TAR Torino, sez. I, sentenza 2012-10-05, n. 201201036
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N. 01036/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01006/1997 REG.RIC.
N. 01405/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 1997, proposto da:
O G, rappresentato e difeso dall'avv. R L, con domicilio eletto presso R L in Torino, corso Montevecchio, 50;
contro
Comune Foglizzo, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso G G in Torino, via XX Settembre, 60;
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 1997, proposto da:
O G, rappresentato e difeso dall'avv. R L, con domicilio eletto presso R L in Torino, corso Montevecchio, 50;
contro
Comune Foglizzo, rappresentato e difeso dagli avv. G G, Carlo Rolle, con domicilio eletto presso G G in Torino, via XX Settembre, 60;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1006 del 1997:
DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 1049 DEL 28.2.1997 SGOMBERO VEICOLI DA TERRENO AGRICOLO..
quanto al ricorso n. 1405 del 1997:
DELLA ORDINANZA N. 9/97 DEL 3.3.1997 - 4.4.1997 - SGOMBERO VEICOLI - RIPRISTINO AREA..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Foglizzo e di Comune Foglizzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2012 il dott. R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso rubricato al n. 1006/97 R.G. il ricorrente, premettendo di essere proprietario, in Comune di Fogliasco, del terreno agricolo censito al Foglio 5 mapp. 57 del locale N.C.T. e di ivi aver collocato un camper e due roulottes , nelle quali ha stabilito la propria residenza anagrafica, ha impugnato l’ordinanza del Sindaco n. 9/97, con la quale é stato ordinato al ricorrente di provvedere allo sgombero dei ricordati veicoli nonché alla rimessione in pristino.
A sostegno del ricorso il sig. O ha articolato i seguenti motivi:
I) eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, in relazione al fatto che il Comune aveva concesso al ricorrente la residenza anagrafica per consentirgli di abitare nei veicoli oggetto di rimozione, dando così luogo ad una situazione era consolidata ed accettata;
II) violazione dell’art. 38 L. 142/90, non ricorrendo i presupposti per l’adozione di ordinanze contigibili ed urgenti.
2. Con ricorso rubricato al n. 1405/97 R.G. il sig. O ha proposto motivi aggiunti a sostegno del gravame, con particolare riferimento all’ordine di rimozione della recinzione collocata sul confine della proprietà, del pozzo e degli scarichi di liquami.
A sostegno del nuovo ricorso il sig. O ha dedotto:
III) eccesso di potere per errore essenziale e carenza di presupposti, violazione dell’art. 10 L. 47/85, violazione dell’art. 15 L. 319/76 in relazione all’art. 5 della L. 172/95, violazione dell’art. 13 lett. b) L. 22/96: la recinzione della proprietà é stata debitamente autorizzata, non esiste alcun pozzo ad uso idrico, gli scarichi delle acque bianche sono stati autorizzati, pertanto non sussistono i presupposti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative;
IV) violazione dell’art. 38 L. 142/90, per carenza dei requisiti necessari ai fini della emanazione di ordinanze contigibili ed urgenti.
3. Il Comune di Foglizzo si é costituito in entrambi i giudizi per resistere al ricorso.
L’istanza cautelare, presentata solo nel ricorso n. 1006/97 R.G., veniva respinta alla camera di consiglio del 21 maggio 1997.
Entrambi i ricorsi sono stati introitati a decisione alla udienza pubblica del 20 settembre 2012.
4. Preliminarmente il Collegio ne dispone la riunione, trattandosi di ricorsi pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti.
5. Prima di procedere alla disamina dei motivi di ricorso va rilevato, in punto di fatto, che l’ordinanza sindacale n. 9/97 é stata emanata sul presupposto che il sig. O avesse installato, sul terreno di sua proprietà, tre roulottes adibite a di lui stabile abitazione e che avesse inoltre abusivamente realizzato una recinzione abusiva, un pozzo ed uno scarico superficiale di acque. Il ricorrente, tuttavia, nel corso del giudizio ha dimostrato che quantomeno la recinzione é stata realizzata sulla scorta di una autorizzazione rilasciata nel 1993. Contestata dal ricorrente ed indimostrata risulta anche la realizzazione del pozzo, del quale non si fa più cenno nel verbale di accesso in loco effettuato il 1° aprile 1997, successivamente alla emissione della ordinanza n. 9/97. Di contro il citato accesso in loco ha consentito di accertare che nel frattempo il sig. O aveva installato altre due roulottes, portando così a 5 il numero totale di esse.
Va ancora rilevato che l’ordinanza oggetto di gravame, dopo aver dato atto degli accertamenti effettuati dal tecnico comunale e dai vigili urbani il 5 marzo 1997, richiamati gli artt. 54 e 56 della L.R. 56/77, l’art. 38 comma 2 L. 142/90 e l’art. 26 comma 2 dello Statuto comunale, ha ordinato al ricorrente “ di provvedere alla rimozione dei veicoli entro le ore 12 del giorno 07/04/1997 allo sgombero dei veicoli e rimorchi attrezzati per la sosta prolungata in quanto si é costituita illegittimamente un’area adibita a pernottamento, individuata al C.T. al foglio 5 part. 57 assolutamente non attrezzata per detti scopi;né tra l’altro vi sono sul territorio comunale altre aree aventi dette vocazioni;di provvedere alla riduzione in pristino dell’area menzionata, con eliminazione delle opere abusivamente costruite, quali la recinzione, lo scarico acque luride, la trivellazione del pozzo ”, disponendo inoltre l’applicazione - senza quantificarle - delle sanzioni pecuniarie previste dalla L. 47/85 art. 10, dalla L. 319/76 art. 15 come modificato dalla legge 172/95 e dalla legge regionale n. 22/96, art. 13 lett. b.
