TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100543
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Pubblicato il 14/06/2021
N. 00543/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2021, proposto da
L V, rappresentato e difeso dagli avvocati A B ed E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 19/4;
contro
l’I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso inviata a mezzo pec il 25.1.2021, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere accesso ai documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, svoltasi con modalità telematiche, il dott. A V, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor Venturini Lucesio agisce ex artt. 22 e seguenti L. 7 agosto 1990 n. 241 e 54 L. n. 88/1989 nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - I.N.P.S. per l’annullamento del silenzio rifiuto sull’istanza di accesso agli atti del 25.1.2021, nonché per l’accertamento del diritto ad accedere ai documenti e ai dati indicati nella predetta istanza, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata alla loro esibizione.
Espone: - di essere titolare, dall’1.6.2009, di pensione diretta di anzianità I.N.P.S. (gestione ex C.P.D.E.L.);- che l’I.N.P.S., con provvedimento 6.7.2016, chiedeva la restituzione di un asserito indebito pensionistico per il periodo dall’1.6.2009 al 31.5.2012, in misura pari ad € 352.827,00;- che, avverso tale provvedimento, egli presentava ricorso giurisdizionale dinanzi la Corte dei Conti Sezione Liguria;- che la Corte dei Conti, con sentenza 30.10.2017, n. 196 (confermata in appello), accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la non ripetibilità della pensione corrisposta per il periodo dal 10 ottobre 2010 al 26 marzo 2012;- che l’I.N.P.S., che nelle more della definizione del giudizio aveva sospeso le trattenute, a far data dal 1 gennaio 2020 ha iniziato nuovamente ad operare trattenute di 1/5 sul trattamento pensionistico, indicando quale termine delle trattenute l’anno 2043, senza comunicare alcun provvedimento di riquantificazione dell’indebito alla luce della predetta sentenza e di liquidazione del trattamento pensionistico;- di avere pertanto presentato all’I.N.P.S. istanza di accesso agli atti a mezzo pec, al fine di ottenere copia: dei provvedimenti con i quali l’Istituto ha liquidato o riliquidato la pensione di anzianità e/o vecchiaia a suo favore, a partire dal 2009 sino ad oggi, con gli allegati conteggi;dei conteggi con l’indicazione dell’asserito attuale indebito utilizzati dall’Istituto ai fini dell’attuale previsione di cessazione delle trattenute;della documentazione sulla base della quale sono stati effettuati i conteggi alla base dell’attuale recupero dell’indebito;del provvedimento di definizione del ricorso amministrativo n° 1085274 del 21.10.2016.
Benché regolarmente intimato, l’I.N.P.S. non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 9 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è solo in parte fondato.
Secondo una costante giurisprudenza, in ambito amministrativo l'istanza di accesso agli atti ed ai documenti, di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990, deve riferirsi a ben specifici documenti già formati e in possesso della pubblica amministrazione, e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. di St., VI, 9.3.2021, n. 2005;T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 23.2.2021, n. 145).
Dunque, sussiste certamente il diritto del ricorrente ad accedere ai provvedimenti già formati e in possesso dell’amministrazione, e, segnatamente, al provvedimento che ha definito il ricorso in via amministrativa ex art. 46 comma 1 L. n. 88/1989, ricorso che risulterebbe “definito amministrativamente dal 11/06/2019” (doc. 5 delle produzioni 31.3.2021 di parte ricorrente, p. 19/20).
Non altrettanto può dirsi rispetto ai conteggi ed agli altri dati e/o informazioni relativi alla propria situazione pensionistica, anche con specifico riferimento alla quantificazione dell’indebito oggetto di recupero.
La comunicazione dei “dati” pensionistici è infatti oggetto della diversa e specifica disposizione normativa di cui all’art. 54 della legge 9.3.1989, n. 88, a mente del quale “è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta” .
Si tratta dei dati compendiati nel certificato di pensione (cosiddetto modello OBIS/M), che l’I.N.P.S. elabora e mette a disposizione dei pensionati ogni anno, e che riassume, per l’appunto, tutti i dati e le informazioni concernenti la pensione in pagamento, comprensivi delle eventuali trattenute per incumulabilità con l'attività lavorativa.
Tale obbligo di legge, concernendo “dati” e non “documenti”, esula però dal campo applicativo degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dalla correlativa giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. a) n. 6 c.p.a. (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, II, 28.6.2011, n. 1193;id., 23.2.2011, n. 350), per rientrare in quella esclusiva della Corte dei Conti in materia pensionistica, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto a pensione dei pubblici dipendenti (cfr. art. 19 L. 3.4.1933, n. 255 - Cass., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903;id., 26.6.2019, n. 17122).
Del resto, si tratta di dati (quelli relativi alla somma oggetto di ripetizione di indebito) agevolmente ricavabili dall’interessato sulla base delle informazioni già a sua disposizione, posto che per un verso il ricorrente ha ricevuto e riceve mensilmente i cedolini della pensione in pagamento, per altro verso la sentenza della Corte dei Conti n. 30.10.2017, n. 196 ha escluso la ripetibilità della pensione corrisposta per il periodo dal 10 ottobre 2010 al 26 marzo 2012 (mentre l’I.N.P.S. aveva richiesto la restituzione di tutto quanto percepito dall’1.6.2009 al 31.5.2012).
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.