria difensiva depositata il 21.1.2023, al di fuori dei termini ex art.73 cpa;

b) l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, ex art. 7, co. 1, ultimo periodo, c.p.a., stante l’inammissibilità di azioni giudiziarie dirette, come nella fattispecie, a compulsare gli enti intimati ad adottare atti di natura normativa (regolamentare), tale essendo la natura del decreto di cui all’art.1, co.345-novies della L.n.266/2005, come novellato ad opera della lettera e) del comma 1-bis dell’art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 4 dicembre 2008 n. 190.

c) in via subordinata, anche nella ipotesi in cui, stante il tenore letterale della predetta disposizione, al decreto in parola fosse attribuita valenza di atto generale (e quindi non regolamentare), l’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art.117 cpa, posto che il rimedio del silenzio non è utilizzabile nei riguardi di tale categoria di arti, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza;

d) in via ulteriormente subordinata, l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, per tardività dell’azione, in quanto proposta oltre l’anno dalla iniziale richiesta (rif. art.31, co.2 cpa), né potendo la diffida de qua agitur valere come istanza legittimante l’azione avverso il silenzio inadempimento;

e) in via ulteriormente subordinata, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, stante la mancata allegazione dei presupposti stabiliti dalla legge per l’accesso ai benefici;

- nel merito (in caso di mancato accoglimento delle censure in rito), l’infondatezza del ricorso, atteso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n.30626 dell’11 aprile 2022 ha spiegato le ragioni che ostano, all’attualità, all’adozione del decreto previsto dall’art.1, co.345 novies L.n.266/2005, a nulla rilevando che questo Tribunale ne abbia disposto l’annullamento per difetto di motivazione, tenuto conto della pendenza dell’appello.

Infine, l’Avvocatura erariale sottolinea l’inammissibilità della richiesta di nomina di un Commissario ad acta.

6. All’udienza del giorno 25 gennaio 2023, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

7. In via preliminare, il Collegio esamina la richiesta dell’Avvocatura erariale di differimento dell’udienza di trattazione, respingendola.

Sul tema dei termini processuali per il deposito delle memorie difensive nei riti camerali, e sulla irrilevanza dell’avviso di fissazione d’udienza in tali procedimenti, è sufficiente richiamare i precedenti di questa Sezione (cfr., sentenze nn. 2285/2022, 8747/2022), nei quali si è fatta applicazione dei seguenti principi:

“In considerazione della peculiare natura delle controversie indicate nell’art. 87, comma 2, c.p.a., il legislatore ha previsto che la trattazione di queste cause si svolge con un rito camerale di natura acceleratoria. Tra i giudizi soggetti al rito camerale l’art. 87, comma 2, lett. c), cit., contempla anche “il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa”. Inoltre, l’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, prevede espressamente che il ricorso proposto nei confronti del diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato è disciplinato dal rito camerale previsto dall’art. 116 c.p.a..

Il comma 3 dell’art. 87 cit. stabilisce che nei giudizi da trattare con il rito camerale [con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 ossia il giudizio cautelare], e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta”.

Dunque, nel rito camerale la camera di consiglio per

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