TAR Brescia, sez. I, sentenza 2013-10-25, n. 201300905
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N. 00905/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2013, proposto da:
P S, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso Laura Ceccarelli in Brescia, via M. D'Azeglio, 1/C;
contro
Comune Di Ranica;
nei confronti di
Giacomina Acerbis, G P;Immobiliare Alzano Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A L, C I, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 2187 del 9/7/2012, nonché di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Immobiliare Alzano Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, assumendo l’insistenza di un proprio specifico interesse relazionabile ad una propria stabile vicinitas, impugna in questa sede la sopra rubricata concessione edilizia sol per segnalare che, con quest’ultima, non si sarebbe prevista la realizzazione di una superficie drenante sufficiente in quanto anche a norma (rif. art. 2 NNTTA PGT;art. 3 – 2 – 3 RLI).
L’istante sostiene, in particolare, che la citata violazione consisterebbe nel non rispetto, in difetto, della misura percentuale all’uopo fissata (30% della S.F.).
Contesta tali conclusioni la controinteressata parte allegando, per quanto di utilità dimostrativa, controvalutazioni tecniche e riferimenti ritenuti normativamente impropri od obsoleti. Il Comune non si è costituito in giudizio.
Al seguito dell’Udienza Pubblica del 22/5/2013 il Tribunale ha chiesto a quest’ultimo di dar corso ad una puntuale verificazione tecnica. Il detto incombente risulta ora eseguito. Successivamente vi sono stati molteplici scambi di memorie, di contromemorie, di repliche, di contro repliche soprattutto in termini di permeabilità o meno di alcune aree non più a declinazione naturale e/o di alcune inerenti superfici comunque ancora a piano di campagna.
La causa è tornata in discussione all’Udienza Pubblica del 16/10/2013 e poi spedita in decisione.
Il Collegio ha preso puntuale visione sia della verificazione condotta dal Comune sia di tutto quanto osservato e dedotto, soprattutto in termini di percorrenza obbligata o meno delle acque meteoriche in connessione con acque di scorrimento e di occasionale dilavamento, da tutte le parti in causa presenti in giudizio.
Tuttavia questo stesso Collegio finisce con l’osservare che le varie preoccupazioni anche finali, del ricorrente, non riescono a dimostrare la insufficienza superficiaria di aree concretamente destinate alla funzione drenante. D’altra parte l’effettiva misura di quest’ultima resta rispettosa delle previsioni di cui agli articoli in precedenza invocati. Ciò in quanto in tanto il fondo in questione risulta pacificamente intercluso in modo totale anche in termini di materializzazioni edilizie – abitative e rispetto alla cui così caratteristica la detta percentuale del 30% è indicata come obiettivo tendenziale.
Alla stregua di quanto concluso è irrilevante la posizione di quella giurisprudenza che, in relazione a fattispecie consimili, pretende l’insistenza, a fini di legittimazione attiva, di elementi ulteriori oltre alla mera vicinitas stabile.
Tanto concluso non esclude la presentazione di tutte quelle azioni civili, in teoria, postulabili per il caso di specie nei confronti della Società controinteressata o comunque del proprietario di quella abitazione della cui carenza di superficie drenante ci si è qui lamentati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo solo a favore di quest’ultima, non essendosi il Comune costituito.