TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-11-29, n. 202201393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-11-29, n. 202201393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201393
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 01393/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00295/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C F, rappresentata e difesa dall'avvocato N L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F G in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;



contro

Comune Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio, Ufficio Territoriale del Governo di Lucca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;



per l'annullamento,

con il ricorso introduttivo del giudizio:

- del provvedimento prot. n. 70290 del 24.10.2017, ricevuto a mezzo posta il 7.12.2017, con il quale il Servizio Edilizia privata e pubblica del Comune di Camaiore ha respinto l'istanza della ricorrente prot. n. 4921 del 29.1.2016 (pratica edilizia E/2016/76) di accertamento di conformità ex art. 209, l.r.t. n. 65/2014 per alcune opere abusive eseguite su immobile di proprietà;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

E, con i motivi aggiunti depositati il 25 aprile2022:

- del provvedimento prot. 70290 del 24.10.2017, ricevuto a mezzo posta il 7.12.2017, con il quale il Servizio Edilizia privata e pubblica del Comune di Camaiore ha respinto l'istanza della ricorrente prot. n. 4921 del 29.1.2016 (pratica edilizia E/2016/76) di accertamento di conformità ex art. 209, l.r.t. n. 65/2014 per alcune opere abusive eseguite su immobile di proprietà, già impugnato con l'atto introduttivo del presente giudizio;

- dell'atto della Regione Toscana, Direzione regionale Difesa del Suolo e Protezione civile, Settore Genio civile Toscana Nord, sede di Lucca, datato 17.6.2017, conosciuto dalla ricorrente a seguito della relativa produzione nel presente giudizio da parte del Comune di Camaiore (doc. 7), con il quale il Dirigente dell'indicato Ufficio regionale, in risposta alla richiesta di nullaosta inoltrata dall'Ente locale sulla domanda di sanatoria edilizia della ricorrente, in ragione del mancato reperimento dei relativi provvedimenti abilitativi, afferma che l'intero compendio immobiliare di proprietà della ricorrente (i quattro corpi che lo compongono, individuati con le lettere A, B, C e D nella planimetria che figura tra gli allegati del doc. 10 delle produzioni in giudizio dell'Ente locale), e non soltanto le opere oggetto della citata istanza di sanatoria, è abusivo – in quanto realizzato in parte in violazione della fascia di rispetto ex art. 96, lett. F, RD 523/1904 e in parte su area demaniale idrica, senza autorizzazione in linea idraulica e titolo d'occupazione –, sollecita il Comune ad attivare «la procedura prevista dalla legge» e comunica le proprie valutazioni «all'Agenzia del Demanio per quanto di competenza»;

- dell'atto della Regione Toscana, Direzione regionale Difesa del Suolo e Protezione civile, Settore Genio civile Toscana Nord, ricevuto in data 31.1.2022 dal Comune di Camaiore, conosciuto dalla ricorrente a seguito della relativa produzione nel presente giudizio da parte dell'Ente locale (doc. 10), privo di data e numero di protocollo, con il quale, richiamate la richiesta di nullaosta ricevuta nel 2017 dal Comune di Camaiore e la «nota del 16/06/2017 (prot. 309907) nella quale questo Settore comunica che le opere oggetto di istanza risultano abusivamente realizzate dal punto di vista idraulico e pertanto si richiede[va] al Comune di Camaiore di attivare le procedure di competenza», dato atto del sopralluogo eseguito il 23.12.2021, il Dirigente afferma che (A) le porzioni dei corpi A, B e C ubicati sull'area demaniale del fosso Frantoiaccio (o Acquarella o Francescano), così come il tombamento dello stesso («per una lunghezza stimabile in 40,00 m circa»), «vista l'assenza di concessioni attive nel sito segnalato … sono riconducibili alla disciplina di cui agli art. 35 del DPR 380/2001 e art. 210 della L.R. 65/2014» e che (B) la «porzione di fabbricati ricadenti nella fascia di inedificabilità di 10 m. di cui all'art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904 privi di titolo edilizio (edificio C e D) sono riconducibili alla disciplina di cui agli art. 27 del DPR 380/2001 e art. 213 della L.R. 65/2014», invitando l'Ente locale ad assumere i provvedimenti indicati e indirizzando lo scritto in questione, tra gli altri, alla Prefettura di Lucca «per lo svolgimento delle proprie attività di cui all'art. 41 del DPR 380/2001»;

- della succitata «nota del 16/06/2017 (prot. 309907)» dell'Amministrazione regionale, per l'ipotesi in cui essa non coincida (considerata la diversa data riportata dall'Ufficio: 16 giugno 2017, anziché 17 giugno 2017) con l'atto indicato al secondo punto della presente elencazione;

- dell'atto della medesima articolazione regionale prot. 48019/P.080.075 del 7.2.2022, ricevuto a mezzo posta dalla ricorrente in data 7.3.2022, con il quale il Genio civile, sul presupposto dell'asserito carattere abusivo dell'occupazione dell'area demaniale in questione e richiamato il «Verbale di Accertamento Violazione n. 23», richiede alla sig.ra F «di regolarizzare la propria posizione dal punto di vista contabile provvedendo al pagamento delle indennità d'occupazione e delle imposte arretrate» relative agli ultimi 5 anni ex art. 40, Reg. 60/R/2016 e al contempo afferma che la medesima sig.ra F «è obbligata a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati»;

- del «Verbale di Accertamento Violazione n. 23», non conosciuto direttamente dalla ricorrente, richiamato nell'atto di cui al punto precedente;

- ove occorrer possa, del processo verbale per accertamento di violazione 11/2022, datato 26.1.2022, ricevuto dalla ricorrente a mezzo posta il 7.3.2022, notificato ex art. 14, legge 689/1981, con il quale il medesimo Ufficio regionale prospetta l'applicazione di una sanzione pecuniaria sempre in ragione del carattere asseritamente abusivo del compendio di proprietà della sig.ra F e del tombamento del fosso in parola «non risultando agli atti di Ufficio pratiche di concessione attive relative all'opera su descritta»;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Camaiore e dell’Agenzia del Demanio con l’Ufficio Territoriale del Governo di Lucca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il dott. P G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La signora C F è proprietaria dell’abitazione posta nel Comune di Camaiore, alla via Acquarella 18/A, costituita, nel suo assetto legittimo, da porzione di un più ampio fabbricato bifamiliare e da un ulteriore manufatto a uso ripostiglio, separati da una piccola area scoperta.

L’immobile è stato interessato dalla realizzazione di alcuni interventi edilizi abusivi, consistenti nella costruzione di un nuovo volume di collegamento fra i due fabbricati originari, nonché nella demolizione e ricostruzione della copertura del locale ripostiglio, con contestuale cambio di destinazione d’uso (da rimessa a cucina-soggiorno), nella realizzazione di un nuovo vano tecnico per ricovero caldaia e nel cambio d’uso di altro vano (da cucina a camera). Precisa la signora F che il lotto sul quale insiste l’abitazione è attraversato in tutta la sua lunghezza dal tratto tombato di un corso d’acqua, denominato “rio Acquarella” o “rio Francescano”.

A seguito dell’avvio, nei suoi confronti, di un procedimento sanzionatorio in ordine ai predetti

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