6. Tanto premesso in fatto é possibile procedere alla disamina dei motivi di ricorso, che può essere accolto solo in parte.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il Comune di Foglizzo gli ha immotivatamente intimato lo sgombero dell’area pur dopo aver riconosciuto che nei veicoli su di essa collocati egli ha insediato la propria residenza abituale, così ponendo in essere una condotta contraddittoria che ha inciso su una situazione consolidata.
La censura non può trovare positiva valutazione in quanto la residenza anagrafica non é oggetto di concessione e/o autorizzazione da parte dei Comuni, ma solo di attività di accertamento: non può quindi esservi contraddittorietà nel comportamento del Comune di Foglizzo che da una parte abbia preso atto del fatto che il ricorrente aveva stabilito la propria dimora abituale nei veicoli oggetto dell’atto impugnato e che dall’altra parte abbia deciso di ordinare lo sgombero dell’area ed al ripristino della medesima.
Quanto alla pretesa illegittimità dell’atto impugnato in relazione alla sua idoneità ad incidere su una situazione consolidata il Collegio osserva che le situazioni consolidate possono essere tutelate solo quando sulla legittimità di esse l’interessato abbia fatto in buona fede affidamento, ma tale affidamento deve escludersi a priori allorché risulti che della illegittimità della situazione l’interessato sia stato da subito reso edotto dalla Amministrazione con atti o provvedimenti mai successivamente annullati, ancorché non portati ad esecuzione: in siffatto contesto é chiaro che ciò su cui l’interessato fa affidamento non é la legittimità della situazione venutasi a creare, bensì l’inerzia della Amministrazione nell’adozione degli atti sanzionatori del caso, affidamento che all’evidenza non merita di per sé alcuna tutela.
Non é inutile evidenziare, infine, che l’ordinanza impugnata si fonda sia sulla abusività dell’accampamento realizzato dal ricorrente, sia sulla inidoneità dello stesso a garantire, agli stessi occupanti, le condizioni minime di igienicità e salubrità: lo sgombero dell’area si giustificava dunque sia quale sanzione edilizia che quale misura sanitaria, ed a tale proposito si ricorda che gli artt. 218 e segg. del R.D. 1265/34 fondano il potere del Sindaco di ordinare lo sgombero di immobili che non abbiano i requisiti minimi di igiene e salubrità.
6.2. Con il secondo ed il quarto dei motivi il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 38 comma 2 della L. 142/90, sulla base del quale il Sindaco avrebbe emanato l’ordinanza oggetto di gravame.
La censura é inammissibile per difetto di interesse, dovendosi rilevare che l’ordinanza impugnata si fonda comunque anche sulla violazione degli artt. 54 e 56 della L.R. 56/77. La prima delle anzidette disposizioni fa divieto di realizzare “ costruzioni temporanee o precarie ad uso abitazione e di campeggio e la predisposizione di aree per l’impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere , roulottes e case mobili, se non nelle aree destinate dai Piani Regolatori Generali a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste, e previa concessione con la corresponsione di un contributo adeguato all’incidenza delle opere di urbanizzazione dirette e indotte, da computare in basi ai disposti della legge 28-01-1977 n. 10 ”. L’art. 56 descrive, invece, gli interventi assoggettati a regime autorizzatorio, tra i quali annovera anche “ la sosta prolungata di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti, fatta eccezione per quelli che avvengano in apposite aree attrezzate ”.
Ebbene, il ricorrente nulla deduce in ordine alla effettiva pertinenza al caso di specie delle norme di legge regionale dianzi esaminate, né ha articolato doglianze finalizzate a censurare l’applicazione della sanzione edilizia di che trattasi.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la legittimità della ordinanza impugnata in quanto fondata sul falso presupposto della abusività della recinzione, del pozzo e dello scarico delle acque.
L’assunto é veritiero solo nella parte in cui ha ad oggetto la recinzione della proprietà ed il pozzo, trattandosi nel primo caso di opera regolarmente assentita nell’anno 1993 e nel secondo caso di opera inesistente.
Per quanto riguarda, invece, lo scarico delle acque esso é stato pacificamente realizzato in assenza di qualsiasi autorizzazione, tanto vero che lo stesso ricorrente solo il 22 aprile 1997 ne denunciava l’esistenza al Sindaco. Evidentemente facendo leva sul fatto che l’art. 15 comma 1 della L. 319/76 stabilisce che “”I titolari di scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunziare la loro posizione alla autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti”, così parendo sottendere la necessità della autorizzazione solo per gli scarichi provenienti da attività produttive, il ricorrente sostiene che la denuncia del 22 aprile 1997 avrebbe sortito l’effetto di sanare ex tunc l’esistenza dello scarico, ma il Collegio non é di tale avviso. L’art. 9 u.c. della L. 319/76, che definisce i principi generali in materia di regolamentazione degli scarichi, stabilisce infatti che “ Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L’autorizzazione é rilasciata dalle competenti autorità di controllo ”, e così facendo assoggetta a regime autorizzatorio sia gli scarichi provenienti da insediamenti civili, sia quelli provenienti da attività produttive. La L. 319/76 ha quindi introdotto il principio per cui ogni nuovo scarico in corpo idrico o in fognatura deve essere preventivamente autorizzato, essendo invece la denuncia di cui all’art. 15 comma 1 sufficiente a legalizzare solo gli scarichi provenienti da insediamenti civili già in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Il motivo in esame va conclusivamente accolto solo nella parte che ha ad oggetto la recinzione ed il pozzo, dovendo invece essere respinto nella parte relativa allo scarico di acque reflue, che era ed é rimasto completamente abusivo e che merita, come tale, di essere sanzionato.
7. Il ricorso va quindi accolto solo nei limiti dianzi indicati
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.