TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-07-24, n. 202008703

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-07-24, n. 202008703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008703
Data del deposito : 24 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2020

N. 08703/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14217/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14217 del 2018, proposto da:
E A, J A, C B, E C, G C, E C, L D C, B C, A C, G D B, E D G, F D L, G D, M F, B G, S G, I I, R I, S L L, P M, S M, G M, E M, C M, A P, F P, M P, J R, M R, C R, G R, L R, M S, L S, S T, A T, V R T, A V, M V, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n. 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Verona, Universita' degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università di Pisa, in persona del Rettore p.t., , rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci, Laura Ciuccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Toniolo in Padova, Riviera Tito Livio, 6;

nei confronti

Giuseppina Pirrotta, Antonia Palamara non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto, ignoti data e numero, di approvazione e pubblicazione della graduatoria nazionale definitiva di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2018/2019;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Università di Pisa e di Università degli Studi di Padova e di Universita' degli Studi Verona e di Universita' degli Studi Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in esame, proposto da un elevatissimo numero di soggetti (come in epigrafe nominati) sono stati impugnati tutti gli atti della procedura in epigrafe specificati e la conclusiva graduatoria di merito, formatasi all’esito delle prove concorsuali di accesso alla facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2018/2019.

Nell’impugnativa sono stati prospettati i seguenti motivi di gravame:

1) Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione al corso di laurea in medicina ed odontoiatria a.a. 2018/2019;
violazione artt. 3, 33 e 34 Cost.;
violazione art. 3 comma 1 e 2 l. 264/99;
eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta;

2) Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione al corso di laurea in Medicina ed Odontoiatria a.a. 2018/2019;
contrasto norme comunitarie;
violazione artt. 3, 33 e 34 cost.;
violazione art. 3 l. 264/99;

3) Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione al corso di laurea in medicina a.a. 2018/2019 – contrasto norme comunitarie;
violazione art. 3 l. 264/99;
eccesso di potere illogicita’ manifesta;

4) Mancata copertura di posti disponibili per il contingente 2018/2019;
violazione artt. 3, 33 e 34 cost.;
violazione e/o falsa applicazione legge n. 264/99: parte ricorrente eccepisce, altresì, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono la copertura di tutti i posti disponibili ovvero i posti riservati a studenti extracomunitari vacanti ed inoptati che sarebbero dovuti essere resi, espressamente, disponibili per gli studenti comunitari;

5) Mancata copertura di posti disponibili per il contingente 2018/2019;
violazione artt. 3, 33 e 34 cost.;
violazione e/o falsa applicazione legge n. 264/99;
il D.M. impugnato è, per i ricorrenti, illegittimo nella parte in cui, all’art. 10, punto 10, ha sancito la chiusura delle graduatorie a seguito di apposito provvedimento ministeriale;

6) Violazione e falsa applicazione art. 4 della legge n. 264/1999;
eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicita’;
violazione dei principi di trasparenza e par condicio in tema di concorsi pubblici: i ricorrenti rivendicano l’attribuzione di un punteggio maggiore per diversi motivi, legati principalmente alla formulazione asseritamente erronea di diversi dei quesiti somministrati durante la prova.

Parte ricorrente si riferisce in particolare: alla “domanda di cultura generale” n. 21, in quanto l’oggetto di essa non farebbe parte del programma di studio dell’ultimo anno delle scuole superiori, in palese violazione della Legge n. 264/1999;
vi sarebbe inoltre ambiguità del quesito in ragione dell’inserimento dello stesso nella sezione “cultura generale” (mentre è attinente alla materia di geometria);

7) Censure afferenti ad altri quesiti:

la domanda di biologia n. 27, secondo i ricorrenti, sarebbe “ambigua”;
il Miur ha ritenuto valida la risposta A), come si evince dall’elenco allegato ma la menzionata domanda reca più di una risposta presumibilmente corretta, risultando, pertanto, fuorviante: esistono sia batteriofagi con DNA a singolo filamento e batteriofagi con DNA a doppio filamento e ciò non è specificato in domanda;
dal momento che la replicazione del DNA è semiconservativa, per i primi l’unica risposta corretta risulta essere la C);
per i batteriofagi con DNA a doppio filamento la risposta corretta è la A. Il quesito n. 27, dunque, tra le varie opzioni, reca più risposte potenzialmente corrette. Con riferimento alla domanda di chimica n. 41, si deduce che la risposta che il Miur ritiene corretta, sarebbe in realtà errata. Secondo il Ministero, la risposta corretta è la A), come da elenco allegato, tuttavia essa è errata, in quanto le forze di V d W riguardano le molecole, non gli atomi. Anche tale quesito, dunque, tra le varie opzioni, reca più risposte potenzialmente corrette, pertanto, “deve dar vita all’attribuzione del punteggio promesso come specificato nella tabella allegata”;

8) Violazione e falsa applicazione art. 4 della legge n. 264/1999: altre criticità concernono la domanda di biologia n. 25.

