TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-12-19, n. 202301633
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 01633/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01656/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura C.I.G. 9819599D6E, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Naimo e Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
di NZ Kibs s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano, Annunziata Abbinente, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Deloitte Consulting s.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Luigi Mazzoncini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Agriconsulting Supporto Istituzionale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini, Carlo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Consedin s.p.a. - Società Benefit, Meridiana Italia s.r.l., Ptsclass s.p.a., Andrea Filella, Angela Bertucci, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
riguardo al ricorso introduttivo:
- del decreto della Regione Calabria n. 16193 del 10.12.2022 di annullamento in autotutela della gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all''autorità di gestione del P.S.R. Calabria 2014-2022;
- del decreto S.U.A. Regione Calabria n. 16369 del 13.12.2022 di presa d’atto e conferma del decreto di annullamento in autotutela;
- del decreto della Regione Calabria n. 16500 del 15.12.2022 di revoca della proroga tecnica del servizio disposta con provvedimento n. 12253 dell''1.12.2021;
riguardo al ricorso incidentale di NZ Kibs s.p.a.:
per l''accertamento, in via subordinata, delle cause di esclusione rispetto alla prima e alla seconda classificata in graduatoria.
riguardo ai primi motivi aggiunti presentati da OG:
per l’annullamento del decreto regionale n. 3054 del 6.03.2023 di approvazione dell''avviso di selezione di n. 63 figure professionali per l’attuazione del P.S.R. Calabria 2014-2022;
riguardo ai secondi motivi aggiunti:
per l’annullamento del decreto regionale n. 6583 del 15.05.2023 di affidamento diretto del servizio di supporto specialistico di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del P.O.R. Calabria in favore dell''operatore economico Agriconsulting;
riguardo ai terzi motivi aggiunti:
per l’annullamento della graduatoria degli idonei della selezione, pubblicata il 20.07.2023 sul portale della Regione Calabria, finalizzata al conferimento di n. 63 incarichi libero-professionali per l''attuazione del P.S.R. Calabria 2014-2022:
riguardo ai quarti motivi aggiunti:
per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 13417 del 25.09.2023 di approvazione e presa d’atto della graduatoria degli idonei della selezione finalizzata al conferimento di n. 62 incarichi libero-professionali per l’attuazione del P.S.R. Calabria 2014-2022 e di approvazione dello schema di contratto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di NZ Kibs, di Deloitte Consulting, di Società Benefit e di Agriconsulting Supporto Istituzionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale OG s.r.l. ha impugnato il decreto della Regione Calabria n. 16193 del 10.12.2022 di annullamento in autotutela della gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del P.S.R. Calabria 2014-2022, il decreto n. 16369 del 13.12.2022 di presa d’atto e conferma di tale annullamento in autotutela, con conseguente reviviscenza in proprio favore dell’aggiudicazione S.U.A. n. 12623 del 19.10.2022, nonché il decreto n. 16500 del 15.12.2022 di revoca della proroga tecnica del servizio disposta con provvedimento n. 12253 dell’1.12.2021.
La ricorrente espone che con determinazione n. 11197 del 3.12.2021 è stata indetta la “Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2022 e Attività di controllo ai sensi dell’art. 125 del Reg. UE n. 1303/2013 e s.m.i.”, servizio svolto negli anni dalla stessa OG, con contratto prorogato dal richiamato decreto n. 12253 dell’1.12.2021.
In esito alla procedura selettiva la deducente è risultata aggiudicataria con l’indicato provvedimento n. 12623/2022, al secondo posto si è classificato il raggruppamento temporaneo Deloitte Consulting s.r.l., Consedin s.p.a., Benefit, mentre terzo si è collocato il r.t.i. NZ Kibs s.p.a., Meridiana Italia s.r.l., PTSClas s.p.a.
Avverso l’aggiudicazione Deloitte Consulting ha proposto ricorso, basato sulla circostanza che OG sarebbe risultata autore dei file contenenti alcuni dei documenti di una precedente e analoga gara poi revocata, documenti riutilizzati, con minime variazioni, anche per la nuova gara.
La Regione Calabria ha intanto avviato sul punto una verifica e dopo un contraddittorio procedimentale ha annullato la procedura con il gravato decreto n. 16193/2022, disponendo al contempo la revoca della proroga tecnica.
L’esponente denuncia quindi l’illegittimità dell’atto di ritiro per violazione dell’art. 67 D. Lgs. n. 50/2016, vizio di eccesso di potere, deducendo l’invalidità derivata del decreto di revoca della proroga tecnica.
1.1. Resiste la Regione Calabria, la quale ha eccepito il parziale difetto di giurisdizione del ricorso principale in riferimento alla richiesta di annullamento del decreto di revoca