TAR Firenze, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201700974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201700974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700974
Data del deposito : 24 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2017

N. 00974/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01578/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SIRTAM s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R T, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti 20;

contro

il Comune di Serravalle Pistoiese in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gabbrielli in Firenze, via Cavour 32;
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;
l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.) in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Simongini, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale A.R.P.A.T. in Firenze, via Porpora 22;
la Regione Toscana e l’Azienda USL Toscana Centro in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del Comune di Serravalle Pistoiese prot. n. 9618 del 18 giugno 2015, recante ordine di provvedere alle operazioni, relative a un impianto di distribuzione carburanti, di: "a) rimozione di tutto quanto costituente il distributore e non solidalmente connesso al suolo, in particolare la pensilina e il casotto in quanto metallici e smontabili, con i loro impianti elettrici, con esclusione delle sole fondazioni;
b) rimozione dei depositi interrati previo accertamento in contraddittorio della avvenuta bonifica interna degli stessi e sempre in contraddittorio, in base alla normativa vigente, l'analisi dei terreni circostanti;
c) caratterizzazione e bonifica, se necessario", nonchè per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenzioli e/o comunque connessi, se lesivi, e in particolare delle note prot. n. 8209 del 26 maggio 2015 e n. 9049 del 10 giugno 2015 della medesima Amministrazione comunale;

e a seguito dei motivi aggiunti depositati il 20 novembre 2015;

- dell’ordinanza del Sindaco di Serravalle Pistoiese n. 18 del 12 settembre 2015, notificata in data 19 settembre 2015, con la quale si ordina “al Dott. Aldo Lenzi, le cui generalità sono depositate in atti, lo sgombero dell’area da riconsegnare al Comune attraverso la dismissione del punto vendita carburanti ai sensi del D.M. 12/02/2015, n. 31 (…) ed il ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo tutto quanto costituente l’impianto distribuzione carburanti e non solidamente connesso al suolo (pensilina, pilastri di sostegno, casotto con i relativi impianti elettrici), nonché i serbatoi e le tubazioni interrate ivi presenti, caratterizzando il sito al fine di garantire il rispetto della colonna A della tabella 1 dell’allegato V al titolo V della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 entro tre mesi dalla notifica della presente. Il controllo del terreno dovrà essere eseguito secondo un adeguato Piano di Campionamento presentato dal soggetto obbligato. Detto Piano dovrà essere indirizzato al Comune, in quanto titolare del procedimento amministrativo, e ad ARPAT, Dipartimento di Pistoia, almeno trenta giorni prima della data di prevista rimozione, per le eventuali valutazioni di competenza. Al fine di permettere le attività di vigilanza e controllo, compreso il prelievo discrezionale di campioni in contraddittorio, la data e l’ora di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con la stessa Agenzia”, nonché, per quanto occorrer possa e ove lesiva, della delibera di Giunta Municipale del Comune di Serravalle Pistoiese n. 25 del 29 gennaio 1997

- e a seguito dei motivi aggiunti depositati il 14 marzo 2017

per l’annullamento

della nota dirigenziale del Comune di Serravalle pistoiese 17 dicembre 2016, protocollo 20902, e in parte qua della successiva nota sindacale 3 febbraio 2017, protocollo 2073, in uno con gli atti consequenziale, presupposti e connessi e in particolare la nota

ARPAT

17 gennaio 2017 prot. PT.01.23.22/26.1 e la nota del Comune di Serravalle pistoiese 15 febbraio 2017 prot. 2879.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Serravalle Pistoiese, del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La soc. SIRTAM s.p.a. (nel seguito: “Sirtam”) ha acquisito la titolarità di un impianto carburanti posto in Serravalle Pistoiese, Loc. Masotti, Via Statale Lucchese, precedentemente gestito dalla Ditta Sorghi. Con atto d’obbligo del 2 maggio 1978 sottoscritto tra quest’ultima e il Comune di Serravalle Pistoiese approvato da quest’ultimo con delibera consiliare n. 64 del 5 maggio 1978, è stato consentito al Dott. Sorghi di continuare ad esercitare l’impianto di distribuzione carburanti esistente sulla particella 189 per un periodo di anni venticinque decorrenti dall’approvazione dell’atto da parte del Consiglio Comunale, prevedendosi che alla scadenza la particella 189 sopra richiamata sarebbe divenuta pubblica “ad ogni effetto”.

Con delibera di Giunta Municipale n. 25 del 29 gennaio 1997, il Comune di Serravalle Pistoiese ha autorizzato il rinnovo della concessione in favore della Ditta Sorghi per l’installazione e la gestione dell’impianto di cui trattasi, stabilendo la durata della concessione in diciotto anni decorrenti dal 1° giugno 1997.

Il 28 aprile 1998 il Comune ha “volturato” in favore di Sirtam la concessione rilasciandole l’autorizzazione n. 3483/1998, in sostituzione della precedente concessione, a seguito del mutamento del regime concessorio nel regime autorizzatorio introdotto dal D.lgs. n. 11 febbraio 1998, n. 328.

Con successiva delibera giuntale n. 142 del 21 ottobre 1999 il Comune, preso atto del rinnovo della concessione sino al 31 maggio 2015 stabilito nella richiamata delibera G.M. n. 25/1997, ha prorogato il termine di scadenza “fino alla data del 31.05.2015”.

In vista di tale scadenza, con nota prot. n. 8209 del 26 maggio 2015 il Comune ha comunicato a Sirtam, in risposta ad una sua istanza, che “l’amministrazione non intende procedere ad alcun rinnovo e/o proroga, chiedendo la riconsegna dell’area libera da manufatti e totalmente bonificata”. Sirtam, con nota 28 maggio 2015, ha risposto che avrebbe riconsegnato l’area in questione e che non riteneva necessari gli adempimenti per la bonifica. Il Comune allora, con nota 10 giugno 2015, ha ribadito l’obbligo in capo a Sirtam ad effettuare gli adempimenti necessari per la bonifica dell’area a proprie spese. A fronte di una comunicazione inviata da quest’ultima che contestava la prospettazione comunale l’Amministrazione, con nota 18 giugno 2015 protocollo 9618, ha comunicato che affinché si potesse pervenire alla formalizzazione del passaggio di proprietà dell’area, Sirtam avrebbe dovuto provvedere alla rimozione del distributore con tutti gli annessi e dei depositi interrati, con accertamento in contraddittorio dell’avvenuta bonifica interna degli stessi;
alla caratterizzazione e, se necessario, alla bonifica secondo un cronoprogramma indicato nella stessa nota. La nota è stata impugnata con il presente ricorso, in uno con gli atti presupposti, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

2. Nelle more, il 19 settembre 2015 è stata notificata a Sirtam l’ordinanza n. 18 del 12 settembre 2015 con cui è ordinato lo sgombero dell’area ed il ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo l’impianto di distribuzione di carburante, i serbatoi e le tubazione interrata, e di effettuare la caratterizzazione del sito. Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

3. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno ed il Comune di Serravalle pistoiese chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 7 dicembre 2016, la trattazione della causa è stata rinviata in vista di una possibile soluzione transattiva della controversia.

4. Successivamente, con nota del Comune di Serravalle pistoiese 17 dicembre 2016, protocollo 20902, Sirtam è stata sollecitata a dar seguito al procedimento ambientale attivato sul presupposto che essa stessa abbia acclarato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione previste per i siti ad uso residenziale ed a verde pubblico privato di cui alla colonna A, tabella 1, allegato V, titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il 17 gennaio 2017 le è poi pervenuta una nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nel seguito: A.R.P.A.T.”) con cui questa ha comunicato i risultati delle analisi eseguite su campioni di terreno, rilevando alcuni superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione. I risultati sono contestati dalla ricorrente.

Con provvedimento sindacale 3 febbraio 2017, numero 2073, è infine stato prorogato al 1° aprile 2017 il termine per eseguire le operazioni di bonifica di cui all’ordinanza già impugnata n. 18/2015.

Tutti questi provvedimenti sono stati impugnati con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 febbraio 2017 e depositato il 14 marzo 2017, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

All’udienza del 27 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La vicenda in esame riguarda la bonifica di un terreno in cui era sito un impianto di distribuzione carburante.

1.1 Con il ricorso principale è impugnata la nota comunale 18 giugno 2015, protocollo 9618, con cui l’intimato Comune di Serravalle Pistoiese ha comunicato che, affinché si potesse formalizzare il passaggio di proprietà dell’area a proprio favore, Sirtam avrebbe dovuto provvedere alla rimozione del distributore con tutti gli annessi e dei depositi interrati, con accertamento in contraddittorio dell’avvenuta bonifica interna degli stessi;
alla caratterizzazione e, se necessario, alla bonifica secondo un cronoprogramma indicato nella stessa nota.

Con primo motivo la ricorrente lamenta violazione del principio di giusto procedimento, poiché con la precedente nota del 26 maggio 2015 il Comune avrebbe avviato un contraddittorio nel corso del quale essa avrebbe esposto le proprie ragioni, le quali sono state ignorate.

Con secondo motivo deduce che l’atto impugnato sarebbe illegittimo poiché adottato sul presupposto che essa ricorrente sia ancora proprietaria dell’area e dell’impianto oggetto del contendere, mentre con previsione contenuta nell’atto d’obbligo 2 maggio 1978 era stato stabilito che questa sarebbe divenuta nuovamente pubblica dopo 25 anni dall’approvazione dell’atto medesimo. Essendo il termine prorogato al 31 maggio 2015 dal giorno successivo, secondo la ricorrente, l’area sarebbe nuovamente divenuta pubblica senza necessità di alcun adempimento formale. L’Amministrazione quindi, in quanto (divenuta) proprietaria dell’area, ne sarebbe responsabile in via esclusiva e dovrebbe farsi carico di eventuali interventi.

Con terzo motivo si duole che negli atti che hanno caratterizzato la vicenda non esisterebbe alcuna previsione relativa agli obblighi di rimozione e bonifica che l’Amministrazione pretende di imputarle.

1.2 Con primo atto per motivi aggiunti è impugnata l’ordinanza n. 18 del 12 settembre 2015, con cui è stato ordinato alla ricorrente lo sgombero dell’area ed il ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo l’impianto di distribuzione di carburante, i serbatoi e le tubazioni interrate, e di effettuare la caratterizzazione del sito.

Lamenta la ricorrente illegittimità derivata dall’atto principaliter i mpugnato e deduce violazione del principio di giusto procedimento, poiché l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione le sue osservazioni. Inoltre l’ordinanza introdurrebbe in modo asseritamente generico e non documentato l’argomento secondo cui il torrente Stella, che scorre a poche decine di metri dal distributore in questione, sarebbe interessato da fenomeni di inquinamento dovuti ad idrocarburi.

Lamenta poi incompetenza poiché l’ordinanza è stata adottata dal Sindaco in luogo del dirigente: quella impugnata non sarebbe infatti un’ordinanza contingibile e urgente ma un’ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi emanata in base all’articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

Secondo la ricorrente, l’ordinanza sarebbe poi illegittima nella parte in cui dispone lo smantellamento degli impianti e la bonifica dell’area sul presupposto che essa sia ancora proprietaria della stessa, mentre invece la proprietà sarebbe già transitata in capo all’Amministrazione dal 1° giugno 2015 in forza dell’atto d’obbligo intercorso tra le parti e della sua proroga di scadenza. D’altra parte, in alcuno degli atti formati nella vicenda in esame esisterebbe una previsione circa l’obbligo, a suo carico, di rimozione dell’impianto e caratterizzazione dell’area di cui si tratta.

Contesta poi l’esistenza del rischio di contaminazione ambientale rappresentato nell’ordinanza, la quale fa riferimento alla nota 2 maggio 2013, protocollo 6894, dell’A.R.P.A.T.: in questa, dato atto dell’esistenza di una contaminazione, si affermerebbe a chiare lettere che non è possibile stabilirne l’origine. Tale documento è quindi inidoneo, secondo la ricorrente, ad attribuirle alcuna responsabilità in ordine ai rischi di inquinamento per l’ambiente circostante. Sotto tale profilo l’ordinanza sarebbe generica e carente di motivazione.

La ricorrente contesta poi che gli elementi dell’impianto di distribuzione carburanti in oggetto (pensilina, pilastri di sostegno, casotto con i relativi impianti elettrici), nonché i relativi serbatoi e tubazioni interrate, possano qualificarsi come rifiuti: essa infatti non ha mai manifestato l’intenzione di disfarsi dell’impianto ma è stata costretta a restituire l’area dall’Amministrazione. A seguito della riconsegna del terreno non potrebbe quindi configurarsi un’ipotesi di abbandono dell’impianto da parte sua, che peraltro è stato riconsegnato in perfetto stato manutentivo per consentirne un’eventuale riutilizzo.

Lamenta poi che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna responsabilità a suo carico, idonea a giustificare l’emanazione dell’ordinanza impugnata la quale, per di più, non fornisce alcuna indicazione sulle modalità operative degli interventi ordinati e porrebbe quindi a suo carico obblighi con contenuto indeterminato. Essi inoltre sarebbero sproporzionati rispetto all’effettivo stato dei luoghi.