I quesiti di logica nn. 5 e 10, viceversa, hanno indotto in errore i candidati, in quanto l’ “operatore negoziale”, viene indicato con simboli differenti. Invero, nella domanda n. 5 è indicato con il simbolo (~), ed invece nella domanda n. 10 è indicato con il differente simbolo (–,). L’aver utilizzato un simbolo differente non è certamente corretto dal punto di vista formale, contravvenendo alla regola secondo cui i quesiti devono recare tutti la stessa terminologia. Anche la domanda n. 24, per parte ricorrente, “risulta mal posta” in quanto il Miur ha ritenuto corretta la risposta A), come risulta dall’elenco allegato;
tuttavia, si eccepisce che la domanda, posta in tal modo, risulta essere estremamente precisa, pertanto, avrebbe richiesto la predisposizione di una risposta altrettanto precisa nonché completa, requisito che nel caso in esame, non è stato rispettato (la difesa dei ricorrenti richiama la relazione redatta dalla dott.ssa I R, allegata e richiamata da parte ricorrente).

Anche la domanda di logica n. 20 reca due risposte potenzialmente corrette.

9) Violazione e/o falsa applicazione art. 4 legge n. 264/1999: la presenza di quesiti errati e/o ambigui avrebbe avuto un effetto disorientante sui candidati determinando uno “spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”;

10) Violazione art. 4 legge n. 264/1999;
artt. 3, 34 e 97 Cost;
eccesso di potere per manifesta irragionevolezza: la prova di concorso risulta connotata da diversi profili di illegittimità: in base all’Allegato A sono stati predisposti 2 quesiti cultura generale;
20 di ragionamento logico;18 di biologia;
12 chimica;
8 di fisica e matematica. I quesiti di logica hanno caratterizzato in maniera decisiva l’intero test di ammissione a Medicina mentre dalla lettura dell’art. 4 della legge n. 264/99, parte ricorrente ricava che i test di ammissione dovrebbero essere composti per metà da domande di cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore.

In subordine, nel denegato caso di rigetto delle censure sopra elencate, parte ricorrente articola i seguenti ulteriori motivi:

11) Violazione d.m. n. 337 del 26/04/2018 dei bandi di concorso;
degli artt. 3 e 97 cost;
e del principio dell’anonimato;
Violazione del giusto procedimento in relazione ad irregolarità verificatesi presso le Università: di Salerno, di Palermo, di Catania, Napoli (sede Monte S. Angelo e sede Palapartenope);
Federico II;

12) Violazione dei principi di trasparenza e par condicio in tema di concorsi pubblici;
13) Violazione del principio dell’anonimato.

Si è costituito in giudizio il MIUR per resistere al ricorso.

Si sono altresì costituite l’Università degli studi di Padova e l’Università degli studi di Pisa, svolgendo entrambe ampie controdeduzioni di rito e di merito avverso il ricorso porposto.

Con ordinanza collegiale n. 119 dell’11.1.2019 il Collegio ha richiesto al MIUR adempimenti istruttori, con particolare riguardo al numero dei posti messi a concorso e alla correttezza, o meno, degli specifici quesiti contestati;
con la medesima ordinanza è stata anche disposta l’integrazione del contraddittorio a cura della parte ricorrente, che ha provveduto di conseguenza.

L’Amministrazione ha depositato i chiarimenti richiesti il 21 maggio 2019.

Con ulteriore ordinanza n. 3024 del 24 maggio 2019, visto l’art. 55, comma 10, c.p.a., è stata disposta la trattazione della causa nel merito, avendo il Collegio ritenuto la domanda cautelare, in parte inammissibile, in parte tutelabile soltanto con la fissazione dell’udienza di merito ex art. 55 comma 10 c.p.a.;
nell’ordinanza si rileva anche il possibile carattere assorbente, nel caso di specie, della questione preliminare di ammissibilità del gravame (implicante la stessa istanza cautelare), tenuto conto dei limiti che caratterizzano il ricorso collettivo, proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.

