TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200067
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00067/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2021, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto n. 601/17 V.G. avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.
89/2001, emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Giovanni Iannini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto a favore il pagamento di € 1.000,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2009, oltre interessi;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di pagamento delle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto;
- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
Ritenuto che:
- il creditore ha inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n.