TAR Aosta, sez. I, ordinanza cautelare 2017-05-09, n. 201700013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, ordinanza cautelare 2017-05-09, n. 201700013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201700013
Data del deposito : 9 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2017

N. 00022/2017 REG.RIC.

N. 00013/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00022/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2017, proposto da:

E P, rappresentato e difeso dagli avvocati C A, L M A, con domicilio eletto presso R J in Aosta, avenue Conseil Des Commis 8;

contro

-Regione Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso R J in Aosta, piazza Deffeyes, 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio eletto presso R J in Aosta, piazza Deffeyes N. 1;

-Consiglio Regionale della Valle D'Aosta non costituito in giudizio;

nei confronti di

-A P, C N, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, A T C, con domicilio eletto presso G B in Saint Christophe, Località Grande Charrière 46;

-Paolo Contoz non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale della sessione straordinaria del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta tenutasi in data 10 marzo 2017 e di ogni conseguente provvedimento ivi adottato dal Consiglio Regionale ed in particolare:

- della deliberazione n. 2647/XIV del 10.03.2017 avente ad oggetto « Presa d'atto della sospensione di diritto dalla carica dei consiglieri regionali Donzel Raimondo e Fontana Carmela, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e loro temporanea sostituzione con i signori Cout Orfeo e Padovani Andrea, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33. Convalida dei neo-consiglieri e giuramento del neo-consigliere Padovani Andrea »;

- della deliberazione n. 2648/XIV del 10.03.2017 avente ad oggetto « Presa d'atto della sospensione di diritto dalla carica del consigliere regionale La Torre Leonardo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e sua temporanea sostituzione con il signor Norbiato Carlo ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33. Convalida e giuramento del neo-consigliere »;

- della deliberazione n. 2649/XIV del 10.03.2017 avente ad oggetto « Presa d'atto della sospensione di diritto dalla carica del consigliere regionale Vierin Marco, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e sua temporanea sostituzione con il signor Contoz Paolo, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33. Convalida e giuramento del neo-consigliere »;

- della deliberazione n. 2650/XIV del 10.03.2017 avente ad oggetto « Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione (ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7 agosto 2007, n. 21) », con cui il Consiglio, dopo aver approvato la mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, al fine della cessazione dalla carica dello stesso, ha indicato il consigliere regionale Pierluigi Marquis quale candidato alla carica di Presidente, nonché i signori Restano Claudio, Viérin Laurent, Roscio Fabrizio, Chatrian Albert, Chantal Certan, Bertschy Luigi e Borello Stefano quali nuovi componenti della Giunta Regionale;

- di ogni atto preordinato, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso con quelli espressamente impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Valle D'Aosta e di A P e di C N;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 la dott.ssa G F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio rileva, sulla base di una delibazione propria della fase cautelare, che:

-la sospensione dei 4 consiglieri regionali è stata disposta in applicazione di una legge nazionale che disciplina una tipologia “speciale” (L. Severino, art. 8 D.Lgs. 235/2012) di sottrazione provvisoria di cariche politiche (necessitata), a seguito di condanna penale non definitiva della Corte d’Appello di Torino;

-la norma disciplina ed affronta una situazione “patologica” dell’organo rappresentativo (nel caso di specie Consiglio regionale della Valle d’Aosta);

-non sussiste a livello regionale una correlata legislazione che disciplini gli effetti (ed eventuali diverse modalità) in termini “propri”, peculiari ed autonomi;
ipotesi ammessa dalla legge nazionale che fa salva l’operatività di eventuali norme regionali speciali;

-il principio sancito a livello nazionale è che in caso di disposta sospensione (per recepimento di effetti di una condanna penale) i soggetti che non ricoprono (provvisoriamente) più una carica non possono essere computati nel <quorum strutturale>
dell’organo;
ciò al fine di evitare che tali soggetti (sospesi) possano influenzare comunque , con la loro assenza, l’operatività dell’organismo;

-la volontà della legge “speciale” è sostanzialmente quella di “neutralizzare” totalmente una partecipazione, ancorchè in forma indiretta (cioè con la non presenza), di soggetti sospesi in quanto impossibilitati a far parte del Consiglio;

-la legge nazionale sancisce un principio di riforma nel regime delle cariche pubbliche che si impone anche alle autonomie speciali, le quali possono eventualmente “rielaborarlo”, rispettandone comunque la “ratio”;

-né può condividersi la tesi che , sussistendo a livello regionale locale un principio statutario, costituzionale, relativo al quorum strutturale “ordinario”, non sarebbe possibile depotenziare tale previsione;

-la necessità, imprescindibile, della presenza di almeno 18 consiglieri regionali (su 35) per formare le adunanze, attiene alla previsione “ordinaria” del funzionamento dell’organo-Consiglio regionale;
trattasi di norma fisiologica dettata per il funzionamento dell’organo politico;

-non così è strutturata la previsione, contenente un principio di riforma nazionale, della L. Severino, limitativa per il singolo componente, ma con ricaduta sul funzionamento dell’organo;

- sino alla “sostituzione” provvisoria, con la nomina e convalida dei supplenti, i soggetti sospesi non hanno titolo, “non potendovi” partecipare, ad incidere sulle dinamiche della formazione dell’ organo (con scelte partecipative, di astensioni, …), che è stato privato “di diritto” del loro contributo;

-in conclusione, ad un esame sommario tipico della trattazione cautelare, i 4 componenti sospesi, non avendo titolo giuridico per poter partecipare alle sedute Consiglio, non potevano essere computati nel “quorum strutturale”, il quale, per l’effetto, non poteva più essere parametrato al numero di componenti di carica “ordinaria” (35), ma doveva essere considerato in riferimento al numero dei soggetti che potevano effettivamente “disporre” della carica;, con relativo “abbassamento” del quorum

si ritiene pertanto che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del proposto gravame non sono tali da giustificare l’accoglimento della richiesta misura cautelare;

si dispone fin d’ora, tenuto altresì conto della delicatezza della materia controversa coinvolgente l’attività istituzionale della Regione, di fissare la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 12 settembre 2017.

Si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio di questa fase cautelare.

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