In data 13.5.2020 la difesa dei ricorrenti ha prodotto la nota dell’Amministrazione contenente l’elencazione dei nominativi dei ricorrenti che, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3991 del 2019 (di riforma dell’ordinanza cautelare di questa Sezione), sono stati “assegnati” alle diversi sedi universitarie di loro interesse per l’immatricolazione con riserva (a condizione che abbiano riportato un punteggio superiore al minimo di 20 punti e che abbiano confermato nei termini l’interesse all’immatricolazione ai sensi del d.m. n. 337/2018). I nominativi indicati nella menzionata nota ministeriale sono i seguenti: Diglio Giuliana, Ferrucci Michele, Casella Elisabetta, Troisi Valeria Rita;
Paciello Alessandro, Cennamo Luigi Davide, Montanaro Giorgia Peluso Michela Graziani Simona Di Giorgio Elisabetta.

Il difensore di parte ricorrente ha chiarito che “I ricorrenti attualmente immatricolati sono i seguenti: Casella Elisabetta, Cennamo Luigi Davide, Montanaro Giorgia, Paciello Alessandro, Di Giorgio Elisabetta, Graziani Simona, Peluso Michela (cfr. memoria 22.5.2020).

Nell’approssimarsi dell’udienza di merito il difensore di parte ricorrente ha anche prodotto in più riprese dichiarazioni di numerosi propri assistiti nelle quali si rinuncia al presente ricorso oppure si dichiara il venir meno dell’interesse alla sua definizione (dichiarazioni prodotte in giudizio nelle seguenti date: 13.5.2020;
4.6.2020), con riguardo ai seguenti nominativi: Vaiuso Alberto, Toteda Sara, Cercone Bruno, Rosamilia Lara, Trimarchi Antonino, Bove Caterina, Grassini Benedetta.

All’udienza del 24 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, di dover confermare quell’univoco orientamento, già espresso dalla Sezione, che esclude la possibilità di configurare l’improcedibilità dell’impugnativa per presunto “consolidamento della posizione del candidato”, ritenendo tale istituto, invero, estraneo alle norme processuali - che assegnano al provvedimento amministrativo di ammissione con riserva, assunto (come nel caso di specie) soltanto per doverosa esecuzione dell’ordinanza cautelare, valenza meramente interinale ed effetti del tutto provvisori rispetto alla pronuncia definitiva di merito che, a seconda dell’esito, assorbe oppure travolge l’ordinanza stessa - e, comunque, non pertinente ad una procedura a carattere concorsuale (e non idoneativo) quale quella per cui è causa (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 11 settembre 2018, n. 9253;
id. 13 aprile 2018, n. 4105;
id. 14 novembre 2017, n. 11313;
id. 14 novembre 2017, n. 11312).

Ne consegue, pertanto, che la mera ammissione con riserva per effetto di una pronunzia cautelare - per sua natura interinale e provvisoria - non consenta, di per sé, di ritenere consolidata, per effetto del corso di studi intrapreso, la posizione di chi ne abbia beneficiato per effetto del mero decorso del tempo (in tal senso, da ultimo, questa Sezione III, n. 7768/2019).

Osserva, inoltre, il Collegio come non sia nemmeno possibile ritenere che il consolidamento della posizione di alcuni ricorrenti possa, nel caso di specie, derivare dalla documentazione versata in atti a ridosso dell’udienza di discussione, così come dall’eccezione di improcedibilità per cessata materia del contendere (c.d consolidamento, quanto meno con riguardo ad alcuni dei nominativi, come riportati nella superiore narrativa in fatto) – anch’essa da disattendere - non rinvenendosi in giudizio documenti provenienti dall’Ateneo che, attestando la immatricolazione in corso di causa di alcuni ricorrenti pleno jure (e non con riserva), siano idonei a superare la posizione (per sua natura interinale), attribuita dal favorevole provvedimento cautelare.

