TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-07-24, n. 202008703
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2020
N. 08703/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14217/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14217 del 2018, proposto da:
E A, J A, C B, E C, G C, E C, L D C, B C, A C, G D B, E D G, F D L, G D, M F, B G, S G, I I, R I, S L L, P M, S M, G M, E M, C M, A P, F P, M P, J R, M R, C R, G R, L R, M S, L S, S T, A T, V R T, A V, M V, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n. 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Verona, Universita' degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università di Pisa, in persona del Rettore p.t., , rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci, Laura Ciuccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Toniolo in Padova, Riviera Tito Livio, 6;
nei confronti
Giuseppina Pirrotta, Antonia Palamara non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto, ignoti data e numero, di approvazione e pubblicazione della graduatoria nazionale definitiva di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2018/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Università di Pisa e di Università degli Studi di Padova e di Universita' degli Studi Verona e di Universita' degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, proposto da un elevatissimo numero di soggetti (come in epigrafe nominati) sono stati impugnati tutti gli atti della procedura in epigrafe specificati e la conclusiva graduatoria di merito, formatasi all’esito delle prove concorsuali di accesso alla facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2018/2019.
Nell’impugnativa sono stati prospettati i seguenti motivi di gravame:
1) Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione al corso di laurea in medicina ed odontoiatria a.a. 2018/2019; violazione artt. 3, 33 e 34 Cost.; violazione art. 3 comma 1 e 2 l. 264/99; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta;
2) Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione al corso di laurea in Medicina ed Odontoiatria a.a. 2018/2019; contrasto norme comunitarie; violazione artt. 3, 33 e 34 cost.; violazione art. 3 l. 264/99;
3) Illegittima determinazione del contingente di posti per l’ammissione al corso di laurea in medicina a.a. 2018/2019 – contrasto norme comunitarie; violazione art. 3 l. 264/99; eccesso di potere illogicita’ manifesta;
4) Mancata copertura di posti disponibili per il contingente 2018/2019; violazione artt. 3, 33 e 34 cost.; violazione e/o falsa applicazione legge n. 264/99: parte ricorrente eccepisce, altresì, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono la copertura di tutti i posti disponibili ovvero i posti riservati a studenti extracomunitari vacanti ed inoptati che sarebbero dovuti essere resi, espressamente, disponibili per gli studenti comunitari;
5) Mancata copertura di posti disponibili per il contingente 2018/2019; violazione artt. 3, 33 e 34 cost.; violazione e/o falsa applicazione legge n. 264/99; il D.M. impugnato è, per i ricorrenti, illegittimo nella parte in cui, all’art. 10, punto 10, ha sancito la chiusura delle graduatorie a seguito di apposito provvedimento ministeriale;
6) Violazione e falsa applicazione art. 4 della legge n. 264/1999; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicita’; violazione dei principi di trasparenza e par condicio in tema di concorsi pubblici: i ricorrenti rivendicano l’attribuzione di un punteggio maggiore per diversi motivi, legati principalmente alla formulazione asseritamente erronea di diversi dei quesiti somministrati durante la prova.
Parte ricorrente si riferisce in particolare: alla “domanda di cultura generale” n. 21, in quanto l’oggetto di essa non farebbe parte del programma di studio dell’ultimo anno delle scuole superiori, in palese violazione della Legge n. 264/1999; vi sarebbe inoltre ambiguità del quesito in ragione dell’inserimento dello stesso nella sezione “cultura generale” (mentre è attinente alla materia di geometria);
7) Censure afferenti ad altri quesiti:
la domanda di biologia n. 27, secondo i ricorrenti, sarebbe “ambigua”; il Miur ha ritenuto valida la risposta A), come si evince dall’elenco allegato ma la menzionata domanda reca più di una risposta presumibilmente corretta, risultando, pertanto, fuorviante: esistono sia batteriofagi con DNA a singolo filamento e batteriofagi con DNA a doppio filamento e ciò non è specificato in domanda; dal momento che la replicazione del DNA è semiconservativa, per i primi l’unica risposta corretta risulta essere la C); per i batteriofagi con DNA a doppio filamento la risposta corretta è la A. Il quesito n. 27, dunque, tra le varie opzioni, reca più risposte potenzialmente corrette. Con riferimento alla domanda di chimica n. 41, si deduce che la risposta che il Miur ritiene corretta, sarebbe in realtà errata. Secondo il Ministero, la risposta corretta è la A), come da elenco allegato, tuttavia essa è errata, in quanto le forze di V d W riguardano le molecole, non gli atomi. Anche tale quesito, dunque, tra le varie opzioni, reca più risposte potenzialmente corrette, pertanto, “deve dar vita all’attribuzione del punteggio promesso come specificato nella tabella allegata”;
8) Violazione e falsa applicazione art. 4 della legge n. 264/1999: altre criticità concernono la domanda di biologia n. 25.
I quesiti di logica nn. 5 e 10, viceversa, hanno indotto in errore i candidati, in quanto l’ “operatore negoziale”, viene indicato con simboli differenti. Invero, nella domanda n. 5 è indicato con il simbolo (~), ed invece nella domanda n. 10 è indicato con il differente simbolo (–,). L’aver utilizzato un simbolo differente non è certamente corretto dal punto di vista formale, contravvenendo alla regola secondo cui i quesiti devono recare tutti la stessa terminologia. Anche la domanda n. 24, per parte ricorrente, “risulta mal posta” in quanto il Miur ha ritenuto corretta la risposta A), come risulta dall’elenco allegato; tuttavia, si eccepisce che la domanda, posta in tal modo, risulta essere estremamente precisa, pertanto, avrebbe richiesto la predisposizione di una risposta altrettanto precisa nonché completa, requisito che nel caso in esame, non è stato rispettato (la difesa dei ricorrenti richiama la relazione redatta dalla dott.ssa I R, allegata e richiamata da parte ricorrente).
Anche la domanda di logica n. 20 reca due risposte potenzialmente corrette.
9) Violazione e/o falsa applicazione art. 4 legge n. 264/1999: la presenza di quesiti errati e/o ambigui avrebbe avuto un effetto disorientante sui candidati determinando uno “spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”;
10) Violazione art. 4 legge n. 264/1999; artt. 3, 34 e 97 Cost; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza: la prova di concorso risulta connotata da diversi profili di illegittimità: in base all’Allegato A sono stati predisposti 2 quesiti cultura generale; 20 di ragionamento logico;18 di biologia; 12 chimica; 8 di fisica e matematica. I quesiti di logica hanno caratterizzato in maniera decisiva l’intero test di ammissione a Medicina mentre dalla lettura dell’art. 4 della legge n. 264/99, parte ricorrente ricava che i test di ammissione dovrebbero essere composti per metà da domande di cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore.
In subordine, nel denegato caso di rigetto delle censure sopra elencate, parte ricorrente articola i seguenti ulteriori motivi:
11) Violazione d.m. n. 337 del 26/04/2018 dei bandi di concorso; degli artt. 3 e 97 cost; e del principio dell’anonimato; Violazione del giusto procedimento in relazione ad irregolarità verificatesi presso le Università: di Salerno, di Palermo,