TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-30, n. 202411122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-30, n. 202411122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411122
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2024

N. 11122/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04064/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4064 del 2019, proposto da
Samuel Parrino, Nicolò Vella, Gaetano Russello, Rosario Cavallaro, Salvatore Mendolia, Ilaria Vaccaro, Giacomino Pecoraro, Ignazio Chianetta, Maria Grazia Manganella, Rosario Ceresi, Morena Napoli, Giuseppa Pistritto, Pasquale Morreale, Onofrio Vella, Diega Schifano, Giuseppe Caramanno, Gerlando Lo Porto, Rosa Azzaretto, Letizia Biondo, Caterina Lombardo, Carmelina Faldetta, Annamaria Casà, Alessia Fanello, Carmelo Vella, Samuele Lo Bello, Simona Rita Sciabica, Carmela Piscopo, Gaspare Nobile, Domenico Fanara, Miriam Bentivegna, Antonio Giudice, Antonio Bacchi, Denise Chianetta, Lucia Scozzari, Andrea Moscato, Luca Cinquemani, Lorenzo Alaimo, Antonino Caramanno, Giorgia Messinese, Ignazio Bellavia, Azzurra Messinese, Gaetano Vetro, Fabrizio Zambito Marsala, Vincenzo Nobile, Marco Cannistraro, Giuseppe Stagno, Francesca Licata, Carmelo Arnone, Pietro Caramazza, Salvatore Chianetta, Marco Vitello, Gabriele Vitello, Pietro Terrasi, Alexandro Presti, Calogero Taibi, Domenico Simone, Calogero Buggea, Antonino Russo, Salvatore Mancuso, Giovanni Zizzo, Antonio Sarica, Salvatore Sorce, Roberto Bonura, Ivana Contino, Giuseppe Amato, Giuseppe Vassallo Todaro, Maria Teresa Pullara, Ignazio Calogero Chianetta, Lorena Sicilia, Giuseppe Lattuca, Calogero Simone, Camillo Pullara, Maria Cleria Iacono, Ignazio Chianetta, Maria Giglia, Calogero Borsellino, Daniele Zambito Marsala, Marco Vitello, Gabriella Bennardo, Giuseppe Iacono, Alessio Marucci, Maurizio Pullara, Rosario Sciabica, Evelin Chianetta, Antonio Di Stefano, Filippo Paci, Anna Maria Di Marco, Salvatore Bonfiglio, Filippo La Morella, Daniele Pirrera, Francesco Cavaleri, Libertino Di Nolfo, Gabriele Lo Porto, Antonio Nobile, Andrea Grova, Luana Grova, Pasquale Palumbo, Fabrizio Vella, Giuseppe Sorce, Omar Guarraci, Saverio Formoso, Salvatore Lombardo, Davide Iacono, Calogero Iacono, Rosario Andrea De Caro, Angelo Amedeo De Caro, Francesco Bisaccia, Francesco Volpe, Paolo Crapanzano, Angelo Pirrera, Carmelo Gallo, Daniele Volpe, Carmelo Bisaccia, Giacomo Crapanzano, Gioacchino Sanzo, Nadia Alaimo, Pasquale Caramazza, Gloria Gallo Afflitto, Carmela Alba, Florinda Fallea, Maxmilian Centineo, Maria Grazia Alino, Alphonse Puma, Salvatore Vella, Gerlando Bennardo, Carmelo Pullara, Lorenzo Chianetta, Luciano Patti, Salvatore Graci, Carmelina Capodici, Maria Rizzo, Ignazio Mendolia, Gaetano Pullara, Mariagrazia Alaimo, Giuseppe Russotto, Elisa Vella, Marco Schembri, Giuseppe Airò, Anna Sofia Scibetta, Gaspare Nobile, Michelangelo Pecoraro, Fabio Lupo, Antonio Sorce, Antonio Mendolia Calella, Salvatore Mendolia Calella, Calogero Cinquemani, Valentina Vullo, Gaetana Fallea, Paola Vetro, Giuseppe Fanara, Agostino Fanara, Elisa Argento, Giuseppe Bellavia, Luciano Infantino, Calogero Iacolino, Rosa Tina Artigliere, Antonio Calafatello, Giovanni Emanuele Calafatello, Elisa Napoli, Tiziana Giovanna Pellegrino, Andrea Salvatore Sutera Sardo e Lorenzo Schembri, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Agnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Agrigento, Via Manzoni, 17;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 73 del 28 gennaio 2019, avente ad oggetto “ Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326 ”, nella parte in cui esclude i docenti ITP dalla possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie di istituto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Gli odierni ricorrenti, docenti tecnico pratici, impugnano il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 73 del 28 gennaio 2019, avente ad oggetto “ Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326 ”, nella parte in cui esclude i docenti ITP dalla possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che il titolo di diploma tecnico pratico debba considerarsi abilitante secondo l’art. 53 del R.D. n. 1054/1923, in combinato disposto con l’art. 197 del d. lgs. n. 297/1994.

Con memoria di mera forma, si costituisce in giudizio il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Alla pubblica udienza straordinaria del 17 maggio 2024, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, ha chiarito che:

“a ) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;

b) l’oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non è meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l’azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l’adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

Non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586;
sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

Allo stesso modo la previsione in oggetto non incide sulla costituzionalità del sistema, riscontrandosi, eventualmente, un inadempimento o un’inerzia dell’amministrazione con riferimento al sistema di reclutamento dei docenti, ma non certo una incostituzionalità delle procedure di reclutamento che prevedono espressamente il titolo abilitativo - un requisito di merito che segue uno specifico percorso professionale - per accedere alle graduatorie relative all’assunzione dei docenti ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. VII, 26 gennaio 2024, n. 822;
nello stesso senso, ex multis , T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 2 novembre 2021, n. 11154;
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 10 maggio 2019, n. 5875).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il ricorso deve essere rigettato, non potendo trovare accoglimento le doglianze dei ricorrenti.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

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