2. Sempre in via preliminare, poi, occorre sottolineare come il ricorso in esame si inserisca in un’ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni della Sezione, che può senz’altro ricorrere, in assenza di nuovi spunti valutativi, ad una motivazione espressa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., che dimostra l’infondatezza di tutte le censure oggi in esame, corrispondenti a motivi già trattati e respinti dalla Sezione, anche con riguardo alla tornata in oggetto, da ultimo nelle seguenti pronunce: 11 ottobre 2019, n. 11799;
8 novembre 2019, n. 12879;
31 ottobre 2019, n. 12539;
3 marzo 2020, n. 2768;
18 marzo 2020, n. 3354). Richiamando, per il resto, i pertinenti contenuti delle pronunce citate, il Collegio ritiene di dovere qui approfondire, per i suoi riflessi sulla stessa ammissibilità del gravame, le sole argomentazioni difensive, riferite alla presunta irregolarità di alcuni quesiti.

3. Al riguardo la Sezione ha già osservato (da ultimo con la sentenza 3 marzo 2020, n. 2768) che l’eventuale accoglimento comporterebbe, non arbitraria assegnazione di punti aggiuntivi a singoli ricorrenti, ma, in prima battuta, riformulazione virtuale della graduatoria, per verificare il superamento della prova di resistenza da parte degli stessi. Si ritiene pertanto opportuno un preliminare chiarimento, in ordine ai limiti del riscontro giurisdizionale di legittimità su atti, che siano come quelli in esame espressione di discrezionalità tecnica.

L’istruttoria, al riguardo espletata, corrisponde alla significativa evoluzione, registrata al riguardo nella cognizione del Giudice Amministrativo, al quale era precluso in passato qualsiasi apprezzamento su tali valutazioni, in quanto riservate all’Amministrazione e incensurabili nel merito;
nel corso degli anni, però, si è cominciato ad ammettere che anche le determinazioni di natura tecnico-scientifica potessero ritenersi viziate, se poste al di fuori di qualsiasi ambito di esattezza o attendibilità, ovvero ove non fossero stati rispettati parametri di univoca lettura, nonché orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201;
Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888;
27 maggio 2014, n. 3357;
16 aprile 2012, n. 2138;
18 novembre 2008, n. 694;
TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).

L’indagine, tuttavia, deve limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’accertamento del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto, o – per quanto qui specificamente interessa – al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (cfr. Cass., SS.UU., 5 agosto 1994, n. 7261 e successiva giurisprudenza consolidata).

In presenza di valutazioni, come quelle emergenti nel caso di specie, non possono quindi essere svolte considerazioni su mere scelte soggettive non ancorate a dati indiscutibili, o che taluno possa ritenere non adeguatamente espresse, o semplicemente migliorabili sul piano della chiarezza espositiva riguardanti la formulazione dei quesiti, non essendo configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile, in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento, ovvero che non siano riconducibili a scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare, riservate a giovani in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato non esclude la possibilità di una consulenza tecnica d’ufficio, purché però modulata in termini tali, da non oltrepassare i limiti sopra indicati e, quindi, purché limitata alla verifica di questioni, la cui erroneità possa essere oggetto di concreto riscontro, senza sovrapporre però il parere soggettivo dell’ausiliario del giudice all’apprezzamento insindacabile dell’Amministrazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694 e 4 dicembre 2009, n. 7613).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene sufficiente il raffronto – già attualmente possibile – fra le opposte perizie di parte, tenuto conto dei limiti del riscontro di legittimità da effettuare.

L’insindacabilità nel merito delle valutazioni discrezionali corrisponde, d’altra parte, a ragioni evidenti di interesse pubblico, non potendosi altrimenti configurare in tempi ragionevoli la cura degli interessi della collettività (nel settore in esame, per gli effetti paralizzanti che investirebbero qualsiasi esame o concorso, qualora al giudice fosse consentito un vero e proprio riesame – condotto autonomamente, o tramite propri esperti – delle valutazioni espresse dagli organi competenti).

Per quanto riguarda i quesiti, contestati nel caso di specie, occorre richiamare, ancora una volta, l’art. 74 c.p.a., che consente una motivazione in forma semplificata in presenza di precedenti specifici, da cui non si ravvisino ragioni per discostarsi.

Come già osservato nella citata sentenza n. 2768/2020, “Non è quindi senza rilievo che le contestazioni, riferite al quesito n. 20, siano già state respinte con sentenze di questo Tribunale, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1735, 14 maggio 2019, n. 6014 e 11 ottobre 2019, n. 11799;
con la citata sentenza n. 6014/19, inoltre, sono state ritenute infondate le contestazioni, riferite ai quesiti nn. 27 (oggetto anche della sentenza n. 11799/19) e 41. In relazione a tutti i quesiti oggetto del presente ricorso si veda infine al sentenza n. 12042/2019.

