TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-11-11, n. 202403102

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-11-11, n. 202403102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403102
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 03102/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00124/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ornella Sarcuto, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;



per l’annullamento

1°) del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, notificato in data 26 ottobre 2022, con il quale si dispone il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale presentata dal Luogotenente C.S. -OMISSIS--OMISSIS-, in relazione al procedimento penale n. 10385/2018, “a motivo delle note dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo di cui alla premessa e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte”;

2°) ove occorra, dei pareri del 25 maggio 2022 e del 20 agosto 2022 con i quali l’Avvocatura distrettuale dello Stato si è espressa negativamente sull’istanza del ricorrente, ritenendo insussistente uno dei due presupposti di cui all’art. 18 l. 67/1997.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha rigettato l’istanza, dal medesimo avanzata, volta ad ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale in relazione al procedimento penale n. 10385/2018, conclusosi con ordinanza di archiviazione.

Il provvedimento impugnato - adottato previa acquisizione di parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, cui l’amministrazione si è conformata - è stato motivato con riferimento alla circostanza che, per i medesimi fatti oggetto del menzionato procedimento penale, è stato avviato anche altro procedimento innanzi al giudice penale militare (Tribunale militare di NA e Corte Militare di Appello), che non si è concluso con un provvedimento che escludesse la responsabilità del-OMISSIS-.

Precisamente, il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato sottoposto ad indagine penale a seguito della presentazione di una denuncia da parte di alcuni colleghi, relativa ai seguenti fatti, in tesi commessi dal-OMISSIS- in loro danno:

- l’aver inviato in una chat telefonica tra colleghi alcuni messaggi in ipotesi diffamatori;

- l’aver pronunciato frasi ritenute offensive nel corso di un discorso pubblico tenuto a -OMISSIS-, dinanzi ad alcune scolaresche;

- l’aver rappresentato, in occasione del deferimento di un collega alla Procura Militare della Repubblica di NA per il reato di truffa militare, i fatti in quella sede rilevanti in modo asseritamente distorto.

Per tali condotte, a seguito di denuncia degli interessati, il ricorrente è stato sottoposto ad indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, la quale, al termine della stessa, ha chiesto l’archiviazione del procedimento, pronunciata dal G.I.P. con ordinanza del 30 settembre 2019.

Inoltre, per il fatto consistente nello scambio di messaggi sulla predetta chat , è stato avviato, a carico del ricorrente, dalla Procura Militare di NA, il procedimento n.129/2018 R.G.N. per il

reato di cui all’art. 227 c.p.m.p., ossia diffamazione militare; in esito a tale procedimento, in

primo grado, con sentenza n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2021, il Tribunale Militare di NA ha pronunciato la condanna del ricorrente a 5 mesi e 5 giorni di reclusione militare; tale sentenza è stata riformata dalla Corte Militare di Appello, che ha dichiarato il non luogo a procedere, per mancanza

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi