TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-12-19, n. 202207886

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-12-19, n. 202207886
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207886
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 07886/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02090/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2090 del 2020, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. G1;
Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes, non costituito in giudizio;

contro

Asl Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 33/2015 del Tribunale di Torre Annunziata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- la società ricorrente ha agito in questa sede, dichiarandosi “incorporante per fusione Beta Stepstone S.p.A. - già Beta Skye S.p.A.” per chiedere l’accertamento della inottemperanza dell’amministrazione resistente al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.33/2015, adottato dal Tribunale di Torre Annunziata del 15 giugno 2015 in favore di altro creditore, la Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes spa;

-non avendo comprovato la sua legittimazione attiva (né la circostanza poi emersa della cessione del credito), il Collegio ha chiesto chiarimenti in merito, sollevando la questione della possibile inammissibilità del ricorso (verbale della camera di consiglio del 25 ottobre 2022);

Osservato che, a riscontro di tale sollecitazione, parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione: a) copia dell’atto di cessione del credito Notaio Paolo Morelli di Napoli del 15 luglio 2015 Rep. n. 132577 Racc. n. 27411 sottoscritto tra l’originaria creditrice e la società incorporata sopra indicata;
b) atto di fusione per incorporazione tra la cessionaria e l’odierna ricorrente per atto del Notaio Luigi Augusto Miserocchi del Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 104594 – Racc. n. 21786.

Ritenuto che la documentazione allegata conferma il difetto di legittimazione attiva, non potendosi ritenere efficace nei confronti dell’amministrazione ceduta l’atto di trasferimento del credito pecuniario, per mancato avveramento della condizione apposta al contratto di cessione;

Osservato, in particolare, che il codice civile (art. 1260, comma 1) sancisce il principio della libera cessione dei crediti, che possono essere trasferiti " anche senza il consenso del debitore ", precisando, tuttavia, al successivo comma 2 dell'art. 1260 cod. civ. che la cessione può essere esclusa negozialmente, con la conseguente validità di clausole negoziali che prevedano il consenso del debitore ceduto, condizionando all’avveramento di tale circostanza l’efficacia della cessione (devono invece ritenersi non applicabili alla fattispecie in esame le limitazioni legali previste dell'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923 il quale si riferisce letteralmente soltanto alle amministrazioni statali sicché, trattandosi di norma speciale non può essere applicata analogicamente alle Aziende sanitarie;
cfr. Cass. n. 20793/2015;
Cass. n. 21747/2016);

Rilevato che:

- l’atto di cessione allegato contiene le seguenti clausole: “ conformemente alle disposizioni del separato accordo, le parti invieranno al debitore ceduto una richiesta di accettazione alla cessione dei crediti di cui alla presente scrittura privata ” (punto 4);
le parti, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze in data 8 ottobre 2009, n. 29, chiedono che il debitore ceduto espressamente accetti la presente cessione, ed espliciti l’insussistenza di situazioni di inadempienza rilevanti ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 nonché dell’art. 2 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ” (punto 5);

-che parte ricorrente non ha attestato che tale espressa accettazione da parte dell’ASL debitrice ceduta vi sia stata, avendo comprovato unicamente la notificazione dell’atto di cessione;

Ritenuto che pertanto non può ritenersi perfezionato l’atto di cessione con esclusione della legittimazione attiva della banca creditrice e conseguente inammissibilità del ricorso;

Rilevato che, non essendosi costituita in giudizio parte resistente, nulla deve disporsi sulle spese

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