Tali conclusioni negative appaiono meritevoli di conferma, pur in presenza di ulteriori argomentazioni, prospettate dall’attuale parte ricorrente.

Nel quesito n. 20, in primo luogo, si chiede l’interpretazione di un testo, il cui autore espone, nel 1979, un’evoluzione del proprio convincimento, circa la natura della genetica, quarant’anni prima ritenuta un ramo della botanica e della zoologia, ma al momento della stesura del brano valutata come la “disciplina che ha portato l’indagine biologica verso le frontiere più avanzate”: la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione (ovvero: “alla fine degli anni settanta, la genetica rappresentava la più avanzata fra le scienze biologiche”), tratta dalle citate parole conclusive, risulta semplice e congrua. Appare invece discutibile che l’opinione, dallo stesso autore riferita ad un lontano passato, potesse assumersi come definizione della genetica secondo il medesimo, per di più espressa col presente indicativo del verbo (“la genetica è un ramo della botanica e della zoologia” e non ad esempio – più correttamente – “la genetica poteva un tempo ritenersi…”, o espressioni analoghe, che non contrastassero con l’intero contesto valutativo).

Nella stessa relazione tecnica di parte non si evidenzia, in effetti, un errore, ma si esprime l’opinione che, nel quesito di cui trattasi, le risposte avrebbero dovuto essere meglio specificate: in quella ritenuta corretta, in particolare, precisando “rispetto a che cosa o a quale aspetto specifico la genetica è stata ritenuta la disciplina più avanzata”. Di tale precisazione, tuttavia, non si comprende la necessità, richiedendo il quesito solo di scegliere la definizione più corretta per la genetica, secondo l’autore del testo.

Quest’ultimo d’altra parte, alla fine degli anni settanta, mostrava di ritenere superata una propria precedente opinione e rappresentava la genetica come disciplina non solo autonoma, ma anche più avanzata fra tutte le scienze biologiche (nei termini, appunto, riportati nella risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione, col giusto riferimento temporale). Non spettano dunque al Collegio ulteriori approfondimenti, non emergendo seri indizi di erroneità o ambiguità, in base alle stesse osservazioni contenute nella perizia, prodotta dalla parte ricorrente.

A principi non diversi può ispirarsi la valutazione degli altri quesiti contestati, a carattere più strettamente tecnico.

[…] Quanto al quesito n. 27, già oggetto di tre citate pronunce (sentenze nn. 6014/19, 11799/19 e n. 12042/2019), parte ricorrente non introduce nuovi elementi di riflessione, circa la scelta dell’Amministrazione di avere fatto riferimento ai principi più noti della materia, indipendentemente da ipotesi specialistiche, normalmente estranee ai corsi liceali.

Si trattava infatti di definire una questione di infezione di batteri, coinvolgente batteriofagi con genoma DNA a doppio filamento, in rapporto al quale la risposta corretta, individuata dall’Amministrazione, era indubbiamente quella “A” (due), anche per il perito di parte ricorrente. Esistendo però anche batteriofagi a singolo filamento, per tale topologia la risposta corretta sarebbe stata quella “C” (1).

Anche il perito dell’Amministrazione riconosce tale dato, ma con differenze significative per i batteriofagi a singolo filamento, in quanto pacificamente meno frequenti e con modalità di replicazione particolarmente complesse, non comprese nei percorsi formativi della scuola superiore. Nei già descritti limiti, entro cui può esercitarsi il controllo giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali, il Collegio non può, dunque, ritenere erronea o ambigua la scelta dell’Amministrazione di attenersi a un dato più comune, oggetto di studio a livello liceale.

Non irragionevolmente, infatti, sarebbero state escluse ipotesi specialistiche, estranee agli “esperimenti classici di infezioni di batteri”, che coinvolgono “batteriofagi litici con genoma di DNA a doppio filamento” (mentre non è smentito che l’infezione da batteriofagi a singolo filamento non risulti di tipo litico e presenti diverse modalità di produzione di particelle fagiche, non coincidenti con la formulazione della domanda, sottoposta ai concorrenti nella prova di cui trattasi: appare ininfluente, pertanto, la mera, segnalata menzione dei batteriofagi a singolo filamento in alcuni testi scolastici).

A non diverse conclusioni si può pervenire per il quesito n. 41, riferito alla chimica e già oggetto della sentenza n. 6014 del 2019. Detto quesito concerne le “Forze di van der Waals”, definite come “forze attrattive o repulsive tra entità molecolari (o tra gruppi all’interno della stessa entità molecolare)”, in rapporto alle quali si richiedeva di completare l’espressione, secondo cui le forze intermolecolari in questione “agiscono solamente…”, con risposta corretta (“A”), individuata nell’espressione: “…fra atomi sufficientemente vicini”.

Nella relazione prodotta dall’Amministrazione, sottoscritta da due docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Padova, si afferma in modo comprensibile come l’unica risposta compatibile con l’avverbio “solamente” fosse, appunto, quella contrassegnata dalla lettera “A”, in quanto “l’intensità delle forze di van der Waals diminuisce rapidamente con l’aumentare della distanza fra gli atomi interagenti”, di modo che “la sufficiente vicinanza rappresenta l’unica condizione necessaria fra le cinque proposte”.

Scopo del quesito era, infatti, quello di verificare la conoscenza dei candidati, circa il carattere “a breve raggio” delle interazioni in questione, quale nozione “largamente impiegata e comunemente insegnata”.

Il Collegio non ravvisa, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che i quesiti, contestati nell’impugnativa in esame, presentino caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini che sia possibile qualificare come invalidanti.

In ogni caso si ribadisce che un ipotetico (e, invero, indimostrato) errore nella formulazione di uno o più quesiti dovrebbe condurre o alla sua neutralizzazione o al rifacimento della prova con effetti necessari estesi a tutti i partecipanti ed esiti del tutto imprevedibili per i ricorrenti;
è da escludere, invece, l’accoglibilità della domanda dei ricorrenti a vedersi attribuiti punteggi aggiuntivi o correttivi limitati alle loro sole posizioni ai fini dell’ammissione al corso di laurea.

Può quindi concludersi che vi è un primo profilo di inammissibilità del ricorso derivante dal contrasto tra “petitum” e “causa petenedi”, atteso che la domanda di immatricolazione non è coerente con la dedotta erroneità di diversi quesiti somministrati durante la prova e mira, in sostanza, ad eludere, il problema effettivo della prova di resistenza, che nessuno dei ricorrenti è stato in grado di fornire.

Devono pertanto respingersi in quanto inammissibili e, in ogni caso, anche perché infondate nel merito (v. “supra”), le censure, afferenti ai quesiti formulati, di cui ai motivi di ricorso nn. 6, 7 e 8.

4. Invero, quanto ai restanti motivi, il ricorso, prima ancora che infondato nel merito in forza dei precedenti sopra richiamati (che hanno affrontato tutte le questioni all’odierno vaglio, relativamente alla tornata concorsuale in oggetto), è da ritenere inammissibile, “in primis” a causa del suo carattere collettivo, tale cioè da coinvolgere diverse decine di candidati, connotati, rispettivamente, da situazioni del tutto diversificate sul piano della collocazione in graduatoria, atteso che (vedi Allegato 1 ric.):

i. tutti i ricorrenti si collocano nella fascia di punteggio che va dai 30 ai 40,8 punti;

ii. all’interno di questa fascio di punteggi le differenze sono cospicue, poiché vi sono candidati con punteggio di poco superiore a 32 punti e candidati, viceversa, che arrivano a 40,8 (deve rammentarsi che nella graduatoria nazionale di Medicina in un intervallo di 1/2 punti si enumerano migliaia di candidati).

Ciò premesso si deve confermare che il ricorso collettivo è proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.

Al contrario risulta evidente che, nella specie, siano apertamente conflittuali le rispettive situazioni di candidati ricorrenti che: in alcuni (limitati) casi, non utilmente collocati in graduatoria, sono idonei e potrebbero aspirare ad accedere ad uno dei posti che si rendessero disponibili in caso di rideterminazione in aumento di essi (in accoglimento dei motivi da 1) a 3) del gravame) e, in altri casi, avendo conseguito un punteggio che di poco superiore a 30, le chances di accesso al corso di lauera sono, di fatto, pari a zero, in quanto non possono in alcun modo aspirare ad alcuno scorrimento utile e, quindi, sono portatori, semmai, di un interesse, apertamente conflittuale rispetto all’altra categoria di ricorrenti, potendo puntare (al massimo) al travolgimento dell’intera procedura ed al rifacimento dell’intera prova.

