TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2023-01-27, n. 202301449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2023-01-27, n. 202301449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301449
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 16734/2022 REG.RIC.

N. 01449/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16734/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16734 del 2022, proposto da M P, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giusy Anna De Stefano, Maria Di Lorenzo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei della mancata immissione in ruolo di parte ricorrente relativamente al Concorso Straordinario di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con DD 510/2020 e ss.mm. del Ministero dell'Istruzione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate, nonché in merito alla eventuale approvazione nelle more delle graduatorie definitive della classe di concorso.

Ritenuto di dover concedere all’amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all’incombente istruttorio de quo, precisando che l’omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 9 maggio 2023

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