TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-06-24, n. 202412746

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-06-24, n. 202412746
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412746
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 12746/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00515/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V L V e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

per l'annullamento

dell'annotazione inserita sul Casellario Informatico istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016, comunicata il 10 dicembre 2021, all'esito del procedimento avviato in data 26 luglio 2021 – Fascicolo -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dell'Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS- e della -OMISSIS-;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il -OMISSIS- (di seguito anche solo “-OMISSIS-”) è risultato aggiudicatario della procedura sopra soglia comunitaria volta all’affidamento della gestione di -OMISSIS-, suddivisa in n. 3 lotti, mediante la stipula di accordi quadro, indetta dall’A.s.l. -OMISSIS- con deliberazione a contrarre del 9 gennaio 2020.

All’aggiudicazione, disposta, per tutti e 3 i lotti, con determina del Direttore generale del 31 dicembre 2020, ha fatto seguito la stipula, in data 19 marzo 2021, dei contratti.

In data 7 aprile 2021, tuttavia, l’amministratore e una dipendente con funzioni di coordinatrice della -OMISSIS- -OMISSIS-, designata dal -OMISSIS- per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono stati raggiunti, unitamente al Direttore del Dipartimento di salute mentale dell’A.s.l., da misure cautelari personali, in quanto sospettati di accordi fraudolenti volti a “pilotare” l’esito della procedura di gara a favore de -OMISSIS-;
nonostante la rinuncia del pubblico ministero alla richiesta di misure cautelari interdittive ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nei confronti di quest’ultima in ragione delle misure di self cleaning adottate, la stazione appaltante, con delibera del 27 aprile 2021, n. 682, ritenendo che «le indagini st [essero] portando in rilievo una forte collusione tra dipendenti dell’amministrazione sanitaria e rappresentanti dell’operatore economico aggiudicatario di tutti e tre i lotti» , attuata mediante interventi sul capitolato tecnico e sui nominativi dei componenti della commissione giudicatrice, ha decretato la risoluzione dei contratti stipulati con il -OMISSIS- e l’annullamento dell’intera procedura di gara, in quanto «sviluppatasi sulla base di un capitolato speciale redatto nel perseguimento di interessi privati e non pubblici» , con contestuale segnalazione della vicenda all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “A.n.a.c.”), ai fini dell’inserimento della notizia nel casellario dei contratti pubblici di cui all’art. 213, co. 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “codice”).

A conclusione del procedimento, l’A.n.a.c., con provvedimento del 10 dicembre 2021, ha iscritto il -OMISSIS- nel casellario «per grave illecito professionale commesso durante l’espletamento di tutta la procedura di gara…» .

2. Avverso il provvedimento di annotazione, il -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento, per «Violazione e falsa applicazione dell’art. 213 co. 10 del dlgs n. 50/2020 - Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, artt. 17 e 18;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa - illogicità manifesta - insussistenza dei presupposti»
, in quanto gli accadimenti ai quali è stata data pubblicità non sarebbero in alcun modo indicativi della sua inaffidabilità né corrisponderebbe al vero l’affermazione di una «forte collusione tra dipendenti dell’amministrazione sanitaria e rappresentanti dell’O.E. aggiudicatario di tutti e tre i lotti» , tenuto conto che quest’ultimo non è stato destinatario di alcuna misura ex d.lgs. 231/2001 e che la responsabilità delle consorziate esecutrici non si estende al -OMISSIS-, sulla base anche dell’art. 48 del codice;
la scelta di procedere con l’annotazione riposerebbe, pertanto, su una motivazione contraddittoria e su una forzatura del quadro normativo e regolamentare in materia di gestione del casellario, avuto riguardo alla causa della risoluzione contrattuale, rinvenibile non già in un inadempimento dell’impresa, bensì in «finalità cautelative e sanzionatorie» ;
la notizia sarebbe, in ogni caso, «incompleta», in quanto l’A.n.a.c. non avrebbe fatto menzione della proposizione del ricorso avverso la determina di annullamento/risoluzione dinanzi al T.A.R -OMISSIS- (rg. -OMISSIS-).

