TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-06-28, n. 202310872
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 10872/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03775/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3775 del 2022, proposto da -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, e -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato X S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;
contro
-OMISSIS- - Liceo Scientifico Statale, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento e/o la riforma del provvedimento prot. -OMISSIS- “Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva rettificata per le iscrizioni classi prime a.s. 2022 – 2023”, emesso dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Liceo scientifico statale “-OMISSIS-" (ed atti presupposti e connessi)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- - Liceo Scientifico Statale e di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati i provvedimenti ivi enucleati chiedendosene l’annullamento.
2. In particolare i ricorrenti contestano gli atti con i quali l’Amministrazione resistente non ha incluso la minore in epigrafe nella graduatoria degli ammessi alla frequenza del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di Roma, essendo stata la stessa collocata al -OMISSIS-, a fronte dei 222 posti ammessi, con assegnazione di punti 5 relativamente ai criteri di precedenza indicati dalla stessa Amministrazione resistente, in luogo dei 10 punti che, secondo quanto denunziato in ricorso, le avrebbero dovuto essere riconosciuti.
3. In corso di causa veniva integrato il contraddittorio con la notifica per pubblici proclami, come autorizzata con ordinanza n. -OMISSIS-.
4. L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio e presentava un “rapporto istruttorio” depositato in data -OMISSIS-.
5. Alla camera di consiglio del 12 luglio 2022 questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, accoglieva l’istanza cautelare, “ fermo il carattere sommario dell’accertamento svolto in sede cautelare, a fronte della specifica allegazione di parte ricorrente sul punteggio spettante, non appaiono formulate analitiche indicazioni da parte dell’amministrazione;Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare formulata dal ricorrente possa trovare accoglimento, mediante una misura che non leda tuttavia la posizione degli altri alunni inseriti in graduatoria e, quindi, che il ricorrente vada inserito in soprannumero, anche considerando che le eventuali criticità organizzative appaiono superabili da un Liceo della rilevanza di quello resistente in causa … accoglie l’istanza cautelare, disponendo l’inserimento con riserva e in soprannumero dell’istante nella graduatoria in questione ”.
6. In vista dell’udienza di merito i ricorrenti presentavano documenti in data -OMISSIS-, a sostegno delle domande formulate con il ricorso introduttivo, e successivamente memoria illustrativa.
7. In particolare con le ultime difese si segnala che, a seguito della richiamata ordinanza cautelare, l’Amministrazione resistente, con proprio decreto Prot. -OMISSIS-, avvalendosi del potere di autotutela conferito alla Pubblica Amministrazione, disponeva l’aggiornamento della Graduatoria Definitiva per le iscrizioni alle classi I a.s. 2022-2023, pubblicata in data -OMISSIS-, inserendo con riserva la minore in epigrafe nella graduatoria, per poi assegnarla alla classe -OMISSIS- composta inizialmente di 27 alunni, ridottisi nel corso dell’Anno Scolastico a 24, come risulta dai documenti in atti.
Il patrocinio della parte ricorrente segnala altresì che già nel corso del procedimento il Liceo -OMISSIS- avrebbe progressivamente aumentato il numero degli alunni accoglibili nei suoi locali, come risulterebbe dal fatto che la media di alunni per le classi “prime” (27,2) è superiore rispetto a quello -OMISSIS-^ -OMISSIS-, avente indirizzo matematico, a dimostrazione del minor appeal di quest’ultimo (tanto che degli originari 27 alunni, la classe si è ridotta a 24).
Inoltre, a seguito della sua iscrizione con riserva in sovrannumero, la minore in epigrafe ha iniziato a frequentare il Liceo Scientifico “-OMISSIS-” con profitto, inserendosi in una classe, definita dalla docente di matematica come “ nel complesso attenta e partecipativa. Il test di ingresso, finalizzato alla verifica delle conoscenze di base, ha evidenziato una discreta preparazione di base. La maggior parte degli alunni presenta una preparazione nel complesso discreta. Si distingue per potenzialità e particolari attitudini un gruppo di studenti, il quale ha totalizzato ottimi punteggi ”.
8. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Viene in primo luogo dedotto dai ricorrenti il carattere illegittimo del diniego di accesso inizialmente opposto dall’amministrazione resistente.
9.1. La domanda di accesso è fondata, in quanto non sussistevano elementi per negare i dati anagrafici dei candidati collocati dalla posizione 137 alla posizione 222 della graduatoria approvata dalla scuola con nota prot. -OMISSIS-, vista la relativa necessità per i ricorrenti ai fini della individuazione di almeno un controinteressato.
Le esigenze di tutela dei minori certamente meritevoli di apprezzamento avrebbero dovuto trovare protezione nell’ambito del procedimento ex DPR 12 aprile 2006, n. 184, previsto dalla normativa applicabile proprio per saggiare le posizioni dei controinteressati all’accesso, ma tale procedimento non è stato esperito.
Conseguentemente va accertato l’illegittimo iniziale diniego dell’amministrazione alla richiesta di accesso dei ricorrenti, la successiva carenza di interesse di questi ultimi alla condanna della scuola sotto detto profilo, considerando l’ostensione avvenuta in sede giurisdizionale, ed infine la soccombenza virtuale dell’amministrazione per tale aspetto, come richiesto dalla parte ricorrente nelle sue difese in vista dell’udienza di merito.
10. Passando alla domanda di annullamento degli atti impugnati, va considerato che, con il primo motivo di ricorso, si deduce “ 1) Violazione di legge: violazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241: difetto di motivazione. Violazione della circolare d’istituto n. 153 del 22/12/2021. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. ”.
