TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-12-04, n. 201300823

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-12-04, n. 201300823
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300823
Data del deposito : 4 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00813/2001 REG.RIC.

N. 00823/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00813/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2001, proposto da:
Realco di A M &
C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. A M L, con domicilio eletto presso Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara n. 4;

contro

Comune di Olbia, rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L A in Cagliari, via Cugia n. 14;

per l'annullamento:

- del provvedimento del Dirigente del Settore urbanistica del Comune di Olbia in data 11.4.2001, prot. n. 19038, di rigetto dell'istanza di riqualificazione dell'area di proprietà della ricorrente in Olbia;

- degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ed, in particolare, del parere dell'Ufficio legale del Comune di Olbia in data 16.2.2001, n. 8760;

- per la consequenziale declaratoria dell'obbligo per il Comune di Olbia di integrare lo strumento urbanistico relativamente all'area di proprietà della ricorrente;

- nonchè per la condanna del Comune di Olbia, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 80/1998, al risarcimento del danno ingiusti patito dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Con il ricorso in esame è stato chiesto l’esame degli atti in epigrafe indicati.

Alla pubblica udienza del 27 novembre 2013 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso nel merito, insistendo tuttavia per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.

Pertanto al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente, la quale con ripetute previsioni urbanistiche lesive per la ricorrente -poi lasciate scadere- ha dato luogo alla presente controversia.

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