Più ampiamente, posizioni e punteggi tanto eterogenei, anche quando al di sopra della soglia minima (ma, in ogni caso, tali da collocare tutti i ricorrenti a diverse migliaia di posizioni di distanza dal punteggio minimo risultato utile ai fini dell’accesso agli ultimi posti disponibili) rendono impossibile configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza” (inerente il risultato utile, perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso), date le diverse posizioni occupate dai singoli, con configurabilità di possibili censure “comuni” solo nei seguenti casi:

a) prospettazione di vizi implicanti, ove ne sia riconosciuta la sussistenza, annullamento dell’intera procedura, con nuove opportunità per tutti gli originari concorrenti non ammessi, a seguito di ripetizione della prova;

b) rivendicazione di posti aggiuntivi, tali da assicurare ai medesimi non ammessi nuove possibilità di soddisfacimento della pretesa azionata, ove collocati in posizione utile, per corrispondente scorrimento della graduatoria.

Ma in realtà, nessuna delle due ipotesi enunciate può essere prospettata nella specie, in quanto: sotto il primo profilo (a), vi è contraddittorietà delle censure caducatorie proposte rispetto alla richiesta immatricolazione da parte dei ricorrenti (cfr. per il principio, fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 ottobre 2017, nonché sentenze 18 settembre 2017, n. 4358 e 8 febbraio 2016, n. 506;
TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza 11 febbraio 2019, n. 1789);
quanto al secondo punto (b), poiché la correttezza delle valutazioni, effettuate dall’Amministrazione per determinare il numero dei posti da mettere a concorso, postula adeguata istruttoria e – in caso di accoglimento – annullamento della previsione al riguardo contenuta nel bando, con conseguente scorrimento erga omnes della graduatoria, senza che al momento risulti possibile – in rapporto alle posizioni dei singoli candidati –alcun apprezzamento della ricordata prova di resistenza.

Come già osservato dalla Sezione con riguardo alla tornata precedente quella in oggetto (ma con argomenti ugualmente validi anche per il caso di specie) “…E’ evidente, per costoro, il conflitto di interessi rispetto agli altri ricorrenti e, in particolare, rispetto a coloro che hanno conseguito punteggi buoni, poiché mentre questi ultimi potevano aspirare ad eventuali scorrimenti della graduatoria nazionale per effetto di vacanze, rinunce ecc. nonché beneficiare della possibilità di occupare i posti destinati agli extracomunitari non residenti in UE e da questi ultimi non utilizzati (su cui v. motivo 2) di ricorso), gli inidonei non possono, per definizione, che beneficiare di alcuno scorrimento e, quindi, possono avere interesse soltanto alla coltivazione delle censure totalmente demolitorie dell’intera procedura. Discorso non diverso vale per gli ancor più numerosi ricorrenti che, pur superando la soglia minima, hanno conseguito punteggi assai bassi, superiori di poche unità o di decimali alla soglia stessa.[…]” (TAR Lazio, III, 30 aprile 2019, n. 5478;
vedi altresì, negli stessi termini, ex multis, TAR Lazio, III, 11 febbraio 2019, n. 1789;
id. 13 maggio 2019, n. 5944;
id. 3 luglio 2019, n. 8706).

Di recente anche il Consiglio di Stato, in materia di ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia (ma con argomentazione agevolmente esportabile nel campo della concorso nazionale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina), ha ribadito che “il ricorso collettivo è ammissibile se vi è identità di posizioni sostanziali e processuali e se non sussiste conflitto di interesse anche solo potenziale tra i ricorrenti e che i motivi di appello in esame sono finalizzati, nella sostanza, ad ottenere l’accertamento del diritto degli appellanti all’immatricolazione ad uno dei corsi di specializzazione, anche i motivi riproposti in appello sono inammissibili riguardando soggetti aventi posizioni potenzialmente conflittuali.” (Cons. Stato, 29 maggio 2020, n. 3394).

5. In definitiva non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto (rilevando, incidentalmente, che gran parte delle censure articolate nel ricorso sono state comunque già esaminate nel merito da numerose pronunce della Sezione su casi analoghi e ritenute infondate)

Quanto alle spese giudiziali, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della delicatezza e dell’importanza degli interessi coinvolti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi