TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-01-25, n. 202200067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200067
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00067/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00884/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 884 del 2021, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del decreto n. 601/17 V.G. avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n.

89/2001, emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Giovanni Iannini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto a favore il pagamento di € 1.000,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2009, oltre interessi;

- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di pagamento delle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto;

- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;

Ritenuto che:

- il creditore ha inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art.

5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi;

- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

Ritenuto, pertanto:

- di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese come sopra determinati, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

Ritenuto, ancora, che:

- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per l'esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata;
cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia, con distrazione in favore dei difensori;

- in caso di mancata refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza da parte dell’amministrazione soccombente, nel medesimo termine di giorni 30 concesso per il pagamento degli importi per cui è stato promosso il ricorso, al pagamento delle suddette spese provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive;
b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale;
c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento;
d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.;

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