TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-04-28, n. 201100787

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-04-28, n. 201100787
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201100787
Data del deposito : 28 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01925/2009 REG.RIC.

N. 00787/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01925/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Eurogarden Maisto S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. M F, G P, con domicilio eletto presso G P in Salerno, via Ss.Martiri Sal.,31 C/Ofortunato;
Multigesim S.a.s., G.A.P. S.r.l.;

contro

Comune di Padula, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso Marcello G. Feola Avv. * . * in Salerno, via G.V.Quaranta N. 5;

nei confronti di

Società Eurogiardinaggio N.Maisto Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Rallo, Michele Lopiano, con domicilio eletto presso Andrea Rallo Avv. in Salerno, via Dog.Vecchia,40 c/o Visone;

per l'annullamento

1) del provvedimento di aggiudica definitiva per l'affidamento della progettazione esecutiva e per l'appalto dei lavori di :

APO

Infrastrutture per i sistemi urbani (VII atto integrativo) codice intervento :SU7.SAO2, formatosi per silenzio ai sensi dell'art.12.comma 1 del D.Lgs n.163/06;2) dei verbali di gara 1-2-3/09;
3) della nota prot.n.8123/09;
4) della determina n.159/09;5) del disciplinare di gara;.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padula e di Società Eurogiardinaggio N.Maisto Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che, con ricorso notificato in data 10 novembre 2009 e ritualmente deposito, l’associazione temporanea Eurogarden , come in atti rappresenta e difesa, ha impugnato gli esiti sfavorevoli della procedura evidenziale attivata dal Comune di Padula per l’affidamenti della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione do APQ – Infrastrutture per i sistemi urbani, VII atto integrativo, a tal fine criticamente prospettando:

a ) la violazione degli artt. 66 e 70 del d. lgs. n. 163/06, per asserita violazione delle modalità di pubblicazione del bando e per violazione dei previsti termini di presentazione;

b ) la violazione del modulo procedurale prefigurato all’art. 48 del d. lgs. n. 163 cit., per omissione della rituale verifica c.d. a campione;

c ) l’omissione di idonea valutazione comparativa delle offerte formulate in sede di gara;

c ) la violazione dell’art. 83 del d. lgs. cit. per asserita genericità dei criteri di valutazione fissati dalla lex specialis di procedura;

d ) l’erroneo apprezzamento delle proposte progettuali, asseritamente migliori, formulate con la propria offerta, di cui sarebbe stata pretermessa l’adeguata presa in considerazione; e ) la violazione del disciplinare di gara, quanto alla mancata estromissione della offerta tecnica della controinteressata, per aver asseritamente superato il prescritto numero massimo di pagine;


RITENUTO che il ricorso non appare, alla luce dei rilievi che seguono, fondato e merita di essere, conseguentemente, respinto (ciò che vale, incidentalmente, da esimere il Collegio dalla articolata eccezione di irricevibilità per tardività);


RITENUTO, in dettaglio e partitamente, che la doglianza inerente alla ventilata violazione della ordinaria tempistica procedimentale deve ritenersi concretamente inammissibile per carenza di interesse, in quanto non accompagnata dalla necessaria prospettazione di concreto pregiudizio che la denunziata violazione avrebbe in suo danno comportato, se del caso in termini di ingiusto vantaggio a favore della ditta aggiudicataria;


RITENUTO che infondato è il secondo motivo di gravame (con il quale si denunzia la pretermissione degli adempimenti procedimentali prefigurati all’art. 48 del d. lgs. n. 163 cit.), posto che, per comune intendimento, le possibili anomalie del procedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 48 d.lg. n. 163 cit. sarebbero al più a riverberarsi sulle singole posizioni dei concorrenti coinvolti dall'accertamento, determinando l'illegittimità dell'aggiudicazione eventualmente intervenuta in loro favore, ma giammai possono di per sé tradursi nell'illegittimità dell'intera procedura di gara, sul cui assetto complessivo non possono incidere situazioni di invalidità circoscritte individualmente, pena la lesione dei fondamentali principi di proporzionalità e di conservazione degli atti giuridici ( in terminis , da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 8 luglio 2010, n. 16615 e cfr. altresì,

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