3. In data 22 gennaio 2022 si è costituita la -OMISSIS- -OMISSIS-, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

4. In data 17 febbraio 2022 si è costituita l’A.s.l. -OMISSIS-.

5. In data 24 febbraio 2022 si è costituita l’A.n.a.c.

6. Con memoria in data 11 novembre 2022, la stazione appaltante, dopo aver ripercorso la genesi dell’affidamento a favore del -OMISSIS- e i fatti successivi all’emersione delle ipotesi di reato ex art. 353 c.p. a carico dell’amministratore e della dipendente de -OMISSIS-, nonché del Direttore del Dipartimento di salute mentale dell’A.s.l., che hanno condotto all’annullamento della gara, alla risoluzione dei contratti, all’indizione d’urgenza di una procedura negoziata per l’individuazione di un nuovo contraente e alla segnalazione, con nota in data 21 maggio 2021, successivamente integrata in data 4 agosto 2021, all’A.n.a.c., ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto l’estromissione dal giudizio, non avendo adottato il provvedimento gravato né potendosi considerare alla stregua di un controinteressato;
nel merito, ha evidenziato «l’indiscutibile doverosità dell’obbligo informativo che incombeva sull’ASL a seguito dell’emergere delle vicende attenzionate dalla Magistratura Penale» e l’incidenza delle vicende penali riguardanti gli amministratori di una società sulla configurabilità di un illecito professionale;
infine, ha fornito aggiornamenti sul contenzioso instaurato dal -OMISSIS- e da -OMISSIS- dinanzi al giudice amministrativo, che, in sede cautelare, ha ritenuto non irragionevole la scelta del committente pubblico di sciogliere anticipatamente i contratti con tali soggetti.

7. In vista dell’udienza pubblica del 18 giugno 2024, le parti hanno depositato ulteriori memorie:

- la Soc. -OMISSIS-, con memoria in data 31 maggio 2024, ha, innanzitutto, formulato istanza di riunione del presente giudizio con quello iscritto al rg -OMISSIS-, dalla stessa proposto avverso la medesima annotazione, diretta anche nei suoi confronti, con contestuale richiesta di rinvio dell’udienza pubblica già fissata per il primo;
nel merito, ha insistito sulle misure di self cleaning adottate dalla società per dissociarsi dalle condotte criminose dei soggetti indagati, tra cui l’allontanamento, in data 8 aprile 2024, cioè il giorno successivo alla notizia dell’esecuzione delle misure cautelari nei loro confronti, dell’amministratore coinvolto dal consiglio di amministrazione e la sospensione cautelare del rapporto di lavoro con lo stesso e la sua collaboratrice, la redazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 e l’avvio, in data 7 dicembre 2021, di un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore decaduto per «una serie di operazioni finanziarie da questi poste in essere nel corso della sua gestione in danno della Cooperativa, emerse dopo il suo arresto» ;
ha, poi, contestato l’utilità dell’annotazione, a causa dell’insussistenza di qualsiasi illecito professionale o profilo di colpa a suo carico, che sarebbe dimostrata: (i) dalla decisione del giudice penale di non procedere nei confronti della società: (ii) dall’archiviazione disposta dalla stessa A.n.a.c. in data 24 marzo 2023 nel procedimento ex art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, all’esito del quale l’Autorità ha riconosciuto «sia la tempestività delle misure di ravvedimento operoso deliberate dalla Società il giorno seguente all’adozione delle misure cautelari, sia la volontà della Società di riorganizzare la propria governance per isolare le condotte illecite contestate e prevenire nuove ipotesi di reato» , con conseguente «affievolimento» delle «esigenze di recupero e di salvaguardia della legalità sottese all’adozione di misure straordinarie nei confronti della Società» , anche per effetto della risoluzione dei contratti acquisiti illecitamente;
(iii) dalla sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, che ha accertato la «genuinità della dissociazione» , nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato del 31 maggio -OMISSIS-, e del T.A.R. -OMISSIS-, che hanno “riabilitato” la -OMISSIS- -OMISSIS- alla partecipazione alle gare d’appalto, escludendo che «sia [mai] intervenuta…la perdita dei requisiti generali ex art. 80» ;