Infine, per l’ipotesi in cui l’ordinanza gravata venga qualificata come contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contesta che sussistano i presupposti previsti da tale norma poiché esisterebbero strumenti ordinari atti a raggiungere l’effetto desiderato e, inoltre, l’ordinanza concede tre mesi per la rimozione dell’impianto e la caratterizzazione del sito, con ciò smentendo l’asserita urgenza di intervenire.

1.3 Con secondo atto per motivi aggiunti sono state impugnate la nota dirigenziale del Comune di Serravalle Pistoiese 17 dicembre 2016, protocollo 20902, e la successiva nota sindacale 3 febbraio 2017 protocollo 2073 in uno con gli atti consequenziale, presupposti e connessi.

Con primo motivo la ricorrente lamenta illegittimità derivata poiché i provvedimenti sarebbero stati adottati sul contestato presupposto della riconducibilità alla sua attività dell’inquinamento di cui si tratta. Lamenta anche violazione del principio di giusto procedimento poiché le sue richieste di conoscere l’effettiva destinazione urbanistica dell’area non sono state riscontrate dall’Amministrazione.

Si duole inoltre che l’istruttoria non abbia consentito di individuare in modo preciso e corretto i valori di concentrazione soglia poiché sarebbero stati ignorati specifici elementi conoscitivi.

1.4 Mentre la difesa erariale ha depositato memoria di stile, la difesa comunale eccepisce difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo poiché la causa riguarderebbe l’accertamento della proprietà dell’area in questione.

Eccepisce inoltre inammissibilità del ricorso principale poiché la nota con lo stesso impugnata avrebbe carattere endoprocedimentale e sarebbe priva di capacità lesiva. Conseguentemente, anche il primo atto per motivi aggiunti, con cui si deduce illegittimità derivata dell’ordinanza sindacale, sarebbe inammissibile.

Eccepisce poi improcedibilità del gravame perché la ricorrente ha pienamente ottemperato all’ordinanza sindacale impugnata con motivi aggiunti. La ricorrente replica che si sarebbe limitata alle prime opere di smantellamento dell’impianto e avvio delle indagini preliminari ad eventuali attività di bonifica, e a tanto ha provveduto per non incorrere in responsabilità derivanti dal mancato adempimento e comunque con riserva espressa anche in ordine al presente contenzioso.

Nel merito, la difesa comunale replica alle deduzioni della ricorrente affermando, in particolare, che l’ingombro dei manufatti e l’abbandono nel sottosuolo del deposito del carburante con pericolo di inquinamento del torrente Stella costituirebbero pericolo per la circolazione dei veicoli, per la salute e l’incolumità pubblica, e trattandosi di rifiuti speciali abbandonati in modo incontrollato la competenza ad emanare la relativa ordinanza spetterebbe al Sindaco e non al dirigente.

2. La trattazione deve prendere le mosse dall’esame delle eccezioni preliminari formulate da parte resistente.

2.1 È infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché oggetto del contendere non è l’accertamento della proprietà dell’area da bonificare, bensì la legittimità dell’ordine con cui l’onere della bonifica è stato imposto alla ricorrente. È vero che una delle censure contenute nel primo atto per motivi aggiunti postula l’accertamento della proprietà dell’area, poiché ritiene illegittima l’ordinanza con questi impugnata sul presupposto che essa sia già entrata nella proprietà comunale. L’eccezione, pertanto, al più potrebbe paralizzare questa sola censura e comunque, anche se contenuta in tali limiti, è egualmente infondata l’accertamento in ordine all’effettiva proprietà dell’area viene richiesto dalla ricorrente in via incidentale e strumentale rispetto all’oggetto principale della controversia, rappresentato dall’ordine comunale di effettuare la bonifica. Tale accertamento incidentale, presupposto logico giuridico per la decisione sulla (principale) domanda di annullamento dell’atto amministrativo, è ammesso nel processo amministrativo di legittimità ai sensi dell’articolo 8 del codice del processo amministrativo.

2.2 Deve essere accolta invece l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale poiché la nota sindacale con questi impugnata non ha carattere provvedimentale. Essa infatti contiene affermazioni in ordine alle modalità per formalizzare il passaggio di proprietà del terreno dalla ricorrente al Comune e sostiene che fino a tale momento, la responsabilità dell’area resta a carico della prima e subordina detta formalizzazione, tra l’altro, alla caratterizzazione e alla bonifica del terreno medesimo con proposta di un cronoprogramma. Si riserva di procedere con successivi provvedimenti laddove la ricorrente non provveda.

La nota impugnata non contiene alcun ordine ma solo una proposta formulata per risolvere la controversia inerente il passaggio di proprietà del terreno ove era sito l’impianto di distribuzione carburanti. In essa non sé dato ravvisare alcuna imposizione a carico della ricorrente, e tanto è confermato dal fatto che il Sindaco si riserva di adottare futuri provvedimenti: ciò evidenza che la nota impugnata con il ricorso principale non ha carattere provvedimentale e, pertanto, non è in grado di ledere in alcun modo le posizioni giuridiche della ricorrente. Per tali motivi, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

2.3 Venendo alla trattazione delle questioni preliminari riguardanti il primo ricorso per motivi aggiunti, in primo luogo deve essere disposta l’estromissione del Ministero dell’Interno dal processo poiché esso non è in alcun modo interessato all’emanazione del provvedimento gravato, il quale è stato emesso dal Sindaco avvalendosi delle proprie prerogative e non in qualità di ufficiale di governo.

2.4 E’ priva di pregio e deve essere respinta l’eccezione formulata dalla difesa comunale di inammissibilità del primo atto per motivi aggiunti, che deriverebbe dall’inammissibilità del ricorso principale. I provvedimenti impugnati con l’uno e con l’altro sono diversi ed autonomi tra loro, senza alcun nesso di presupposizione logico giuridico che li colleghi e, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del secondo non si riverbera sul primo.

2.5 Deve essere respinta anche l’eccezione di improcedibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti poiché dall’esecuzione dell’ordinanza gravata non può dedursi l’acquiescenza della ricorrente alla stessa. L’acquiescenza comporta infatti una piena e spontanea accettazione del provvedimento amministrativo sfavorevole da parte del destinatario, che deve tradursi in atti o comportamenti univoci posti in essere liberamente i quali dimostrino la sua chiara ed incondizionata volontà di accertarne gli effetti (C.d.S. VI, 4 luglio 2014 n. 3407;
Sez. V, 21 settembre 2010 n. 7031).

Tanto non è avvenuto nel caso di specie.

Anzitutto, l’esecuzione dell’ordinanza sindacale è avvenuta con riserva come dimostra la nota inviata dalla ricorrente al Comune di Serravalle Pistoiese il 13 aprile 2016, nella quale vengono espressamente fatti salvi e impregiudicati gli effetti di cui alle iniziative giudiziarie promosse avanti a questo Giudice Amministrativo: tanto sarebbe già sufficiente ad esclude l’acquiescenza all’ordinanza impugnata.

Si aggiunga inoltre, e la considerazione è decisiva, che l’ordinanza in questione conteneva l’avvertenza che in caso di inadempimento si sarebbe proceduto ai sensi di legge, e la minaccia di sanzioni esclude la spontaneità della sua esecuzione e quindi impedisce di considerare che la stessa configuri acquiescenza.

3 Nel merito, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei termini che seguono.

3.1 Riveste priorità logica la trattazione del motivo di incompetenza poiché il suo eventuale accoglimento determinerebbe l’assorbimento di tutti i restanti motivi: in tal scaso infatti l’affare dovrebbe essere rimesso nelle mani dell’Amministrazione affinché venga assunta la decisione dall’organo ritenuto competente, che non ha potuto pronunciarsi (C.d.S. A.P. 7 aprile 2015, n. 5.). La censura deve però essere respinta poiché la norma di cui all’articolo 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce esplicitamente al Sindaco la competenza a emanare l’ordinanza per la rimozione dei rifiuti, e la previsione viene dalla giurisprudenza ritenuta prevalente su quella di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/2000, la quale attribuisce alla dirigenza tutti i provvedimenti di carattere gestionale che esulano dalle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, in quanto successiva a quest'ultima e dotata di carattere speciale (C.d.S. V, 11 gennaio 2016, n. 57).

Il ricorso è invece fondato laddove la ricorrente lamenta che i fenomeni di inquinamento non sono riconducibili a lei.

Nel provvedimento impugnato si afferma infatti che la contaminazione “potrebbe” essere ricondotta al distributore (pag. 3) e ciò costituisce un elemento di perplessità nella motivazione, mentre l’A.R.P.A.T. nella nota afferma espressamente di non poter stabilire l’origine della contaminazione. Non vi sono quindi atti istruttori dai quali il fenomeno di inquinamento possa essere ricondotto a responsabilità della ricorrente, sicché attribuirle l’onere della bonifica viola il generale principio secondo il quale detto onere deve ricadere in capo al responsabile della contaminazione (artt. 242 e 244, d.lgs. n. 152/2006).

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