TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-03, n. 201700007
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Pubblicato il 03/01/2017
N. 00007/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Totalerg Spa gia' Total Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F V C.F. VCCFRC62S11F061W, M C B C.F. BRDMCR69L57F351V, V M C.F. MNCVLR55C53A271V, con domicilio eletto presso Avv. V M in Ancona, piazza Cavour, 2;
contro
Comune di Montecosaro, sindaco Comune di Montecosaro quale Ufficiale del Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Dire.ne gen.le per la Qualita' della Vita, Ministero della Salute, Regione Marche, Provincia di Macerata, I.S.S. - Istituto Superiore di Sanita', A.R.P.A.M., A.R.P.A.M. -Dipartimento Prov.Le di Macerata-, U.T.G. - Prefettura di Macerata, A.S.U.R. Zona Territoriale N.8 Civitanova Marche non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-dell'ordinanza n. 3 del 17 gennaio 2008 con cui il Sindaco del Comune di Montecosaro ha ordinato alla ricorrente "se necessario anche in deroga agli artt: 183 comma 1 lett. m) del decreto Lg. vo 152/2006, con riferimento ai limiti quantitativi e temporanei per il deposito temporaneo, 190 del decreto Lg. Vo 152/2006, con riferimento all'obbligo di compilazione e gestione dei registri di carico e scarico, 208 e 210 del decreto lg.vo 152/2006, con riferimento all'autorizzazione per la gestione del! 'impianto di trattamento dei rifìuti, 107 del decreto lg. vo 152/2006 con riferimento agli scarichi in rete fognarie, alle legge regionale n. 7 del 14. 4. 2004 con riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza come individuati nel progetto di messa in sicurezza al n. prot. 1162 24.01.2007 così come successivamente integrato con gli elaborati datati febbraio 2007 e ottobre 2007" e sotto l'osservanza di una serie di prescrizioni elencate sub nn. da 1 a 20……….”
Con motivi aggiunti depositati il 2.7.2008:
-dell'ordinanza sindacale n. 14 del 10 aprile 2008 con cui il Sindaco, revocando i punti 9, 10 e 12 dell'ordinanza n. 3/2008, ordinava tra l'altro: "ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza come individuati nel progetto di messa in sicurezza di emergenza al prot. n. 1162 24/1/2007 così come successivamente integrato con gli elaborati datati febbraio 2007 e ottobre 2007, in deroga agli art. 183 comma 1 lett. m) del decreto l.gvo 152/2006, con riferimento ai limiti quantitativi e temporanei per il deposito temporaneo, 190 del decreto lgvo 15212006, con riferimento all'obbligo di compilazione e gestione dei registri di carico e scarico, 208 e 210 del decreto l.gvo 152/2006, con riferimento all’ autorizzazione per la gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti, 107 del decreto l.gvo 152/2006 con riferimento agli scarichi in rete fognarie, alla legge regionale n. 7 del 14/4.2004 con riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è ammessa per un periodo di · sei mesi dalla data del! 'ordinanza sindacale n. 3 del 17/1/2008";
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2016 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale 3/2008, meglio specificata in epigrafe.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza sindacale 14/2008, di integrazione e specificazione della precedente ordinanza.
Il Comune resistente non si è costituito.
Questo Tribunale, con ordinanza 359/2008 ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ai fini del riesame degli stessi, tenuto conto della sospensione, disposta dal Tar Lazio Roma con ordinanza 2355/2008, del presupposto provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi decisoria relativo al sito di bonifica di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti del 10.1.2008.
In data 15.12.2016, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione ove afferma che, in seguito alle sopravvenienze succedute alla fase cautelare, non permane l’interesse alla coltivazione del ricorso.
Nella pubblica udienza del 16.12.2016, i procuratori della ricorrente hanno dichiarato a verbale la rinuncia la ricorso, che è quindi stato trattenuto in decisione.
1 Va ritenuto che la dichiarazione resa a verbale nella pubblica udienza del 16.12.2016 sia confermativa della precedente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata con memoria. Difatti, la rinuncia non sarebbe comunque rituale per l’assenza della procura speciale prevista dall’art.84 co.1 Cod. proc. amm, per cui deve essere applicato il successivo art. 84 co.