- l’A.n.a.c., in data 28 maggio 2024, ha depositato, tra l’altro, una visura del casellario informatico dalla quale emerge che al codice fiscale del consorzio ricorrente non è associata alcuna annotazione;

- il -OMISSIS-, con memoria in data 1° giugno 2024, opponendosi all’estromissione dell’A.s.l. -OMISSIS-, ha ribadito «la propria assoluta estraneità alle vicende penali che hanno investito esclusivamente l’ex legale rappresentante e una dipendente, non apicale, della Cooperativa “-OMISSIS-”» , richiamando, in proposito, le diverse conclusioni alle quali è giunta l’A.n.a.c. in un altro procedimento di annotazione instaurato nei confronti de -OMISSIS- (n. -OMISSIS-/sr), in cui ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento al -OMISSIS- in quanto «atto dovuto… per correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa» , senza formulare alcun addebito a suo carico;
da ultimo, ha sollevato dubbi sul significato della visura depositata dall’A.n.a.c. il 28 maggio 2024, anticipando che, laddove implicasse la «cancellazione definitiva dell’annotazione, risultante da apposito provvedimento dell’Autorità, di data e contenuto ignoti, l’odierno ricorso diverrebbe improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse» ;

- l’A.n.a.c., con memoria in pari data, ammettendo di aver compiuto un «errore materiale» inserendo l’annotazione a carico del -OMISSIS-, ha segnalato di averne disposto la cancellazione in data 24 maggio 2024;

- la -OMISSIS- -OMISSIS-, con memoria di replica in data 7 giugno 2024, ha invocato l’estensione degli effetti della disposta cancellazione al giudizio rg -OMISSIS-;

- l’A.s.l. -OMISSIS-, con memoria di replica in pari data, ha riaffermato la legittimità del proprio operato alla luce della doverosità dell’obbligo informativo assolto nei confronti dell’A.n.a.c. con la segnalazione della risoluzione contrattuale e della tardività delle misure di self cleaning adottate da -OMISSIS-.

8. All’udienza pubblica del 18 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Va preliminarmente respinta la richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, avanzata dall’A.s.l. -OMISSIS-, ponendosi la legittimità del provvedimento di annullamento/risoluzione dalla stessa adottato come accertamento pregiudiziale rispetto al sindacato di legittimità sul provvedimento dell’A.n.a.c. impugnato, seppure ai limitati fini di una verifica dell’utilità dell’annotazione, e apparendo «l’instaurazione di un contraddittorio pieno ed effettivo con la stazione appaltante» necessario «a fini istruttori» (T.A.R. Roma, I-Q, ord. 23 febbraio 2023, n. 3161).

10. Va parimenti disattesa la richiesta della -OMISSIS- -OMISSIS- di riunione del presente giudizio con quello iscritto al rg -OMISSIS-, non potendosi considerare la sua posizione pienamente assimilabile a quella del -OMISSIS- ricorrente ed essendo quest’ultima, sulla scorta dei fatti sopravvenuti in corso di giudizio, suscettibile di immediata definizione.

11. Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la cancellazione dell’annotazione, documentata dall’A.n.a.c. con il deposito, in data 28 maggio 2024, della visura del casellario, in cui, alla data del 24 maggio 2024, nulla è risultato a carico del -OMISSIS-, e confermata dalla stessa Autorità con la memoria del 1° giugno 2024, coincide integralmente il petitum del ricorso, costituito dall’annullamento del provvedimento di annotazione.

12.

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