Con il secondo motivo si eccepisce: “ 2) Violazione di legge: violazione dell’art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990. Violazione della circolare 153/2021. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria .”.
Il terzo motivo reca “ 3) Violazione di legge: violazione dell’art. 6 comma 1 lett. B) l. 241/1990 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 43 d.p.r. 445/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria .”.
Il quarto motivo afferisce a “ 4) Violazione di legge: violazione dell’art. 3 l 7 agosto 1990, n. 241. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria .”.
11. I primi tre motivi, ad avviso del Collegio, non possono essere accolti.
Quanto al primo motivo di ricorso, impuntato sulla generale carenza di motivazione, lo stesso non può essere accolto, risultando chiaro che i soli 5 punti riconosciuti inizialmente alla minore in epigrafe erano dovuti al riscontro del criterio geografico, sulla cui sussistenza non potevano esserci dubbi.
Risultava invece palese che a mancare erano i 5 punti riconoscibili per il “consiglio orientativo” di iscrizione al “liceo scientifico” ovvero i 3 punti riconoscibili per il “consiglio orientativo” di iscrizione ad “altro liceo”.
Quanto al secondo motivo, lo stesso è invece improcedibile, afferendo appunto al criterio geografico il cui punteggio è stato in realtà riconosciuto ab origine .
Con riguardo al terzo motivo, ad avviso del Collegio, non risulta chiara, dagli atti depositati in giudizio dalla parte ricorrente, la completezza della documentazione presentata dalla stessa a gennaio 2022 ai fini dell’iscrizione della minore alla scuola, con particolare riguardo alla sussistenza di allegazioni sufficienti per raggiungere i 10 punti necessari per posizionarsi utilmente in graduatoria.
Non appare pienamente dimostrato in giudizio, ex art. 64 c.p.a., che la scuola resistente abbia avuto sin da subito contezza della sussistenza di un “consiglio orientativo” della scuola di provenienza di iscrizione al “liceo scientifico”, in presenza del quale erano attribuibili, secondo le stesse regole dettate dalla scuola, 5 punti di preferenza.
In effetti, la e.mail del -OMISSIS- di parte ricorrente, pur volendo ipotizzare che sia stata ricevuta dal predetto Liceo, circostanza negata dalla resistente, allegava genericamente la sussistenza di un “consiglio orientativo” indirizzato verso l’iscrizione della minore in epigrafe ad un imprecisato “liceo”.
Del resto la previsione ex ante , già nell’ambito delle operazioni finalizzate alla iscrizione, di una procedura di reclamo rendeva, in linea di massima, non immediatamente applicabile il soccorso istruttorio.
12. Il Collegio ritiene invece di dover accogliere il quarto motivo, la cui rubrica è stata sopra ricordata, riguardante in particolare le illegittimità della fase successiva alla prima pubblicazione della graduatoria.
Infatti, il reclamo avanzato dalla parte ricorrente a seguito di detta prima graduatoria era sufficientemente caratterizzato e, seppure con diversi e successivi invii e segnalazioni, evidenziava in maniera oltremodo palese la sussistenza del predetto “consiglio orientativo” dell’istituto di provenienza.
13. Risulta infondato il rilievo dell’amministrazione resistente in ordine alla tardività delle allegazioni ed alla pretesa violazione della par condicio in caso di accoglimento del reclamo della parte ricorrente. Ciò in quanto, da un lato, quest’ultima non ha avuto contezza immediata delle motivazioni esatte per le quali era risultata non utilmente posizionata in graduatoria con riguardo ai punti (3 o 5) relativi al “consiglio orientativo”, con la connessa difficoltà di individuare i documenti necessari al fine di coltivare ulteriormente la propria domanda. Dall’altro lato, il requisito afferente alla sussistenza del “consiglio orientativo” di iscrizione a “qualsiasi liceo” doveva considerarsi sussistente già in epoca antecedente alla scadenza della presentazione delle domande, riguardando l’attitudine della minore, che non può considerarsi concretizzatasi successivamente a detta scadenza, ma piuttosto appare logicamente derivante dal suo rendimento scolastico nel corso degli anni di frequentazione dell’Istituto comprensivo "Leonardo da Vinci", come del resto attestato dagli atti depositati in giudizio.
Il requisito sostanziale, quindi, seppure dimostrato pienamente successivamente in sede di reclamo, sussisteva già al momento della presentazione della domanda di iscrizione, pertanto era ed è applicabile l’art. 6 della Legge 241/90, come interpretato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria 9/2014. L’amministrazione doveva quindi procedere, in sede di reclamo, con la piena valorizzazione dell’apporto procedimentale dei ricorrenti e la piena applicazione del soccorso istruttorio.
In tale modo sarebbe stata riconosciuta tempestivamente la sussistenza dei presupposti per assegnare alla minore in epigrafe i 10 punti necessari al suo utile collocamento in graduatoria ai fini dell’iscrizione al Liceo -OMISSIS-.
14. Da quanto sopra consegue l’annullamento degli atti impugnati ed il consolidamento delle misure cautelari già disposte e dei relativi effetti.
15. Le spese di lite possono essere compensate, salva la rifusione del contributo unificato e delle altre spese di giustizia che conseguono automaticamente e comunque all’esito positivo del ricorso, dovendosi riconoscere l’iniziale imprecisione e incompletezza della domanda di iscrizione di parte ricorrente, visto il respingimento dei primi tre motivi di ricorso e l’accoglimento soltanto del quarto, oltre che della domanda di accesso agli atti cui comunque l’amministrazione si è adeguata seppure con qualche ritardo.