TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-11-13, n. 202316884
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 16884/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15051/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15051 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria dell’intestato tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno in data 21 settembre 2018, notificato il 23 ottobre 2018, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dall’odierno ricorrente in data 20 gennaio 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 ottobre 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento K10/-OMISSIS- del 21 settembre 2018, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dall’odierno ricorrente in data 20 gennaio 2015, risultando a suo carico i seguenti carichi penali:
a) decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona in data 5 maggio 2020, divenuto esecutivo il 29 luglio 2000 per il reato per i reati di cui agli artt. 469, 62bis, 175 e 163 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione);
b) notizia di reato del 3 settembre 2015 per violazione dell’art. 625 c.p. (furto aggravato);
c) notizia di reato del 16 gennaio 2015 per violazione degli artt. 340 e 651 c.p. (interruzione di pubblico servizio, rifiuto di indicazioni sulla propria identità).
Avverso il provvedimento gravato si eccepiscono i vizi di violazione di legge, eccesso di potere, carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e dei presupposti per il rigetto della cittadinanza, nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, dovendo ritenersi irragionevole un giudizio di “ mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale” sulla sola base della risultanza di una singola condanna nel casellario penale, risultando le notizie di reato per furto aggravato ed interruzione di pubblico servizio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, rispettivamente archiviate con ordinanza del 16 maggio 2016 (per mancanza di dolo) e con ordinanza del 29 marzo 2018 (per tenuità della condotta).
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego gravato.
Con ordinanza cautelare n. 268 del 16 gennaio 2019, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, non ravvisandosi, nell’immediato, un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della parte ricorrente, ben potendo comunque la stessa, nelle more della decisione di merito sul presente ricorso, continuare a permanere sul territorio nazionale.
Con memoria in data 27 giugno 2019, il ricorrente ha depositato l’ordinanza di riabilitazione concessagli dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 21 marzo 2019, per il reato di cui al decreto penale del 5 maggio 2020 (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione).
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 ottobre 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza in materia di cittadinanza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello